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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17057/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente pubblico per assenza ingiustificata dal servizio per cinque giorni consecutivi. Il lavoratore aveva inizialmente chiesto un congedo retribuito per assistere il padre ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, ma non aveva prodotto la documentazione integrativa richiesta dall'amministrazione; successivamente, in sede disciplinare, aveva addotto di aver presentato una nuova istanza per permessi studio ovvero per aspettativa non retribuita per formazione. La Corte d'appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento, escludendo la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione e valorizzando l'assenza di giustificazione dell'allontanamento dal servizio e la mancata autorizzazione delle richieste. Il ricorrente ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione, deducendo: 1) nullità per mancata astensione del giudice relatore che aveva già partecipato al collegio della sentenza d'appello; 2) omessa o apparente motivazione sull'inammissibilità della revocazione e sulla pretesa difformità tra contestazione disciplinare e licenziamento; 3) ulteriore motivazione apparente, apodittica e incomprensibile su invalidità della domanda di permessi studio, prassi dell'ufficio e condotta del lavoratore. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché il vizio di astensione doveva essere fatto valere con ricusazione; gli altri perché la sentenza impugnata era congruamente motivata e il ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non a denunciare un vero vizio revocatorio o una motivazione mancante nei limiti del "minimo costituzionale".

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo relativo alla mancata astensione del giudice era precluso dall'omessa ricusazione; che le censure sulla motivazione non integravano anomalie costituzionalmente rilevanti ma tendevano a contestare la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione della contestazione disciplinare; che la decisione impugnata era sorretta da motivazione completa e comprensibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il resistente non ha svolto difese. È stato inoltre disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    omessa astensione del giudice relatore

    La violazione dell'obbligo di astensione non può essere fatta valere come nullità della sentenza in cassazione se la parte non ha preventivamente proposto ricusazione.

  • art. 52 c.p.c.

    termine fissato dall’art. 52 cod. proc. civ.

    La ricusazione è un onere della parte e, se non esercitata tempestivamente, preclude la successiva deduzione del difetto di capacità del giudice.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza e del procedimento

    Le censure formulate come nullità non possono essere utilizzate per sollecitare una nuova valutazione del merito o dei fatti di causa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    riformulazione operata dall’art. 54, D.L. 83/2012

    Il controllo sulla motivazione in cassazione è limitato al "minimo costituzionale".

  • art. 55-quater, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    assenza ingiustificata dal servizio superiore a tre giorni lavorativi

    L'assenza non giustificata per più di tre giorni integra la base per il licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.

  • art. 42 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

    congedo retribuito per assistenza al padre

    La richiesta iniziale del lavoratore riguardava un congedo retribuito per assistenza familiare, ma la mancata integrazione documentale ne impediva il perfezionamento.

  • artt. 5 e 6, l. 8 marzo 2000, n. 53

    permessi studio ovvero aspettativa non retribuita per formazione

    Le ulteriori giustificazioni addotte dal lavoratore erano state ritenute non idonee perché il monte ore dei permessi era esaurito e la domanda di aspettativa era tardiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    A seguito della declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello dovuto per il ricorso

    L'ulteriore importo è commisurato al contributo unificato già dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il vizio di astensione del giudice non può essere dedotto in cassazione come nullità della sentenza se la parte non ha preventivamente e tempestivamente proposto ricusazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentita la censura di semplice insufficienza o la richiesta di una nuova valutazione del merito.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non ricorre quando il giudice espone un percorso argomentativo completo e logicamente intellegibile.
  • Nel giudizio disciplinare, la contestazione del fatto e la sanzione sono sindacabili in cassazione solo nei limiti dei vizi processuali o motivazionali tipizzati, non potendosi trasformare il ricorso in una revisione del merito della valutazione dei fatti.
  • Nel pubblico impiego l'assenza ingiustificata superiore a tre giorni lavorativi può integrare giusta base per il licenziamento disciplinare, specie quando le richieste di giustificazione o di congedo risultino non perfezionate o non autorizzate.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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