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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25313/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il fallimento ha impugnato il decreto del Tribunale di Bologna che, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto in prededuzione il credito per compensi professionali vantato da un professionista per l'attività svolta sulla base di un contratto concluso con la società ancora in bonis. Secondo il ricorrente, l'art. 111, comma 2, l.fall. non consentiva la prededuzione nel fallimento perché mancherebbe il necessario collegamento strumentale e funzionale con la procedura, sostenendo che tale verifica presupporrebbe comunque un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione e non il fallimento in sé, ancorché richiesto dalla stessa debitrice in proprio. Il tribunale aveva invece ritenuto che l'attività fosse strumentale e funzionale alla procedura fallimentare, valorizzando il contesto della rinuncia al concordato, della successiva istanza di fallimento in proprio, dell'esercizio provvisorio e della prosecuzione dell'attività mediante workers buyout.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando il riconoscimento della prededuzione del credito professionale. Ha ritenuto conforme a diritto l'applicazione dell'art. 111, comma 2, l.fall. ai crediti sorti in funzione della procedura fallimentare, anche quando l'attività professionale consista nell'assistenza alla predisposizione della documentazione per la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, legge fallimentare

    "prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, legge fall."

    la norma ha portata generale e consente la prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, comprese le attività professionali strumentali alla presentazione dell'istanza di fallimento in proprio.

  • art. 182-quater, comma 4, legge fallimentare

    "ad opera del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 134"

    la sua abrogazione è richiamata come conferma del fatto che la disciplina della prededuzione va ricondotta alla clausola generale dell'art. 111, comma 2, l.fall., applicabile a tutte le procedure concorsuali.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    "dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Il credito del professionista che assista il debitore nella predisposizione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio è prededucibile, perché sorto in funzione della procedura fallimentare.
  • La prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. ha natura generale e non è limitata alle sole procedure diverse dal fallimento: opera anche rispetto al fallimento come procedura concorsuale, quando il credito sia causalmente e funzionalmente strumentale all'apertura o alla gestione della procedura.
  • Ai fini della prededuzione occorre verificare un collegamento strumentale e funzionale tra l'attività professionale e la procedura concorsuale, collegamento che può risultare anche dal contesto complessivo delle scelte del debitore e dagli effetti utili per l'accesso o la gestione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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