Cassazione Civile, Ordinanza n. 25311/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta con atto del 22 febbraio 2021 e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imprenditore individuale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale. La corte territoriale aveva ritenuto infondata la censura sul decorso del termine annuale di cui all'art. 10 legge fallimentare, osservando che il ricorrente risultava ancora iscritto nel registro delle imprese e che era stata cancellata solo la qualifica di impresa artigiana; aveva inoltre rilevato che erano rimasti incontestati lo stato di insolvenza e il possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 legge fallimentare. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi, ma prima della decisione il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
La corte d'appello aveva escluso la decadenza dal potere di dichiarare il fallimento, ritenendo non decorso il termine annuale perché il soggetto risultava ancora iscritto nel registro delle imprese.
La corte d'appello aveva rilevato che era rimasto incontestato il possesso dei requisiti soggettivi e dimensionali richiesti per l'assoggettabilità al fallimento.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando interviene validamente ed è dichiarata dalla Corte.
- In caso di estinzione per rinuncia al ricorso, non è dovuta la pronuncia sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese.
- Ai fini del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, la permanenza dell'iscrizione nel registro delle imprese rileva come dato ostativo alla contestazione del decorso del termine, secondo l'apprezzamento del giudice di merito richiamato nella decisione.
- L'assoggettabilità a fallimento presuppone la sussistenza dei requisiti di cui alla legge fallimentare e dello stato di insolvenza, che se non contestati restano fermi nel giudizio di reclamo.
Come è indicizzato
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