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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17058/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un docente assunto in ruolo dall'anno scolastico 2015/2016 aveva partecipato alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 ed era stato assegnato a un ambito territoriale in Piemonte. Nelle fasi di merito aveva chiesto il riconoscimento di una precedenza di trasferimento, sostenendo che la carica di presidente della Camera di Commercio di Benevento gli attribuisse titolo per essere trasferito in un diverso ambito territoriale della Campania, in base alla legge n. 265 del 1999, al d.lgs. n. 267 del 2000 e all'art. 13 del CCNI 11 aprile 2017. Aveva inoltre contestato il mancato riconoscimento, ai fini del punteggio nella mobilità, del servizio prestato presso scuole paritarie. La Corte d'appello aveva escluso sia l'equiparabilità della Camera di Commercio a un ente territoriale, sia l'equiparazione della scuola paritaria alla scuola statale. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi coerenti con tali censure, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, ritenendola idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza necessità di accettazione delle controparti ai fini dell'estinzione. Ha inoltre regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del ricorrente perché, alla luce degli orientamenti già richiamati nella proposta di definizione anticipata, egli sarebbe risultato virtualmente soccombente. Ha escluso l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore delle amministrazioni controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    art. 380-bis cod. proc. civ.

    ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta di definizione anticipata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    ha disciplinato l'instaurazione del procedimento camerale in cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se rituale e notificata/comunicata secondo la disciplina applicabile, è idonea a produrre effetti processuali e a determinare l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio; l'accettazione della controparte rileva solo ai fini delle spese.

  • art. 306 c.p.c.

    non si applica al giudizio di cassazione quanto al carattere accettizio della rinuncia.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

    non applicabile quando la rinuncia al ricorso è rituale e ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    non opera in caso di rituale rinuncia al ricorso che estingue il giudizio.

  • legge n. 265/1999

    era richiamata dal ricorrente come base della pretesa precedenza al trasferimento.

  • d.lgs. n. 267/2000

    decreto legislativo n. 267 del 2000

    era richiamato dal ricorrente come base della pretesa precedenza al trasferimento.

  • art. 13 CCNI 11 aprile 2017

    art. 13 del CCNI 11 Aprile 2017

    era invocato dal ricorrente a fondamento della precedenza nella mobilità.

  • legge n. 580/1993

    richiamata per la qualificazione della Camera di Commercio come ente pubblico dotato di autonomia funzionale, non come ente locale territoriale.

  • art. 118 Cost.

    art. 118 della Costituzione

    evocato nel richiamo alla collocazione della Camera di Commercio nel sistema dei poteri locali, senza trasformarla in ente locale territoriale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, ove ritualmente proposta secondo gli artt. 390 e 391 c.p.c., è sufficiente a determinare l'estinzione del processo anche senza formale accettazione della controparte; l'eventuale adesione delle controparti incide soltanto sul regime delle spese.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio come nel giudizio di merito, sicché l'assenza di accettazione non impedisce l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia interviene in prossimità della decisione, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valorizzando l'esito prevedibile della controversia sulla base degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.
  • In presenza di rinuncia rituale al ricorso, non trovano applicazione né la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. né il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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