Cassazione Civile, Ordinanza n. 01701/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quarto motivo sulla prescrizione, ha assorbito il quinto motivo sulle spese e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame conforme al principio di diritto affermato, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
Una dirigente medico di radiodiagnostica aveva svolto attività per una azienda sanitaria locale dal 2009 al 2016 sulla base di nove contratti formalmente qualificati come prestazioni di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001. La lavoratrice sosteneva che, in concreto, il rapporto fosse stato subordinato, con inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, turni, continuità della prestazione, coordinamento e percezione periodica di compensi; chiedeva quindi la riqualificazione del rapporto, il pagamento delle differenze retributive, del TFR, il risarcimento da perdita di chance e la ricostruzione contributiva e previdenziale. Il Tribunale aveva accolto in parte, qualificando il rapporto come lavoro subordinato a tempo determinato e riconoscendo differenze retributive, TFR, anzianità e contributi dovuti all'INPS. La Corte d'appello aveva respinto l'appello principale dell'azienda sanitaria, valorizzando la continuità della prestazione, l'inserimento nella struttura, la sostanziale identità di mansioni e orari rispetto ai medici dipendenti, la partecipazione alle turnazioni e l'esistenza di un coordinamento assimilabile a controllo datoriale; aveva inoltre escluso la prescrizione presuntiva e ritenuto che la prescrizione quinquennale decorresse dalla cessazione del rapporto. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto cinque motivi: 1) nullità e motivazione apparente, omesso esame di fatti e violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost., 36 d.lgs. 165/2001; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito errato apprezzamento delle prove testimoniali; 3) violazione degli artt. 112, 132, 345 c.p.c. e dell'art. 24, comma 2, del c.c.n.l. area sanità per asserita omessa pronuncia e tardività della contestazione sugli importi; 4) violazione dell'art. 2948 c.c. per la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi anche in corso di rapporto nel pubblico impiego; 5) violazione degli artt. 92 e 132 c.p.c. in punto di spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a rivalutare il merito o comunque privi dei presupposti del vizio denunciato. Ha invece accolto il quarto motivo: in tema di pubblico impiego contrattualizzato, quando un rapporto formalmente autonomo sia poi accertato come subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto, poiché nel pubblico impiego non opera il "metus" tipico del lavoro privato che giustifica la decorrenza differita della prescrizione. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame della questione prescrizionale e per le spese; il quinto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
richiamato come base formale dei contratti di collaborazione professionale stipulati con la pubblica amministrazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
evocato dalla Corte d'appello per affermare che le assunzioni flessibili nella PA sono ammissibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per denunciare motivazione apparente o nullità della sentenza.
art. 111, comma 6 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giudiziari.
invocato per contestare il preteso omesso o errato apprezzamento delle prove.
invocato per contestare la valutazione delle risultanze testimoniali.
richiamato in relazione alla tardività di una deduzione in appello.
richiamato per sostenere l'omessa pronuncia sul motivo di appello.
art. 24, comma 2, c.c.n.l. area sanità
richiamato nel terzo motivo in relazione alla contestazione degli importi e alla questione di merito sul quantum.
"Si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"
la Corte afferma che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto anche se il rapporto formalmente autonomo venga poi qualificato come subordinato.
richiamato con riguardo alla compensazione delle spese di lite.
art. 132, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in tema di motivazione della decisione sulle spese.
art. 111 Cost.
richiamato insieme al dovere di motivazione della sentenza.
art. 2048 Cost.
nel testo non compare; non incluso.
art. 28 Cost.
richiamato nella motivazione sull'assetto di responsabilità e garanzie dell'impiego pubblico.
richiamato per spiegare l'assimilazione solo limitata dei rapporti con enti pubblici economici al diritto privato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o dell'accertamento fattuale sono inammissibili quando la sentenza impugnata ha comunque esposto una motivazione sufficiente e coerente con i principi di diritto applicabili.
- La qualificazione di un rapporto come autonomo o subordinato va effettuata in base alle modalità effettive di svolgimento della prestazione e non al nomen iuris attribuito dalle parti; rilevano, in particolare, continuità, inserimento nell'organizzazione, orari, turnazioni, coordinamento e assenza di reale autonomia operativa.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, se un rapporto formalmente autonomo è successivamente accertato come subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto, perché non opera il metus tipico del lavoro privato che giustifica la decorrenza differita della prescrizione.
- L'assenza di stabilità del rapporto nel pubblico impiego, anche nei rapporti temporanei o nulli, non impedisce la decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, poiché l'ordinamento pubblico non consente la prosecuzione o conversione automatica del rapporto in un valido tempo indeterminato.
- La non contestazione e la valutazione della tardività delle eccezioni e difese sono apprezzamenti riservati al giudice di merito e, salvo specifiche violazioni processuali, non sono sindacabili in cassazione come errori di fatto.
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