Cassazione Civile, Ordinanza n. 01829/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore, assunto dal nuovo affidatario in house del servizio, a percepire una retribuzione mensile lorda pari a quella rivendicata in giudizio in applicazione della clausola sociale prevista dalla normativa regionale pugliese e dagli atti di gara, con conseguente domanda di pagamento delle differenze retributive maturate dal dicembre 2014 in poi. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il lavoratore aveva ottenuto accoglimento con condanna della società al pagamento delle differenze retributive già maturate e di quelle successive. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa/errata valutazione della nullità o inesistenza della notificazione dell’atto di appello e mancata rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello per invalidità della sua instaurazione e per dedotto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; 3) violazione della disciplina sulla clausola sociale e vizio motivazionale, sostenendo che la clausola non operasse automaticamente ma dovesse essere modulata sulle esigenze aziendali, e contestando la valutazione delle prove e, in particolare, la ritenuta non specifica contestazione dei prospetti paga.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza e, quanto al secondo, anche perché il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. Ha ritenuto il terzo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui negava l’operatività della clausola sociale, perché la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale ha inciso solo sull’obbligo di assunzione a tempo indeterminato e non sulla clausola di conservazione delle condizioni economiche e contrattuali; inammissibile nella parte relativa al vizio motivazionale, poiché la censura non si confrontava con la reale motivazione della sentenza d’appello, che aveva valorizzato la mancata specifica contestazione della quantificazione esposta nel ricorso e fondata sui prospetti paga. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il motivo di ricorso per cassazione sul vizio motivazionale non può essere formulato in modo generico, contraddittorio o sganciato dalla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La censura per omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a questioni processuali, ma solo rispetto a domande ed eccezioni di merito.
La doglianza relativa alla rinnovazione della notificazione presuppone la puntuale indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
L’omessa pronuncia va verificata in relazione al contenuto effettivo della decisione e alle domande/ eccezioni di merito ritualmente devolute.
art. 50 Codice dei contratti pubblici
Richiamato dalla ricorrente come parametro normativo, ma la Corte ha risolto la controversia valorizzando soprattutto la clausola sociale prevista dalla normativa regionale e dagli atti di gara.
art. 25 L.R. Puglia n. 25/2007
Come sostituito dall’art. 30 L.R. Puglia n. 4/2010, prevedeva la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere per il personale impiegato nel servizio affidato.
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale limitatamente all’obbligo di assunzione a tempo indeterminato, lasciando ferma la clausola sociale in senso proprio.
art. 97 Cost.
È richiamato nella decisione della Corte costituzionale come parametro violato dall’obbligo regionale di assunzione a tempo indeterminato, per lesione di imparzialità e buon andamento.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non è deducibile con riguardo a questioni meramente processuali, ma solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o eccezione di merito ritualmente proposta.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non è autosufficiente, cioè quando non riproduce o indica specificamente gli atti e i documenti processuali su cui si fonda la censura.
- La clausola sociale che garantisce il mantenimento delle condizioni economiche e contrattuali del personale già impiegato resta operativa anche se venga meno, per illegittimità costituzionale, la diversa previsione normativa che imponga l’assunzione a tempo indeterminato.
- La contestazione del quantum deve essere specifica: se la parte convenuta non contesta in modo puntuale la quantificazione fondata su prospetti paga prodotti in causa, il giudice può ritenerla provata.
- In cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere prospettato in modo generico o con rilievi non coerenti con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.
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