Cassazione Civile, Ordinanza n. 15617/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2010, con cui l’Ufficio aveva recuperato l’IVA detratta su fatture emesse a titolo di anticipi versati per il preliminare di acquisto di un immobile destinato, secondo il contribuente, a uso ufficio/studio legale. L’Agenzia sosteneva che la detrazione fosse indebita perché, al momento dell’operazione, l’immobile risultava ancora catastalmente classificato come abitazione signorile (A/1) e quindi mancava il requisito di strumentalità/inerenza; il contribuente sosteneva invece che rilevasse la concreta destinazione del bene, anche in funzione programmatica. Nel ricorso principale l’Agenzia denunciava: 1) motivazione apparente della sentenza di appello per avere la CTR richiamato il principio astratto sulla rilevanza della destinazione concreta senza verificare l’effettiva destinazione del bene e senza considerare l’onere probatorio gravante sul contribuente; 2) violazione delle norme sull’IVA e dell’art. 2697 c.c. per non avere la CTR applicato il principio alla fattispecie concreta. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato su vizi processuali della decisione di appello (asserita inammissibilità del gravame dell’Ufficio e giudicato interno sul difetto di motivazione dell’avviso).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse dato una motivazione non apparente e comunque superiore al minimo costituzionale, avendo affermato che ai fini della detrazione IVA non conta solo la classificazione catastale ma la concreta destinazione del bene, anche in funzione programmatica, e avendo ritenuto provata in fatto la strumentalità dell’immobile per l’attività professionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente dedotto come violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito e non coglieva la ratio decidendi. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro di censura per violazione di legge; la Corte osserva che il secondo motivo, pur formalmente formulato ai sensi di tale norma, in realtà tendeva a una rivalutazione del fatto e non coglieva la ratio decidendi
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la doglianza sulla motivazione apparente; la Corte distingue il vizio di motivazione apparente, che ricorre solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile, e lo esclude nel caso concreto
art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
invocato per denunciare la motivazione apparente della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente e non apparente
richiamato in tema di contenuto della sentenza e motivazione; la Corte esclude la nullità della decisione di merito
disposizione generale sulla detrazione IVA per acquisti inerenti all'attività d'impresa; la Corte la legge in combinazione con l'art. 19-bis1
art. 19-bis1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972
«non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni»
prevede una regola di esclusione della detrazione per i fabbricati abitativi, salvo le imprese di costruzione o rivendita; tuttavia, la Corte afferma che la concreta inerenza e la destinazione effettiva/progammatica del bene restano decisive nel caso esaminato
artt. 19 e 19-bis del d.P.R. n. 633/1972
le disposizioni sono lette unitariamente nel senso che la detrazione IVA richiede l'inerenza del bene all'attività e, per gli immobili abitativi, una verifica concreta della destinazione e della strumentalità
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che la prova della strumentalità/inerenza del bene grava sul contribuente
richiamato nel ricorso incidentale per il giudicato interno; la questione resta assorbita
richiamato nel ricorso incidentale sul giudicato interno e sulla mancata impugnazione di un capo della sentenza di primo grado; questione assorbita
richiamato nel ricorso incidentale per la devoluzione delle questioni non riproposte; questione assorbita
art. 56 del d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel ricorso incidentale in tema di devoluzione in appello nel processo tributario; questione assorbita
richiamato nel ricorso incidentale per il tema dell'interesse ad agire/impugnare; questione assorbita
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- In materia di detrazione IVA sugli acquisti di immobili, la natura strumentale del bene non va valutata solo in astratto sulla base dell'attività esercitata, ma in concreto, verificando che il bene sia effettivamente destinato, anche in prospettiva programmatica, all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.
- Per gli immobili a destinazione abitativa, l'art. 19-bis1 del d.P.R. n. 633/1972 prevede una regola di esclusione della detrazione, salvo le ipotesi derogatorie espressamente previste; tuttavia, ai fini dell'applicazione concreta della norma, assume rilievo la verifica oggettiva della destinazione del bene e della sua riconducibilità a un utilizzo strumentale consentito.
- L'onere di provare l'inerenza e la strumentalità del bene acquistato ai fini della detrazione IVA grava sul contribuente che invoca il diritto alla detrazione.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento effettivo della decisione; non sussiste se il giudice di merito espone, anche sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito.
- Un motivo di ricorso per cassazione formalmente costruito come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove compiute dal giudice di merito.
- rami
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