Cassazione Civile, Ordinanza n. 01832/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente e l'ente datore di lavoro. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del 3° livello di M.T.E. (maggior trattamento economico) a far data dal 25.7.2013 e il pagamento delle differenze retributive rispetto al livello 1° già attribuito, con decorrenza limitata dal giudice di primo grado al 6.12.2015 per effetto della prescrizione. Il Tribunale aveva inoltre riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire una somma una tantum di € 1.342,58, ritenendone illegittimo l'assorbimento da parte della datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'ente. In cassazione, la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato le prove e interpretato in modo errato la disciplina collettiva sul livello M.T.E.; 2) violazione degli artt. 1322, 1325 e 1362-1371 c.c., della nota aziendale del 25.5.2018 e della contrattazione collettiva, in relazione alla statuizione sull'una tantum; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nell'interpretazione degli accordi e della nota aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo del motivo di appello e comunque privo della specifica indicazione delle regole processuali e dei canoni ermeneutici asseritamente violati; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per analoghe ragioni, in quanto la ricorrente si è limitata ad affermazioni generiche e assertive senza indicare puntualmente quali norme e quali criteri interpretativi fossero stati violati; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. sia perché l'"interpretazione" di accordi e nota aziendale non integra un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la deduzione di violazione deve essere specifica e non meramente assertiva; non basta lamentare una cattiva valutazione delle prove senza indicare il concreto errore processuale
la censura in cassazione deve indicare puntualmente in che modo il giudice abbia violato le regole sulla valutazione delle prove
la denuncia di violazione dell'onere della prova richiede l'indicazione precisa dell'errore di riparto probatorio
chi contesta l'interpretazione di un atto o contratto deve specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e perché
la doglianza è inammissibile se non individua con precisione i canoni interpretativi asseritamente disattesi
la censura sulla autonomia contrattuale richiede un'esposizione specifica del vizio di violazione
la censura sulla validità/struttura del contratto deve essere puntuale e non generica
la violazione dei criteri ermeneutici va dedotta in modo specifico, con riferimento agli atti interpretati
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
il motivo di ricorso per violazione di legge non può risolversi in una critica generica alla motivazione o alla valutazione di merito
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo, non una mera questione interpretativa
art. 348-ter, ult. comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ratione temporis
regola il procedimento camerale per la decisione dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di soccombenza può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge o dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se si limita a formulazioni generiche o meramente assertive, senza indicare quali norme siano state violate e in che modo.
- La censura contro l'interpretazione di clausole collettive o atti aziendali deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e individuare puntualmente i canoni ermeneutici disattesi; non è sufficiente riproporre la tesi già respinta nei gradi di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può avere a oggetto una mera questione interpretativa o valutativa.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sull'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente indichi specifiche divergenze tra le due decisioni di merito nei limiti consentiti dalla legge processuale.
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