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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17059/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente amministrativa a tempo determinato di un comune per irregolarità nella gestione delle presenze, in particolare per assenze maturate nell’anno 2019 per complessivi 13 giorni. La lavoratrice aveva impugnato il recesso sostenendo, in sintesi, che le sue assenze fossero state concordate con il dirigente di settore oppure comunque giustificate da un errore nel sistema di inoltro delle richieste di ferie, e che il licenziamento fosse sproporzionato rispetto ai fatti contestati. Dopo un primo annullamento in Cassazione con rinvio limitato alla verifica della proporzionalità della sanzione, la Corte d’appello, quale giudice del rinvio, ha nuovamente confermato la legittimità del licenziamento ritenendo i comportamenti non casuali ma ripetitivi, temporalmente ravvicinati e tali da incidere sul vincolo fiduciario. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio, la lavoratrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., assumendo che il giudice del rinvio avesse nuovamente fondato la decisione sulla mancanza di giustificazione delle assenze, tema già censurato dalla Cassazione rescindente; 2) violazione e falsa applicazione delle norme sul licenziamento disciplinare e sulla proporzionalità della sanzione, lamentando che non fosse stata adeguatamente valutata la gravità soggettiva e oggettiva dei fatti, l’intenzionalità e le circostanze del caso; 3) omessa pronuncia sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudice del rinvio si era correttamente attenuto ai limiti del giudizio di rinvio, che ha natura chiusa e vincolata al decisum rescindente. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva effettivamente svolto il giudizio di proporzionalità richiesto dalla precedente pronuncia di legittimità, valutando gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta e concludendo, in modo logico e coerente, per la legittimità del recesso. La Corte ha ribadito che l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 va letto in combinazione con il divieto di automatismi espulsivi: la tipizzazione legale della condotta non esonera dal giudizio di proporzionalità, ma nel caso concreto il giudice di merito aveva escluso la presenza di elementi scriminanti e aveva motivato adeguatamente sulla gravità dei fatti. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell’amministrazione resistente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la violazione di tale limite integra un error in procedendo deducibile con ricorso per cassazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla proporzionalità del licenziamento e alle norme sostanziali richiamate.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre nullità della sentenza di rinvio e omessa pronuncia.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato come norma sul recesso per giusta causa nel contesto del licenziamento disciplinare.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato quale parametro della sanzione disciplinare e della proporzionalità rispetto all’infrazione.

  • art. 7 legge n. 604/1966

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle garanzie in materia di licenziamento.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle garanzie procedimentali disciplinari.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle tutele contro il licenziamento illegittimo.

  • art. 59 CCNL del 21.5.2018

    Richiamato per sostenere che l’adeguatezza della sanzione dovesse essere vagliata anche alla luce della disciplina collettiva.

  • art. 55-quater, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione è stata interpretata come tipizzazione legale di ipotesi di licenziamento disciplinare, da leggere però senza automatismi espulsivi e con necessaria verifica della proporzionalità nel caso concreto.

  • art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme relative al regime delle controversie e delle sanzioni nel pubblico impiego.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni già definitivamente chiuse, salvo che ciò sia necessario per dare esecuzione al decisum rescindente.
  • La censura per violazione dell’art. 384 c.p.c. è configurabile quando il giudice del rinvio si discosti dal perimetro tracciato dalla sentenza rescindente; se invece si limita a decidere sul solo tema rimasto devoluto, il motivo è inammissibile.
  • In materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la tipizzazione legale della condotta espulsiva non elimina il controllo giudiziale sulla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità concreta dell’inadempimento.
  • Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare è rimesso al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per totale carenza di motivazione, contraddittorietà o incomprensibilità manifesta, oppure per omesso esame di un fatto decisivo.
  • Quando la fattispecie legale di assenza ingiustificata è integrata sul piano oggettivo, spetta al lavoratore allegare e provare eventuali elementi scriminanti idonei a giustificare la condotta o a escludere la colpevolezza concreta.
  • La verifica della proporzionalità deve considerare non solo il dato numerico delle assenze, ma anche la reiterazione delle condotte, la loro collocazione temporale, gli aspetti soggettivi e l’incidenza sul vincolo fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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