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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15338/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento concernente IRAP, IRPEF, IVA e addizionale regionale per l'anno d'imposta 2007. Il ricorrente sosteneva di aver appreso dell'esistenza della cartella solo tramite l'estratto di ruolo e che la cartella non gli fosse mai stata ritualmente notificata per mancato perfezionamento della procedura ex art. 140 c.p.c.; in primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, invece, era stata ritenuta rituale la notifica della cartella presso l'indirizzo del contribuente mediante il rito degli irreperibili, con deposito in Comune, affissione all'albo e raccomandata informativa, e la CTR aveva accolto gli appelli dell'Agenzia e dell'agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) falsa applicazione di norme in tema di notificazione e di impugnabilità del ruolo/cartella, censurando la tesi secondo cui, essendo valida la notifica della cartella, l'unico atto impugnabile sarebbe stato la cartella e non il ruolo; 2) falsa applicazione di norme sulla riscossione e sulla notifica, per avere la CTR ritenuto consolidato il debito tributario; 3) falsa applicazione delle norme sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio che, alla luce della disciplina sopravvenuta e dell'orientamento delle Sezioni Unite, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo in presenza di uno specifico pregiudizio attuale e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo; poiché nel caso concreto tale pregiudizio non risultava in atti, il ricorso originario doveva essere dichiarato inammissibile. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., il ricorso introduttivo del contribuente è stato dichiarato inammissibile ex art. 100 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta ab origine. Le spese sono state compensate tra le parti in tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di atti impugnabili nel processo tributario

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato in tema di notificazione della cartella di pagamento

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in tema di notificazione degli atti tributari

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per contestare il perfezionamento della notifica

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel motivo concernente la formazione e la notifica della cartella

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo concernente la cartella e il debito IVA

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in punto di regolazione processuale delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la censura sulla compensazione o regolazione delle spese

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2001 n. 146

    novella richiamata per l'introduzione della limitazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • L. 17 dicembre 2021 n. 215

    legge di conversione che ha precisato la disciplina introdotta dal d.l. 146/2001

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."

    l'impugnazione diretta del ruolo/cartella invalidamente notificata è ammessa solo in presenza dei tassativi pregiudizi previsti dalla norma

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    richiamato come uno dei pregiudizi tipizzati che rendono ammissibile la diretta impugnazione

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008 n. 40

    richiamato come riferimento per la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per affermare il difetto di interesse ad agire in assenza del pregiudizio concreto

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la decisione di cassazione senza rinvio e la decisione nel merito

  • artt. 3, 24 e 113 Cost.

    richiamati nel passaggio sulla decisione della Corte costituzionale, ma non fondativi della decisione finale

  • sentenza Cass., Sez. Un., n. 26283/2022

    richiamata per il principio di forte limitazione dell'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • sentenza Corte cost. n. 190/2023

    richiamata per ribadire che la limitazione legislativa è stata ritenuta non irragionevole/inammissibile sul piano costituzionale

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile in via generalizzata: il contribuente deve allegare e dimostrare un pregiudizio attuale e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, tra quelli tipizzati dalla legge.
  • In assenza del pregiudizio specificamente previsto dalla disciplina speciale, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile.
  • La verifica della ritualità della notifica della cartella di pagamento è decisiva ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione autonoma del ruolo; tuttavia, la successiva disciplina legislativa ha comunque ristretto la tutela impugnatoria avverso l'estratto di ruolo.
  • Quando la causa non poteva essere proposta ab origine, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
  • Le spese possono essere compensate quando la controversia è condizionata da un quadro giurisprudenziale e normativo evolutivo e la definizione della questione dipende da interventi sopravvenuti o da orientamenti non consolidati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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