Sentenza del 18/12/2015 n. 25502 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella TARSU 2009 e la sentenza della CTR Campania che ne aveva confermato la legittimità, contestando il mancato riconoscimento della riduzione del 50% prevista dal regolamento comunale per l’uso stagionale. Ha dedotto, tra l’altro, che il Comune aveva abolito nel 2000 le licenze stagionali senza eliminare la riduzione regolamentare e che non poteva quindi essere richiesta quella licenza come prova; ha inoltre contestato l’onere e le modalità di prova della stagionalità, invocato il giudicato esterno relativo alla TARSU 2008, chiesto l’applicazione della tariffa delle abitazioni, lamentato l’assenza di contraddittorio endoprocedimentale e prospettato un contrasto con la libertà di stabilimento UE.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi nei limiti indicati in motivazione, respinto il quinto (giudicato esterno sull’annualità 2008) e il sesto (pretesa parità tariffaria tra alberghi e abitazioni), dichiarato inammissibile il settimo (contraddittorio endoprocedimentale, questione nuova e non adeguatamente documentata in cassazione) e assorbito l’ottavo (questione UE). Ha cassato la sentenza della CTR Campania e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sede di rinvio dovrà verificarsi, tra l’altro, se la società avesse presentato tempestivamente la denuncia di uso stagionale/chiusura invernale e se abbia fornito elementi oggettivi idonei; la riduzione non discende automaticamente dalla stagionalità dichiarata. La Cassazione non ha riconosciuto direttamente la riduzione né annullato definitivamente la cartella.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66
Ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66 la stagionalità non costituisce elemento motivazionale della tariffa, ma eccezione proponibile dal contribuente con apposita documentata istanza o denuncia, fornendo la prova, gravante sullo stesso, di elementi oggettivi idonei a dimostrare l'impossibilità, per i locali interessati, di produrre rifiuti, per determinati periodi dell'anno.
La stagionalità può giustificare una riduzione, ma deve essere fatta valere dal contribuente mediante denuncia o istanza documentata e provata con elementi oggettivi. La riduzione non è automatica e, secondo la decisione, non può essere introdotta per la prima volta in giudizio se non è stata previamente denunciata al Comune.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 2
La tassa in questione è dovuta - in forza del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 - per effetto dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione: a) per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; b) per i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti.
Il presupposto della TARSU è l’occupazione o detenzione dei locali, indipendentemente dalla fruizione effettiva del servizio, salvo le specifiche situazioni di non produttività previste dalla norma. Nel caso deciso, la società invocava l’uso stagionale e non l’obiettiva inutilizzabilità dei locali: doveva quindi documentare e provare la situazione e averla denunciata nei modi richiesti.
Regolamento comunale TARSU, art. 11, comma 3, lett. c)
L'art. 11, comma 3, lett. c) del Regolamento comunale prevede che "la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di....c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno urtante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 50%".
Il regolamento contempla una riduzione del 50% per l’uso stagionale non superiore a sei mesi. Poiché il Comune aveva abolito le licenze stagionali senza sopprimere la previsione regolamentare della riduzione, la licenza non poteva essere considerata l’unico mezzo di prova: la stagionalità poteva essere dimostrata secondo le regole ordinarie, fermo l’onere di denuncia e prova a carico del contribuente.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42
Va, al riguardo rilevato che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42 riserva al Consiglio Comunale (non alla Giunta) gli atti relativi alla "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote" con conseguente disapplicazione della Delib. Giunta ove si interpretasse la stessa quale abrogati va della tariffa per attività stagionale.
La Giunta non può essere interpretata come organo competente ad abolire una riduzione tariffaria prevista dal regolamento, poiché l’istituzione e l’ordinamento dei tributi sono riservati al Consiglio comunale. La deliberazione di Giunta del 2000 è stata invece letta come abolizione delle licenze stagionali e del loro valore di prova legale, non della riduzione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68
Ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 nell'ambito delle Delib. comunali, va riconosciuta la possibilità da parte del Comune di una graduazione delle tariffe tenendo conto dei gruppi di attività e della utilizzazione dell'immobile.
Il Comune può classificare diversamente le attività e graduare le tariffe in base al tipo di attività e all’utilizzazione dell’immobile. È quindi legittimo assoggettare un esercizio alberghiero a una tariffa superiore a quella delle abitazioni, anche se l’attività è stagionale; l’eventuale stagionalità può rilevare per una specifica riduzione, non impone l’identità tariffaria.
L'art. 360, n. 5 nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultati dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass., S.U., 7 aprile 2014 n. 8053).
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, non una mera contestazione della valutazione delle prove o della motivazione. Il motivo della società è stato dichiarato inammissibile perché la censura motivazionale non individuava un’omissione riconducibile a tale parametro.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
Se ne desume che, quanto al ricorso per cassazione, e ai fini della soggezione al filtro selettivo della c.d. doppia conforme sui fatti, non è decisivo di per sè il momento di pubblicazione della sentenza gravata dal ricorso (espressamente riferito, dall'art. 54, comma 3, all'applicabilità delle modifiche apportate al codice di procedura civile dalla sola lett. b) del comma 1, 4 significativamente non menzionata nel ripetuto comma 2 del medesimo art. 54), quanto piuttosto il fatto che l'appello sia stato introdotto a partire dalla data sopra considerata.
Per stabilire se opera il filtro della doppia conforme sui fatti rileva la data di introduzione dell’appello secondo la disciplina transitoria, non la sola data di pubblicazione della sentenza impugnata. Nel caso concreto l’appello era stato introdotto prima dell’11 settembre 2012, quindi il filtro non operava.
Codice di procedura civile, art. 2697
In tale ultimo caso la riduzione tariffaria non è, peraltro, automatica giacchè la norma succitata - ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area - dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione.
L’onere di superare la presunzione di produttività dei locali grava sul contribuente, che deve allegare e documentare circostanze obiettive idonee a escludere o ridurre la tassabilità. La soppressione della licenza stagionale non trasferisce tale onere al Comune.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
In tema di raccolta di rifiuti solidi urbani - il D.Lgs. n. 507 del 1993 contempla, all'art. 66, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dalla lett. b) del comma 3 di tale disposizione.
La decisione non impone al giudice tributario di supplire d’ufficio alla mancata prova della stagionalità: i primi quattro motivi sono accolti nei limiti precisati in motivazione, ma la verifica richiesta va svolta in rinvio sulla base della denuncia e degli elementi probatori pertinenti, a carico del contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Dalla sentenza impugnata non risulta, infatti, che il contribuente abbia formulato la relativa eccezione di nullità della cartella per la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale con il ricorso introduttivo, nè - ove l'avesse proposte - che abbia "riproposto" tali questioni ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e art. 346 c.p.c..
Le questioni non accolte in primo grado e non esaminate in appello devono essere riproposte nei modi processuali previsti; inoltre, chi le solleva per la prima volta in cassazione deve dimostrare che erano state dedotte nei gradi di merito.
Codice di procedura civile, art. 112
La norma è invocata nel motivo relativo all’omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993. La Corte ha accolto i motivi connessi nei limiti della motivazione, disponendo il rinvio per il nuovo esame della questione sulla stagionalità.
Il riconoscimento del diritto per una annualità non consente il formarsi del giudicato esterno con riferimento ad altri periodi di imposta trattandosi di situazione suscettibile di modifica nel corso degli anni d'imposta.
Una decisione relativa a un’annualità tributaria non fa giudicato automaticamente per annualità diverse quando i fatti possono mutare nel tempo. Inoltre, la Corte esclude che il giudicato possa vincolare su una mera valutazione giuridica relativa alla gerarchia delle fonti.
Codice di procedura civile, art. 346
Dalla sentenza impugnata non risulta, infatti, che il contribuente abbia formulato la relativa eccezione di nullità della cartella per la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale con il ricorso introduttivo, nè - ove l'avesse proposte - che abbia "riproposto" tali questioni ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e art. 346 c.p.c..
La parte che non ottiene l’esame di una questione nei gradi di merito deve riproporla espressamente, se necessario, per mantenerla nel thema decidendum. La mancata dimostrazione della riproposizione ha contribuito all’inammissibilità del motivo sul contraddittorio.
Massime di principio
- Quando una disciplina comunale riconosce una riduzione per attività stagionale, l’abolizione della specifica licenza stagionale non comporta, da sola, l’abrogazione della riduzione: può venir meno quel mezzo di prova, ma la stagionalità resta dimostrabile con altri elementi ammessi dalle regole ordinarie.
- La riduzione TARSU per stagionalità non è automatica: il contribuente deve presentare tempestivamente denuncia o istanza al Comune e fornire elementi oggettivi e documentazione idonei a dimostrare i periodi di effettivo uso stagionale o di mancata produzione di rifiuti.
- In assenza di prova contraria, la detenzione o occupazione dei locali fonda la presunzione di produttività e il tributo è dovuto anche se il servizio non è stato concretamente utilizzato; la stagionalità può incidere solo se provata secondo le modalità previste.
- Le annualità tributarie sono autonome quando la situazione di fatto può cambiare: il riconoscimento di un’agevolazione per un anno non determina automaticamente il giudicato per gli anni successivi.
- Un albergo può essere assoggettato a tariffa diversa e superiore rispetto a un’abitazione per la maggiore capacità produttiva di rifiuti; la stagionalità non impone la parità tariffaria, ma può eventualmente dare titolo a una riduzione specifica.
- In cassazione non basta affermare che una questione era stata proposta nei gradi precedenti: occorre indicare e riprodurre l’atto processuale pertinente. Le questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto sono inammissibili.
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