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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17098/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una dipendente pubblica volta ad ottenere differenze retributive per avere svolto, in fatto, mansioni superiori di natura dirigenziale nell’ambito di una struttura amministrativa sanitaria. La Corte d’appello ha ritenuto che lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali presupponesse la previa istituzione della relativa posizione mediante gli atti di macro-organizzazione del datore di lavoro e ha accertato che l’atto aziendale e la pianta organica non prevedevano un dirigente amministrativo al vertice della struttura, mentre la direzione era stata in concreto affidata ad un dirigente medico. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato documenti e testimonianze che proverebbero lo svolgimento di mansioni superiori di responsabile amministrativo e giuridico con funzioni di coordinamento; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 15-bis e 15-terdecies d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che la posizione dirigenziale fosse in realtà istituita e che, comunque, spettasse la retribuzione superiore per l’adibizione a mansioni superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che esso mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito, senza individuare un fatto storico decisivo omesso nel senso richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c., né indicare specificamente il dato da cui tale fatto risultasse e la sua decisività. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il giudice di merito aveva escluso il riconoscimento delle differenze retributive sul presupposto che la posizione dirigenziale non fosse stata previamente istituita nell’organizzazione aziendale; il motivo si limitava invece a prospettare una diversa lettura dell’atto organizzativo e una critica astratta alla norma invocata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare l’insufficienza della motivazione o la valutazione delle prove.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo chiaro le argomentazioni censurate.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    È necessario indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui esso risulta e la sua decisività.

  • d.l. n. 83 del 2012

    È richiamato come fonte della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • l. n. 134 del 2012

    Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, recependo la riforma del vizio motivazionale.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    È evocato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla retribuzione superiore per mansioni superiori, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con il decisum.

  • art. 15-bis d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza della posizione dirigenziale; il motivo è però ritenuto inammissibile.

  • art. 15-terdecies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’affidamento della direzione di struttura semplice; anche qui la censura è giudicata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sull’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve indicare un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori o documentali.
  • La censura è inammissibile quando, pur formalmente veicolata come violazione di legge, in realtà non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica astratta o non mirata.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione del contenuto di un atto organizzativo o della valutazione delle risultanze istruttorie appartiene al merito e non può essere devoluta come errore di diritto se richiede un nuovo apprezzamento fattuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e può essere gravato dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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