Cassazione Civile, Ordinanza n. 17053/2026 del 31/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente comunale, inquadrata come esecutore amministrativo in categoria B1, aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per avere svolto per anni mansioni superiori, che assumeva riconducibili alla categoria B3 fino al 31/12/2007 e alla categoria C2 dal 1/1/2008. Il Tribunale le aveva riconosciuto solo una parte delle somme richieste, ritenendo prescritte le differenze anteriori al 19/3/2014 e valorizzando la prova testimoniale e la CTU contabile; la Corte d'appello aveva confermato, affermando che la lavoratrice aveva svolto con prevalenza mansioni ascrivibili all'Area C, che l'indennità per le funzioni di ufficiale di stato civile non escludeva il diritto alle differenze per l'attività più complessa effettivamente svolta, e che non vi era soccombenza reciproca tale da imporre la compensazione delle spese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente e uso indebito di presunzioni sul periodo effettivo di svolgimento delle mansioni superiori, in particolare dal maggio 2014 in poi; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che mancasse prova dello svolgimento di mansioni superiori e che la Corte avesse mal governato l'onere della prova; 3) ancora violazione degli artt. 2697 c.c. e 52 d.lgs. 165/2001 per avere riconosciuto differenze retributive anche oltre la data del ricorso introduttivo, pur senza prova per il periodo successivo; 4) contraddittorietà sulla regolazione delle spese, per mancata compensazione nonostante l'accoglimento solo parziale e la presenza, secondo il ricorrente, di capi di domanda diversi e in parte non accolti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, peraltro in presenza di "doppia conforme". Quanto al secondo e terzo motivo, ha precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia stato erroneamente allocato l'onere probatorio, non quando si contesti la valutazione delle prove. Il quarto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché la decisione sulle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo se vengano poste spese a carico della parte totalmente vittoriosa, evenienza non ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di merito
richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per il vizio motivazionale
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in tema di obbligo di motivazione, ma senza utilità decisiva per il ricorso
richiamato in relazione all'asserito uso di presunzioni, ma la Corte ha escluso che la sentenza avesse fondato l'accertamento su presunzioni
richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi, censura reputata inammissibile perché attinente al merito
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra vizio di motivazione e critica alla valutazione delle prove, rilevando anche il limite della doppia conforme
la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte
richiamato per la disciplina delle mansioni e del diritto al trattamento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte
art. 17 del CCNL 1/4/1999
richiamato dalla Corte territoriale per affermare che l'indennità per le funzioni di ufficiale di stato civile è autonoma e non esclude il diritto alle differenze retributive per attività superiori effettivamente svolte
art. 36 Cost.
richiamato a fondamento del principio di adeguatezza della retribuzione alle mansioni effettivamente svolte
richiamato per contestare la mancata compensazione delle spese, ma la Corte ha ribadito l'ampia discrezionalità del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizio di motivazione o di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova tra le parti; non sussiste, invece, quando la censura riguarda il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Quando le sentenze di merito sono conformi nel risultato e nella ricostruzione del fatto, il controllo di legittimità sulle censure fattuali è ulteriormente ristretto.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il compenso o l'indennità prevista per una specifica funzione non esclude il diritto alle differenze retributive ove il lavoratore deduca e provi di avere svolto in concreto attività superiori più ampie e complesse rispetto alla mera funzione delegata.
- La regolazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la Cassazione può sindacarla solo se vi sia violazione del principio per cui le spese non possono essere poste, neppure in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.
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