Sentenza del 18/12/2015 n. 25462 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative a immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, ritenendo non spettante l’agevolazione prevista dalla L. n. 388/2000, art. 33, comma 3, e dalla L. n. 350/2003, art. 2, comma 30. La società aveva impugnato l’avviso di liquidazione notificato il 30 gennaio 2006, eccependo la decadenza dell’Ufficio: l’atto di compravendita era del 16 maggio 2002 e, secondo la contribuente, il termine era scaduto il 16 maggio 2005. Aveva inoltre contestato le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con unico motivo, la violazione della L. n. 289/2002, art. 11, commi 1 e 1-bis, della L. n. 212/2000, art. 3, e dell’art. 14 delle preleggi, sostenendo che il termine di decadenza fosse prorogato di due anni.
La decisione
La CTP di Genova aveva accolto il ricorso della società; la CTR della Liguria aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo non applicabile la proroga biennale prevista dalla L. n. 289/2002. La Cassazione, con decisione dell’8 ottobre 2015 depositata il 18 dicembre 2015, ha accolto il ricorso dell’Agenzia: ha stabilito che la proroga biennale può applicarsi ai termini di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro e non è impedita dallo Statuto del contribuente, che non ha rango superiore alla legge ordinaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR della Liguria, anche per la decisione sulle spese. Non ha definito nel merito la spettanza dell’agevolazione né gli altri profili della controversia.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis
La proroga di due anni, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 11, comma 1, del termine, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull'incremento di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell'interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicchè ne è ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa (come nella specie), e non ad opera di leggi speciali, non potendosi, conseguentemente, disporre la disapplicazione di una disciplina con esse in asserito contrasto.
La proroga biennale prevista dall’art. 11, comma 1, si applica ai termini di rettifica e liquidazione delle imposte considerate e non è esclusa dallo Statuto del contribuente: quest’ultimo orienta l’interpretazione, ma non prevale sulla legge ordinaria né impedisce una deroga espressa.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
La proroga di due anni, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 11, comma 1, del termine, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull'incremento di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell'interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicchè ne è ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa (come nella specie), e non ad opera di leggi speciali, non potendosi, conseguentemente, disporre la disapplicazione di una disciplina con esse in asserito contrasto.
Il termine previsto dall’art. 76 per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro può essere prorogato dalla disciplina speciale della L. n. 289/2002. La Cassazione ha applicato questo principio alla questione di decadenza, senza decidere definitivamente nel merito la pretesa tributaria.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3
La proroga di due anni, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 11, comma 1, del termine, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull'incremento di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell'interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicchè ne è ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa (come nella specie), e non ad opera di leggi speciali, non potendosi, conseguentemente, disporre la disapplicazione di una disciplina con esse in asserito contrasto.
Le disposizioni dello Statuto del contribuente costituiscono criteri guida per interpretare e applicare le norme tributarie, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e non impediscono una deroga legislativa espressa.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1-bis
La proroga di due anni, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 11, comma 1, del termine, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull'incremento di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell'interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicchè ne è ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa (come nella specie), e non ad opera di leggi speciali, non potendosi, conseguentemente, disporre la disapplicazione di una disciplina con esse in asserito contrasto.
Il termine contemplato dal comma 1-bis per rettificare e liquidare la maggiore imposta può beneficiare della proroga biennale stabilita dalla L. n. 289/2002.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla decadenza dall’accertamento o dalla liquidazione di maggiori imposte, occorre verificare se una disposizione speciale abbia prorogato il termine ordinario: la proroga può rendere tempestivo un avviso che altrimenti sarebbe tardivo.
- Lo Statuto del contribuente orienta l’interpretazione delle norme tributarie, ma, secondo la pronuncia, non prevale sulla legge ordinaria; una deroga espressa introdotta da una legge ordinaria può quindi operare anche se incide su termini previsti dalla disciplina tributaria generale.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla debenza dell’imposta o sulla spettanza dell’agevolazione: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio affermato e provvedere anche sulle spese.
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