Cassazione Civile, Ordinanza n. 15338/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento concernente IRAP, IRPEF, IVA e addizionale regionale per l'anno d'imposta 2007. Il ricorrente sosteneva di aver appreso dell'esistenza della cartella solo tramite l'estratto di ruolo e che la cartella non gli fosse mai stata ritualmente notificata per mancato perfezionamento della procedura ex art. 140 c.p.c.; in primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, invece, era stata ritenuta rituale la notifica della cartella presso l'indirizzo del contribuente mediante il rito degli irreperibili, con deposito in Comune, affissione all'albo e raccomandata informativa, e la CTR aveva accolto gli appelli dell'Agenzia e dell'agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) falsa applicazione di norme in tema di notificazione e di impugnabilità del ruolo/cartella, censurando la tesi secondo cui, essendo valida la notifica della cartella, l'unico atto impugnabile sarebbe stato la cartella e non il ruolo; 2) falsa applicazione di norme sulla riscossione e sulla notifica, per avere la CTR ritenuto consolidato il debito tributario; 3) falsa applicazione delle norme sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che, alla luce della disciplina sopravvenuta e dell'orientamento delle Sezioni Unite, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo in presenza di uno specifico pregiudizio attuale e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo; poiché nel caso concreto tale pregiudizio non risultava in atti, il ricorso originario doveva essere dichiarato inammissibile. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., il ricorso introduttivo del contribuente è stato dichiarato inammissibile ex art. 100 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta ab origine. Le spese sono state compensate tra le parti in tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione
richiamato in tema di atti impugnabili nel processo tributario
richiamato in tema di notificazione della cartella di pagamento
richiamato in tema di notificazione degli atti tributari
richiamato per contestare il perfezionamento della notifica
richiamato nel motivo concernente la formazione e la notifica della cartella
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo concernente la cartella e il debito IVA
richiamato in punto di regolazione processuale delle spese
richiamato per la censura sulla compensazione o regolazione delle spese
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2001 n. 146
novella richiamata per l'introduzione della limitazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo
legge di conversione che ha precisato la disciplina introdotta dal d.l. 146/2001
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
"Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."
l'impugnazione diretta del ruolo/cartella invalidamente notificata è ammessa solo in presenza dei tassativi pregiudizi previsti dalla norma
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
richiamato come uno dei pregiudizi tipizzati che rendono ammissibile la diretta impugnazione
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008 n. 40
richiamato come riferimento per la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato
richiamato per affermare il difetto di interesse ad agire in assenza del pregiudizio concreto
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la decisione di cassazione senza rinvio e la decisione nel merito
artt. 3, 24 e 113 Cost.
richiamati nel passaggio sulla decisione della Corte costituzionale, ma non fondativi della decisione finale
sentenza Cass., Sez. Un., n. 26283/2022
richiamata per il principio di forte limitazione dell'impugnazione dell'estratto di ruolo
sentenza Corte cost. n. 190/2023
richiamata per ribadire che la limitazione legislativa è stata ritenuta non irragionevole/inammissibile sul piano costituzionale
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile in via generalizzata: il contribuente deve allegare e dimostrare un pregiudizio attuale e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, tra quelli tipizzati dalla legge.
- In assenza del pregiudizio specificamente previsto dalla disciplina speciale, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile.
- La verifica della ritualità della notifica della cartella di pagamento è decisiva ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione autonoma del ruolo; tuttavia, la successiva disciplina legislativa ha comunque ristretto la tutela impugnatoria avverso l'estratto di ruolo.
- Quando la causa non poteva essere proposta ab origine, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
- Le spese possono essere compensate quando la controversia è condizionata da un quadro giurisprudenziale e normativo evolutivo e la definizione della questione dipende da interventi sopravvenuti o da orientamenti non consolidati.
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