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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25317/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa da un socio di minoranza ai sensi dell'art. 2476 c.c. contro l'ex amministratore di una società a responsabilità limitata, ritenuto responsabile di danni al patrimonio sociale. Nel corso del primo grado la società era stata inizialmente rappresentata da un curatore speciale nominato per il conflitto di interessi con l'amministratore convenuto; successivamente, però, l'assemblea aveva nominato un nuovo amministratore e poi, in un secondo momento, aveva deliberato lo scioglimento della società con nomina del liquidatore. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione degli artt. 78 e 102 c.p.c., sostenendo che, una volta nominato il nuovo amministratore, il curatore speciale non avrebbe più potuto rappresentare la società e avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti della società in persona del nuovo organo; 2) omesso esame di documenti decisivi, relativi ai verbali assembleari di nomina del nuovo amministratore, scioglimento e successivi finanziamenti dei soci, che avrebbero inciso sulla ricostruzione del danno; 3) omesso esame e motivazione contraddittoria sulla c.t.u., che sarebbe stata viziata anche per la mancata partecipazione dell'effettivo rappresentante sociale; 4) violazione dell'art. 2476, comma 4, c.c. per la condanna alle spese dei soci intervenuti ad adiuvandum del convenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha affermato che la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. è strumento provvisorio: cessato il conflitto di interessi per effetto della nomina di un nuovo organo rappresentativo della società, il giudice deve prendere atto della nuova rappresentanza organica e consentire la costituzione della società in persona del legale rappresentante sopravvenuto. Nel caso concreto, il giudizio di primo grado si era svolto con una rappresentanza ormai non più attuale, con conseguente nullità del procedimento per lesione del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, affinché proceda alla rinnovazione degli atti viziati e decida nuovamente la causa nel contraddittorio con la società in persona del liquidatore; la liquidazione delle spese di legittimità è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 78 c.p.c.

    "finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza"

    la nomina del curatore speciale ha funzione provvisoria e cessa quando subentra il soggetto che torna a essere titolare della rappresentanza legale; in caso di conflitto di interessi, il curatore speciale opera per il solo processo e non stabilmente.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per dedurre il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della società rappresentata dal nuovo organo, una volta cessata la legittimazione del curatore speciale.

  • art. 75 c.p.c.

    le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo del rappresentante legale secondo legge o statuto; nella società di capitali opera la rappresentanza organica dell'amministratore o del liquidatore.

  • art. 80 c.p.c.

    "provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza"

    la comunicazione della nomina del curatore al pubblico ministero serve anche a consentire i provvedimenti necessari per il ripristino della rappresentanza normale.

  • art. 1722 c.c.

    richiamato per affermare che il mandato al curatore speciale si estingue quando viene compiuto l'affare per cui è stato conferito, coerentemente con la natura temporanea dell'incarico.

  • art. 2476 c.c.

    l'azione di responsabilità del socio contro l'amministratore rende la società litisconsorte necessaria e genera un conflitto astratto tra il patrimonio sociale da reintegrare e l'interesse personale dell'amministratore a resistere alla pretesa risarcitoria.

  • art. 2476, comma 3, c.c.

    richiamato quale base dell'ordinanza cautelare di revoca dell'amministratore.

  • art. 2476, comma 4, c.c.

    richiamato nel quarto motivo per la regolazione delle spese di lite nei confronti dei soci intervenuti.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    evocato come strumento per regolarizzare la costituzione quando il soggetto che ha speso il potere rappresentativo risulti privo di legittimazione.

  • art. 354, comma 4, c.p.c.

    nel caso di nullità del procedimento rilevata in appello, il giudice di rinvio deve rinnovare gli atti viziati; non è consentita la regressione al primo grado al di fuori delle ipotesi tassative.

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per escludere che la nullità comporti il rinvio automatico al primo grado, trattandosi di ipotesi tassative.

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato per consentire alla parte che non abbia potuto costituirsi di chiedere attività altrimenti precluse, se provata una causa non imputabile o la mancata conoscenza del processo.

  • art. 2373 c.c.

    menzionato come possibile causa di invalidità della delibera di nomina del nuovo organo, se viziata da conflitto di interessi del socio.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal socio di minoranza ex art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessaria e, quando l'amministratore convenuto è in conflitto di interessi con l'ente, può essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per la sola rappresentanza processuale provvisoria.
  • Il curatore speciale nominato per il conflitto di interessi conserva i poteri rappresentativi solo finché permane la situazione che ne ha giustificato la nomina; se interviene un nuovo legale rappresentante della società, il giudice deve prendere atto del ripristino della rappresentanza organica e consentire la partecipazione della società in persona del nuovo organo.
  • Il conflitto di interessi rilevante ai fini dell'art. 78 c.p.c. va apprezzato in astratto: è sufficiente una potenziale incompatibilità tra l'interesse del rappresentante e quello del rappresentato, senza che sia necessario dimostrare un concreto sviamento nel singolo processo.
  • Se il processo di primo grado si svolge con una rappresentanza della parte ormai non più attuale, si determina una nullità del procedimento per violazione del contraddittorio; tale vizio, rilevato in appello, non comporta la regressione automatica al primo grado, ma impone la rinnovazione degli atti viziati davanti al giudice del rinvio.
  • La qualificazione del curatore speciale come rappresentante temporaneo del processo esclude che il suo incarico sopravviva al venir meno del presupposto del conflitto, salvo che il conflitto permanga anche in capo al nuovo organo sociale validamente nominato.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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