Cassazione Civile, Ordinanza n. 25312/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori / curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, confermata dalla corte d'appello in sede di reclamo. Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito deducendo un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omessa motivazione e omesso esame di documenti relativi ai beni aziendali, sul rilievo che la corte territoriale si sarebbe limitata ad aderire alla motivazione del primo giudice senza valutare tutte le risultanze processuali. In sostanza, la censura mirava a contestare l'accertamento dello stato di insolvenza e l'insussistenza dell'esonero di cui all'art. 15, ultimo comma, legge fallimentare, ma senza individuare specificamente un fatto decisivo omesso e con riferimento anche a formule di vizio motivazionale non più vigenti dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur essendo la motivazione della sentenza impugnata sintetica, il motivo non era idoneo a censurarla: il ricorrente deduceva solo l'omesso esame di un fatto decisivo senza però identificarlo; inoltre si doleva di una motivazione ritenuta insufficiente o contraddittoria, ma non prospettava la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., invocando una formula motivazionale ormai superata dopo la riforma del 2012. Non sono state liquidate spese, non avendo svolto difese la procedura. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto decisivo; non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o contraddittoria senza indicare il fatto storico asseritamente trascurato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione inadeguata non equivale alla deduzione di nullità della sentenza; se si intende prospettare un vizio di validità della decisione, occorre incanalarlo correttamente in tale norma.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riforma ha eliminato il precedente paradigma del vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, sostituendolo con il più ristretto omesso esame di un fatto decisivo.
L. fall., art. 15, ultimo comma
La corte d'appello ha escluso che ricorressero i presupposti dell'esonero dal fallimento, non risultando debiti scaduti inferiori alla soglia prevista.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua in modo specifico un fatto storico, principale o secondario, decisivo e non esaminato dal giudice di merito.
- Non è più consentito dedurre un generico vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria come motivo autonomo di ricorso; tali formule, se non riconducibili alla nullità della sentenza, non sono idonee a fondare l'impugnazione dopo la riforma del 2012.
- La critica a una motivazione sintetica o per relationem non è sufficiente, di per sé, a determinare l'accoglimento del ricorso se non viene dimostrato l'omesso esame di un fatto decisivo o la violazione del paradigma legale della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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