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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17055/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione. La lavoratrice era stata licenziata per superamento del periodo di comporto; il licenziamento era stato inizialmente annullato dal Tribunale, con reintegrazione e condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione respingendo l'impugnazione della lavoratrice e condannandola alle spese. In esecuzione della sentenza di primo grado, la datrice di lavoro aveva poi notificato un'ingiunzione di pagamento per la restituzione delle somme corrisposte, comprensive anche delle spese del doppio grado. La lavoratrice aveva proposto opposizione sostenendo di dover restituire solo l'importo netto percepito, di poter opporre controcrediti in compensazione e di non dover restituire le spese del doppio grado per indebita duplicazione dei titoli, anche perché nel primo grado l'ente si era difeso tramite funzionario. La Corte d'appello, in sede di gravame sull'opposizione, ha però rilevato che nelle more la sentenza che aveva ritenuto legittimo il licenziamento era stata cassata dalla Corte di cassazione; da ciò ha tratto la caducazione, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., del titolo posto a base della pretesa restitutoria e ha compensato le spese dei due gradi dell'opposizione. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della sentenza Corte cost. n. 77/2018, sul rilievo che non ricorressero i presupposti per la compensazione integrale e che la motivazione non indicasse vere gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle richieste dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura sulle spese perché ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il documento telematico prodotto a prova della notificazione del ricorso fosse incompleto, trattandosi del solo messaggio di trasmissione PEC privo delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. In base al principio richiamato, la mancata produzione di tali ricevute comporta inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione in via telematica, con impossibilità di considerare perfezionato il relativo procedimento e con esclusione della rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non essendosi costituita l'intimata, non sono state regolate spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 R.D. n. 639/1910

    È richiamato come base dell'ingiunzione di pagamento opposta dalla lavoratrice.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La cassazione della sentenza presupposta determina la caducazione del titolo della pretesa restitutoria fondata su quella decisione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere giustificata solo nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, come interpretata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    La parte totalmente vittoriosa non dovrebbe subire la compensazione delle spese fuori dai casi previsti dalla legge.

  • Corte cost. n. 77/2018

    È richiamata quale pronuncia additiva che consente la compensazione anche per gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate dal legislatore.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di denunciata violazione processuale dedotto con l'unico motivo di ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito tardivo della prova della notificazione fino all'udienza o all'adunanza camerale, ma nel caso tale prova risultava comunque incompleta.

  • art. 379 c.p.c.

    È richiamato come termine ultimo per il deposito documentale nel giudizio di legittimità in udienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato come termine ultimo per il deposito documentale nell'adunanza camerale.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione è esclusa quando la notificazione del ricorso è inesistente per mancata produzione delle ricevute PEC.

  • Cass. n. 7041/2025

    È il precedente che afferma che, per la prova della notifica telematica del ricorso per cassazione, occorrono messaggio PEC e ricevute di accettazione e avvenuta consegna in formato idoneo.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, dà luogo all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002

    È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo da versare in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato via PEC, la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione del messaggio di trasmissione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna; la sola trasmissione del messaggio non basta.
  • Se mancano le ricevute PEC necessarie a dimostrare il perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, la notificazione è inesistente e non è possibile disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • La cassazione della sentenza che costituisce il presupposto della pretesa restitutoria determina la caducazione del titolo su cui tale pretesa si fondava.
  • La compensazione delle spese processuali, anche dopo Corte cost. n. 77/2018, richiede ragioni effettivamente riconducibili a gravi ed eccezionali circostanze analoghe a quelle tipizzate dalla legge, non essendo sufficiente un generico richiamo a ragioni "valide".

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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