L.R. Puglia 4/2010
Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce modifiche urgenti alla disciplina sanitaria pugliese, incidendo su autorizzazioni delle strutture, inquadramento del personale medico e personale della Croce Rossa. Alcune previsioni avevano termini attuativi iniziali e una parte dei commi è stata successivamente sospesa e dichiarata costituzionalmente illegittima; l’atto resta però formalmente vigente come testo consolidato.
Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali
Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali
La legge regionale interviene in modo puntuale sulla disciplina sanitaria della Regione Puglia, modificando la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45, con disposizioni su autorizzazioni, personale medico e personale dell’Associazione italiana della Croce Rossa. Il testo consolidato contiene anche riferimenti a sospensioni di efficacia e a una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale di parte delle disposizioni.
Autorizzazione per ambulatori medici e odontoiatrici
La legge abroga l’articolo 3 della legge regionale n. 45/2008 e affida alla Giunta regionale il compito di adeguare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3. L’obiettivo è definire requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli ambulatori medici e odontoiatrici, singoli o associati, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge regionale n. 8/2004.
Inquadramento del personale medico del SSR
Viene sostituita la disciplina sul personale della dirigenza medica del servizio sanitario regionale che, alla data di entrata in vigore della legge, sia da almeno cinque anni in servizio in una disciplina diversa da quella di assunzione. In linea generale, entro sei mesi tale personale può essere inquadrato, a domanda, nella disciplina in cui ha effettivamente svolto le funzioni, se in possesso dei requisiti concorsuali previsti dal DPR n. 483/1997.
I direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR devono verificare entro 60 giorni la persistenza dei fabbisogni che avevano giustificato l’impiego in disciplina diversa. A organico complessivo invariato, devono poi adeguare le piante organiche con il passaggio di disciplina, mediante incardinamento nel posto vacante della disciplina acquisita e soppressione del posto lasciato libero, oppure mediante trasformazione del posto originario.
I dirigenti medici privi dei requisiti sono riassegnati alle mansioni proprie del profilo professionale per cui erano stati assunti. È previsto tuttavia che questa regola non si applichi al personale che, al 31 dicembre 2010, risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione necessarie per conseguire i requisiti richiesti.
Personale dell’Associazione italiana della Croce Rossa
Per il personale dell’articolo 19 della legge regionale n. 45/2008 viene estesa anche l’applicazione delle procedure previste per l’utilizzo di personale di imprese appaltatrici e società strumentali, richiamando l’articolo 25 della legge regionale n. 25/2007.
Regime successivo e attualità delle disposizioni
Nel testo consolidato è riportato che gli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo sostitutivo in materia di inquadramento del personale medico furono sospesi fino alla decisione della Corte costituzionale; successivamente la sentenza n. 68/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tali commi. Di conseguenza, la parte relativa a quell’inquadramento risulta oggi priva di utilità pratica applicativa. Restano invece rilevanti le disposizioni sull’adeguamento regolamentare e sul personale della Croce Rossa.
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