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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01832/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente e l'ente datore di lavoro. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del 3° livello di M.T.E. (maggior trattamento economico) a far data dal 25.7.2013 e il pagamento delle differenze retributive rispetto al livello 1° già attribuito, con decorrenza limitata dal giudice di primo grado al 6.12.2015 per effetto della prescrizione. Il Tribunale aveva inoltre riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire una somma una tantum di € 1.342,58, ritenendone illegittimo l'assorbimento da parte della datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'ente. In cassazione, la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato le prove e interpretato in modo errato la disciplina collettiva sul livello M.T.E.; 2) violazione degli artt. 1322, 1325 e 1362-1371 c.c., della nota aziendale del 25.5.2018 e della contrattazione collettiva, in relazione alla statuizione sull'una tantum; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nell'interpretazione degli accordi e della nota aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo del motivo di appello e comunque privo della specifica indicazione delle regole processuali e dei canoni ermeneutici asseritamente violati; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per analoghe ragioni, in quanto la ricorrente si è limitata ad affermazioni generiche e assertive senza indicare puntualmente quali norme e quali criteri interpretativi fossero stati violati; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. sia perché l'"interpretazione" di accordi e nota aziendale non integra un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la deduzione di violazione deve essere specifica e non meramente assertiva; non basta lamentare una cattiva valutazione delle prove senza indicare il concreto errore processuale

  • art. 116 c.p.c.

    la censura in cassazione deve indicare puntualmente in che modo il giudice abbia violato le regole sulla valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    la denuncia di violazione dell'onere della prova richiede l'indicazione precisa dell'errore di riparto probatorio

  • art. 1362 c.c.

    chi contesta l'interpretazione di un atto o contratto deve specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e perché

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la doglianza è inammissibile se non individua con precisione i canoni interpretativi asseritamente disattesi

  • art. 1322 c.c.

    la censura sulla autonomia contrattuale richiede un'esposizione specifica del vizio di violazione

  • art. 1325 c.c.

    la censura sulla validità/struttura del contratto deve essere puntuale e non generica

  • artt. 1362-1371 c.c.

    la violazione dei criteri ermeneutici va dedotta in modo specifico, con riferimento agli atti interpretati

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    il motivo di ricorso per violazione di legge non può risolversi in una critica generica alla motivazione o alla valutazione di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo, non una mera questione interpretativa

  • art. 348-ter, ult. comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ratione temporis

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola il procedimento camerale per la decisione dell'ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di soccombenza può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge o dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se si limita a formulazioni generiche o meramente assertive, senza indicare quali norme siano state violate e in che modo.
  • La censura contro l'interpretazione di clausole collettive o atti aziendali deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e individuare puntualmente i canoni ermeneutici disattesi; non è sufficiente riproporre la tesi già respinta nei gradi di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può avere a oggetto una mera questione interpretativa o valutativa.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sull'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente indichi specifiche divergenze tra le due decisioni di merito nei limiti consentiti dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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