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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25315/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dal fallimento per far dichiarare l'inefficacia, ai sensi della legge fallimentare, di un contratto di costituzione di diritto di abitazione vitalizio stipulato durante il matrimonio tra il fallito, imprenditore individuale, e la moglie. I giudici di merito avevano ritenuto sussistenti i presupposti dell'inefficacia: stipulazione in costanza di matrimonio mentre il soggetto esercitava l'impresa, notevole sproporzione economica tra le prestazioni, pregiudizio per i creditori e mancata prova della inscientia decoctionis dell'altra parte. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione della norma fallimentare sull'inefficacia degli atti tra coniugi, sostenendo che non fosse stata correttamente valutata la notevole sproporzione e che la causa concreta dell'atto fosse quella di regolare i rapporti patrimoniali in vista della separazione, oltre all'assenza di pregiudizio per i creditori; 2) violazione delle norme sulla conoscenza dello stato di insolvenza, assumendo che la controparte non fosse a conoscenza delle vicende aziendali e che il fallimento fosse intervenuto solo oltre un anno dopo; 3) violazione della disciplina sull'inefficacia degli atti tra coniugi, sostenendo che la previsione sugli atti gratuiti non fosse pertinente, che la mancata contabilizzazione del debito nei libri aziendali non avesse valore decisivo e che i versamenti fossero finalizzati a investire nell'attività del marito, con prova presuntiva dell'assenza dell'elemento psicologico.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369 c.p.c.: la ricorrente aveva affermato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, ma aveva depositato soltanto copia autentica della decisione senza la relata di notificazione, impedendo così il controllo sulla tempestività dell'impugnazione. Poiché la notificazione della sentenza era stata espressamente allegata e la copia con relata non risultava depositata nei termini, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 69 l.f.

    Richiamato quale norma che disciplina l'inefficacia degli atti tra coniugi nel contesto fallimentare; la Corte di merito l'aveva applicata ritenendo integrati i presupposti della fattispecie, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito la censura.

  • art. 67 l.f.

    Invocato dalla ricorrente nei motivi, ma la Corte di cassazione non si pronuncia sul merito della doglianza; la norma è richiamata nella censura come disciplina dell'inefficacia degli atti pregiudizievoli.

  • art. 369 c.p.c.

    L'onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione, se la notificazione è avvenuta, serve a consentire il controllo officioso della tempestività dell'impugnazione e del rispetto del termine breve.

  • art. 372 c.p.c.

    È applicabile estensivamente per consentire il deposito separato della copia con relata di notifica, purché entro il termine di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c., così da evitare l'improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l'onere di depositare nel termine di legge anche la relata di notificazione, altrimenti il ricorso per cassazione è improcedibile per impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • La verifica della tempestività del ricorso rispetto al termine breve è presidio di ordine pubblico processuale e non può essere elusa dalla mancata contestazione del controricorrente o dalla sola presenza nel fascicolo di documenti non ritualmente depositati.
  • Il deposito successivo della copia della sentenza con la relata è possibile solo nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 372 c.p.c., purché avvenga entro il termine di deposito del ricorso.
  • In presenza di improcedibilità del ricorso, la Corte condanna la parte ricorrente alle spese e applica, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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