Cassazione Civile, Ordinanza n. 01833/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'ex dipendente di uno studio professionale per il pagamento di differenze retributive risultanti, secondo la lavoratrice, dai prospetti paga depositati in giudizio, che indicavano importi solo parzialmente corrisposti. Il datore di lavoro propose opposizione al decreto, chiedendone la revoca e formulando in via riconvenzionale domanda di restituzione di somme asseritamente corrisposte in eccesso e di risarcimento danni per la condotta ritenuta illegittima della lavoratrice. L'opposizione e la riconvenzionale furono respinte sia in primo grado sia in appello. In cassazione il ricorrente dedusse, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione della disciplina sulle buste paga e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali e violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provato un orario di lavoro a tempo pieno, mentre il contratto prevedeva 20 ore settimanali, e che la controparte non avesse provato prestazioni superiori al monte ore contrattuale. Con il secondo motivo censurò il capo relativo alla cancellazione di espressioni offensive dall'atto di appello, collegandolo alle stesse doglianze sulla pretesa infondatezza delle allegazioni della lavoratrice e sulla mancata prova della veridicità delle ore contabilizzate nelle buste paga e nel foglio presenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero formulati in modo promiscuo, con mescolanza di censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. riferite alle medesime questioni, quindi non scindibili e inidonee a consentire l'esatta individuazione del vizio dedotto. Ha inoltre osservato che la rubrica dei motivi riproduceva un vizio motivazionale non più vigente nella formulazione previgente dell'art. 360, n. 5 c.p.c., e che, comunque, ove ricondotte al vizio motivazionale attuale, le doglianze sarebbero state precluse dalla doppia conforme. Quanto alle ulteriori censure, ha rilevato che non era specificato in che modo fossero violati gli artt. 112 e 116 c.p.c.; che non risultava dedotta una vera inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; e che la contestazione delle buste paga non poteva essere riesaminata in cassazione, anche perché alcune deduzioni risultavano nuove. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Non è ammissibile cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione; il vizio ex n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e non la motivazione insufficiente o contraddittoria in senso previgente.
La censura deve riguardare una reale inversione dell'onere della prova; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio o sostenere che la controparte non abbia provato il fatto allegato.
La dedotta violazione deve essere specificamente illustrata, indicando il punto di ultrapetizione, omessa pronuncia o pronuncia su cosa diversa.
La violazione non può essere dedotta in modo generico; occorre allegare un uso illegittimo del prudente apprezzamento della prova o l'attribuzione a un mezzo istruttorio di efficacia diversa da quella legale.
art. 1, comma 2, L. 5 gennaio 1953, n. 4
Le buste paga rilasciate al lavoratore, se munite alternativamente di firma, sigla o timbro del datore di lavoro, possono essere utilizzate come prova del credito.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio con ordinanza.
In presenza di doppia conforme opera la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., nei limiti applicabili ratione temporis.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
La Corte d'appello ha disposto la cancellazione di espressioni offensive dall'atto di appello; la Cassazione non ne ha riformato il capo, essendo il ricorso inammissibile.
Richiamato solo nel dispositivo delle spese, in quanto regolatore del rimborso forfettario e degli accessori secondo legge non è direttamente oggetto della decisione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli, sulla medesima questione, censure eterogenee e incompatibili ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., senza consentire la netta separazione dei profili di violazione di legge e di vizio motivazionale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere articolato secondo la vecchia formula dell'insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; non è sufficiente contestare l'apprezzamento del materiale probatorio o la ricostruzione dei fatti.
- La censura di violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. richiede specificità: va indicato in modo puntuale il tipo di errore processuale o probatorio ascritto al giudice di merito.
- Le buste paga, se conformi ai requisiti formali indicati dalla legge e provenienti dal datore di lavoro, possono costituire prova del credito del lavoratore; la loro contestazione in cassazione non può tradursi in una nuova valutazione del fatto.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato nei casi previsti dalla legge.
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