Sentenza del 18/12/2015 n. 25464 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di mora relativo all’anno 1989, per omesso versamento di IRPEF e ILOR, pari complessivamente a 19.725,84 euro. V.M. ne contestava la validità sostenendo che la cartella di pagamento presupposta non fosse stata notificata e che l’avviso fosse tardivo; nei gradi di merito aveva inoltre eccepito l’assenza di un precedente avviso di accertamento. In Cassazione ha formulato cinque motivi: il primo denunciava che la CTR avesse acquisito d’ufficio cartella e relata, supplendo alla mancata produzione dell’Agenzia; gli altri riguardavano la produzione tardiva e l’utilizzabilità della copia fotostatica disconosciuta, nonché la validità della notificazione della cartella.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto illegittima l’acquisizione d’ufficio dei documenti da parte della CTR: l’Agenzia non aveva prodotto cartella e relata né in primo grado né costituendosi in appello, e il giudice non poteva colmare tale carenza probatoria. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo: non essendovi prova della notificazione della cartella, atto presupposto, l’avviso di mora è nullo. Spese dei gradi di merito interamente compensate; l’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di Cassazione, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Non possono dunque considerarsi "indispensabili", secondo la formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1, quelle prove che non sono state ritualmente prodotte in giudizio per inadempienza delle parti, non potendo tale lacuna essere colmata dall'esercizio dell'indicato potere giudiziale.
Il potere previsto dall’art. 58 non consente al giudice d’appello di acquisire prove per rimediare alla mancata produzione imputabile a una parte. Nel caso concreto, l’ordine alla contribuente di produrre cartella e relata ha violato tale limite.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 3
A seguito dell'abrogazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 3, al giudice di appello non è infatti più consentito ordinare il deposito di documenti (Cass. 13152/2014), non potendo il giudice sopperire con la propria iniziativa officiosa all'inerzia delle parti.
Dopo l’abrogazione del comma 3, il giudice tributario d’appello non può ordinare d’ufficio il deposito di documenti per supplire all’inerzia probatoria delle parti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 602, art. 26
La disposizione è richiamata dalla CTR per la regolarità della notificazione della cartella, ma la Cassazione non decide nel merito la questione di validità della notifica: la censura è assorbita e la nullità dell’avviso di mora deriva dalla mancanza di prova della notificazione della cartella.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La CTR aveva rilevato che la cartella derivava da liquidazione automatizzata e che tale procedura non richiedeva un preventivo avviso di accertamento. La Cassazione non decide questa questione, poiché accoglie il ricorso per la mancata prova della notifica della cartella.
Codice civile, art. 2697
La controversia applica il principio per cui l’onere di provare la notificazione della cartella spettava all’Agenzia, che aveva invocato tale notificazione a sostegno della legittimità dell’avviso di mora. Il giudice non poteva supplire alla mancata prova acquisendo i documenti d’ufficio.
Codice di procedura civile, art. 117
La sentenza di merito è stata dichiarata nulla anche in relazione a tale disposizione, in conseguenza dell’acquisizione illegittima dei documenti utilizzati per ritenere provata la notificazione della cartella.
Codice di procedura civile, art. 152
Richiamato dalla ricorrente per contestare la produzione documentale oltre i termini; il relativo motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento del primo motivo.
Codice di procedura civile, art. 153
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini processuali e alla produzione documentale; la Cassazione non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola assorbita.
Codice di procedura civile, art. 154
Richiamato dalla ricorrente per contestare la produzione documentale tardiva; la relativa questione è rimasta assorbita.
Codice di procedura civile, artt. 137, 138, 139 e 140
Richiamati nel motivo sulla nullità della notificazione della cartella, ma non esaminati dalla Cassazione, che ha dichiarato assorbito tale motivo.
Codice civile, artt. 2712 e 2719
Richiamati per contestare l’efficacia probatoria della copia fotostatica disconosciuta; le relative censure non sono state decise nel merito perché assorbite.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
Richiamato dalla ricorrente in materia di produzione documentale e contestazione della copia; la censura è stata assorbita.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 27
Richiamato dalla ricorrente quanto all’utilizzabilità della copia fotostatica; la Cassazione non ha deciso la questione, dichiarando assorbito il relativo motivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa rispetto alla produzione documentale tardiva; la censura è stata assorbita.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle regole processuali applicabili in appello; la questione non è stata esaminata perché il relativo motivo è rimasto assorbito.
Costituzione, art. 24
La ricorrente lo invocava per lamentare la lesione del diritto di difesa dovuta alla produzione tardiva dei documenti; la Cassazione non ha deciso autonomamente tale censura, assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
Codice di procedura civile, art. 115
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione dell’iniziativa istruttoria d’ufficio; la decisione si fonda sul divieto per il giudice di supplire all’inerzia probatoria della parte, secondo i limiti dell’istruzione tributaria.
Codice di procedura civile, art. 58
La disposizione è menzionata nel motivo relativo ai poteri istruttori in appello; la pronuncia individua la violazione decisiva nella disciplina dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Codice di procedura civile, art. 32
Richiamato dalla ricorrente unitamente alla disciplina del processo tributario per contestare la produzione documentale tardiva; la relativa censura è stata assorbita.
Codice di procedura civile, art. 58
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla produzione tardiva in appello; non va confuso con l’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che costituisce la norma centrale applicata dalla Cassazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella, ma non esaminato dalla Cassazione perché il quinto motivo è stato assorbito.
Codice civile, art. 2719
La ricorrente contestava la conformità della copia fotostatica; la Cassazione non ha deciso la questione, assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
Codice civile, art. 2712
La ricorrente contestava l’efficacia della riproduzione documentale; la relativa censura è stata assorbita e non costituisce la ragione della decisione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, chi sostiene che un atto presupposto sia stato notificato deve provarne la notificazione. Se l’Amministrazione non produce l’atto e la relativa relata nei termini processuali, non può rimediare alla propria omissione affidandosi a un’iniziativa istruttoria del giudice.
- Il potere istruttorio del giudice tributario non può trasformarsi in sostituzione della parte onerata della prova; la prova omessa per inerzia non diventa per questo «indispensabile» ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- Quando manca la prova della notifica dell’atto presupposto nella sequenza di riscossione, l’atto successivo impugnato può essere dichiarato nullo. In questa causa la cartella non risultava provata come notificata e l’avviso di mora è stato annullato.
- Una volta accolto un motivo che consente di decidere la controversia, gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti: in questo caso la Cassazione non ha stabilito principi definitivi sulla tempestività della produzione, sul disconoscimento della fotocopia o sulle modalità concrete della notificazione.
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