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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01836/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta da un consorzio poi fallito nei confronti di una società e del suo liquidatore, avente ad oggetto la nullità di un incarico professionale. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale del consorzio e, accogliendo la riconvenzionale della sola società convenuta, aveva condannato il consorzio al pagamento di una somma di denaro oltre interessi e spese. La Corte d’appello aveva respinto sia l’appello principale del consorzio fallito sia l’appello incidentale della controparte. In cassazione il fallimento del consorzio proponeva ricorso principale affidato a un solo motivo; i controricorrenti proponevano a loro volta ricorso incidentale con tre motivi. Tuttavia, prima della decisione, il difensore della ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai curatori, e uno dei difensori/procuratori speciali dei controricorrenti dichiarava l’accettazione della rinuncia, sottoscritta anche dal liquidatore della società. La questione processuale determinante diveniva quindi la validità della rinuncia e della relativa accettazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto regolari la rinuncia al ricorso e la sua accettazione da parte dei controricorrenti/ricorrenti incidentali; di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre precisato che, per effetto dell’adesione alla rinuncia, non si provvede sulle spese processuali. La Corte ha escluso altresì l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se regolarmente accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, ult. comma, c.p.c.

    In caso di adesione della controparte alla rinuncia, non si provvede sulle spese processuali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L’ulteriore contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia accettata; la norma, essendo eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è interpretata estensivamente o analogicamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio solo se è validamente formulata e accettata dalla parte controricorrente.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata da tutte le controparti interessate, la Corte dichiara l’estinzione del processo senza statuire sulle spese.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, trattandosi di disciplina eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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