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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01828/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di lavoro subordinato che un lavoratore assumeva di avere svolto alle dipendenze di una società in due distinti periodi (2005-2007 e 2008-2010), chiedendo il pagamento di differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello, sulla base delle prove testimoniali e di una CTU contabile, aveva invece riconosciuto in parte le pretese e condannato in solido i soci amministratori della società cessata. Il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) l'ammissibilità e la rilevanza della produzione documentale effettuata in appello da uno dei convenuti (verbale di conciliazione sindacale del 20 dicembre 2010), deducendone la tardività e l'inutilizzabilità; 2) la mancata considerazione di un verbale ispettivo INPS, sostenendo che avesse fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; 3) il diniego di ammissione di una teste (Rosaria Giamboi) e la pretesa mancanza di motivazione sul punto. Il controricorrente ha resistito chiedendo la conferma della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale, poiché il documento prodotto in appello era stato valorizzato dalla Corte territoriale solo nei confronti del socio che lo aveva prodotto e non nei confronti del ricorrente; ha reputato infondato il secondo motivo, ribadendo che i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, mentre le dichiarazioni di terzi e le valutazioni ispettive sono liberamente apprezzabili dal giudice; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non aveva prodotto gli atti necessari a dimostrare i limiti dell'istruttoria disposta in appello, e comunque la Corte d'appello aveva motivato il rigetto della nuova richiesta istruttoria ritenendo la causa matura per la decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale in cassazione e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la produzione documentale in appello, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla produzione documentale.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività delle produzioni documentali in appello.

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato per contestare l'ammissibilità della produzione documentale nel giudizio del lavoro in appello.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la disciplina delle prove e delle produzioni in appello nel rito del lavoro.

  • art. 2700 c.c.

    i verbali dei pubblici ufficiali fanno piena prova solo dei fatti da loro attestati come avvenuti in loro presenza o compiuti da loro, non delle dichiarazioni di terzi o delle valutazioni interne del verbale.

  • art. 116 c.p.c.

    la prova documentale richiamata dal ricorrente era soggetta alla libera valutazione del giudice nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato per il mancato esame della teste richiesta in appello.

  • art. 245 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla prova testimoniale non ammessa.

  • art. 209 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla gestione dell'istruttoria testimoniale.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata ammissione della prova, ma non accolto.

  • art. 2735, comma 1, c.c.

    la confessione stragiudiziale resa a un solo socio non è opponibile alla società e può essere liberamente apprezzata nei limiti soggettivi in cui è resa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei verbali ispettivi degli enti previdenziali e dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova soltanto i fatti attestati come direttamente percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale; le dichiarazioni di terzi e le valutazioni conclusive del verbalizzante sono invece liberamente valutabili dal giudice di merito insieme al complesso del materiale probatorio.
  • La confessione stragiudiziale resa da un soggetto non si estende automaticamente a terzi o alla società cui il dichiarante era collegato: il giudice può valorizzarla solo nei limiti soggettivi in cui essa è stata resa, e la parte che non ne sia destinataria non ha interesse concreto a dolersi della sua acquisizione.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che presupponga la verifica di atti o provvedimenti istruttori non prodotti, quando tali atti siano necessari per controllare il contenuto e i limiti del potere esercitato dal giudice di merito.
  • La decisione di ritenere la causa matura per la decisione e di rigettare nuove richieste istruttorie appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e, se sorretta dal verbale di udienza o dal contesto processuale, non è sindacabile in sede di legittimità.
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Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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