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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 25460 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento Irpef per il 1996 notificato ai soci dopo una verifica fiscale presso la L. s.r.l. L’accertamento riconduceva a redditi non dichiarati versamenti sui conti correnti bancari. I contribuenti avevano ottenuto ragione dalla CTR Sicilia, con sentenza n. 109/34/10, depositata il 22 febbraio 2010. L’Agenzia ha contestato in Cassazione la motivazione della CTR e l’applicazione della disciplina dei redditi diversi ai proventi da lavoro autonomo non abituale. I contribuenti, con ricorso incidentale, hanno contestato la notifica dell’appello dell’Ufficio e l’assenza dell’attestazione di conformità della copia dell’atto depositata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso incidentale dei contribuenti sia quello principale dell’Agenzia. Ha ritenuto sanato il vizio della notifica dell’appello, poiché l’atto era stato consegnato a un collaboratore del domiciliatario e la costituzione in giudizio aveva comunque raggiunto lo scopo della notifica. Ha respinto anche la censura sull’attestazione di conformità: l’asserita difformità della copia richiede querela di falso e la sola mancanza dell’attestazione non determina l’inammissibilità, salvo che sia accertata un’effettiva difformità. Quanto al ricorso principale, il vizio di motivazione è stato giudicato infondato perché la CTR aveva spiegato che la qualificazione incerta del reddito presuntivamente evaso — ora reddito di lavoro autonomo, ora reddito diverso — impediva il corretto uso della presunzione. La censura sulla disciplina dei redditi diversi è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza e non indicava specificamente le statuizioni giuridiche impugnate. Spese di Cassazione compensate per reciproca soccombenza. Decisione pronunciata il 14 maggio 2015 e depositata il 18 dicembre 2015.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La Corte ha esaminato la dedotta omessa pronuncia sulla conformità della copia dell’appello e ha escluso che la censura potesse condurre all’accoglimento del ricorso incidentale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La censura per violazione di legge in Cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi e indicare in modo specifico le affermazioni giuridiche della sentenza che si assumono contrarie alla norma; altrimenti è inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    La censura motivazionale è stata respinta perché la CTR aveva esposto una ragione comprensibile e pertinente per decidere, non limitandosi a richiamare la decisione di primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione è menzionata in relazione al deposito della memoria dei contribuenti; la sentenza non ne ricava uno specifico principio decisorio.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, artt. 22 e 53

    La mancanza dell’attestazione di conformità tra la copia depositata e quella notificata non comporta, da sola, l’inammissibilità dell’appello: rileva l’effettiva difformità, che il giudice può accertare.

  • Decreto legislativo n. 456 del 1992, artt. 16, 17, 20, 22 e 53

    Queste disposizioni sono richiamate dai contribuenti a fondamento della contestazione della notifica dell’appello; la Corte ha respinto la censura, ritenendo la notifica esistente e comunque sanata dalla costituzione in giudizio.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 81, lett. l)

    La Corte non decide nel merito la tesi dell’Agenzia secondo cui i redditi da lavoro autonomo non abituale rientrano tra i redditi diversi: dichiara inammissibile la censura perché non affronta la ragione effettiva della decisione della CTR.

Massime di principio

  • Un’irregolarità nella notifica dell’impugnazione non comporta necessariamente l’inesistenza dell’atto: occorre valutare il collegamento tra il destinatario, il luogo e la persona che riceve la copia; la costituzione in giudizio può sanare il vizio se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
  • La contestazione secondo cui una copia notificata non corrisponde all’originale richiede, secondo la decisione, la querela di falso. La sola mancanza dell’attestazione di conformità non rende automaticamente inammissibile l’impugnazione: deve risultare un’effettiva difformità.
  • In Cassazione, una censura di violazione di legge deve individuare le specifiche affermazioni giuridiche della sentenza impugnata e spiegare perché contrasterebbero con la norma; non basta esporre una diversa interpretazione della legge.
  • Nel contestare un accertamento fondato su presunzioni bancarie, è essenziale confrontarsi con la concreta ratio della decisione e con la qualificazione del reddito su cui la presunzione viene applicata. La Corte, in questo caso, non ha stabilito in via generale la natura dei redditi da lavoro autonomo non abituale.

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