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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27045/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un imprenditore individuale ha convenuto una banca chiedendo l’accertamento della gratuità di due contratti di mutuo, ormai estinti, stipulati in due date diverse, assumendo che gli interessi moratori pattuiti fossero usurari e che ciò determinasse, ai sensi della disciplina antiusura, la non debenza di ogni interesse e la restituzione di quanto versato in eccedenza. In appello la domanda era stata respinta sul rilievo che i mutui erano stati eseguiti regolarmente, senza ritardi nel pagamento delle rate, e che quindi non erano stati applicati interessi di mora; inoltre, anche sommando le spese dedotte dal mutuatario al tasso corrispettivo, non si sarebbe superato il tasso soglia indicato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme antiusura e dell’art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che il solo patto di interessi moratori usurari renderebbe il mutuo gratuito e priverebbe di rilevanza la mancata mora; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di CTU; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese. La banca ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha lamentato a sua volta omesse pronunce su eccezioni di difetto di prova e di tardività delle allegazioni del mutuatario, ma tali censure sono rimaste assorbite dal rigetto del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la pattuizione di interessi moratori usurari non determina la gratuità dell’intero mutuo: comporta invece la non debenza del solo tasso moratorio convenuto in misura usuraria, restando dovuti gli interessi corrispettivi leciti ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla CTU, perché l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni, non istanze istruttorie; e inammissibile il motivo sulle spese, poiché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non necessita di specifica motivazione. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La sanzione della non debenza degli interessi si applica all’usura, ma, in caso di interessi moratori usurari, non comporta la gratuità dell’intero finanziamento: il mutuatario non deve il mora pattuito in misura usuraria, mentre restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti.

  • art. 644, comma 1, c.p.

    È richiamato quale norma penale di riferimento della disciplina antiusura, applicabile anche alla pattuizione degli interessi moratori.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. con modif. in l. n. 24 del 2001

    È richiamato in relazione all’interpretazione della disciplina antiusura applicabile ai rapporti di mutuo.

  • art. 1 l. n. 108 del 1996

    È richiamato come fonte della disciplina del tasso soglia e del divieto di interessi usurari.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Viene evocato nei motivi incidentali per omesso esame di fatti decisivi o mancanza assoluta di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia rileva solo su domande, eccezioni o assunti che richiedono decisione; non su istanze istruttorie come la CTU.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    In caso di mora usuraria, gli interessi moratori sono dovuti solo nei limiti degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nei motivi incidentali in tema di riparto dell’onere della prova sulla dedotta usurarietà e sui tassi soglia.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati nei motivi incidentali a sostegno delle contestazioni sulla prova documentale e sulla valutazione degli elementi prodotti.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 80 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La pattuizione di interessi moratori usurari è soggetta alla disciplina antiusura, ma non trasforma automaticamente in gratuito l’intero contratto di mutuo: la sanzione opera sul solo interesse di mora convenuto oltre soglia, restando dovuti gli interessi corrispettivi leciti.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo rispetto a domande, eccezioni o questioni che richiedono un capo decisorio, non rispetto alle mere richieste istruttorie, la cui mancata ammissione può essere censurata solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La mancata compensazione delle spese di lite non integra, di regola, vizio denunciabile in cassazione, perché la scelta se compensarle rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica del mancato esercizio di tale facoltà.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

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