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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01835/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, già addetto alla guida di automezzi per trasporto merci e inquadrato nel CCNL di settore, aveva agito per ottenere differenze retributive per lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima, TFR e altri accessori, nonché per contestare la legittimità del licenziamento per giusta causa. In appello era stata accolta solo in parte la domanda, con riconoscimento di alcune somme e rigetto della pretesa sul lavoro straordinario. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione di merito soprattutto sul punto del lavoro straordinario: ha dedotto che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto carente l’allegazione dei fatti costitutivi, senza considerare che le modalità e i tempi del servizio potevano essere dimostrati anche per presunzioni e che erano stati specificamente indicati gli orari di guida, di carico/scarico e di manutenzione/pulizia del mezzo; ha inoltre lamentato omesso esame di fatti decisivi e violazione del principio di non contestazione, sostenendo che il superamento dell’orario ordinario non era stato specificamente contestato dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che la Corte d’appello aveva applicato in modo non conforme ai precedenti di legittimità i criteri in tema di lavoro discontinuo e lavoro straordinario, confondendo il piano delle allegazioni con quello della qualificazione giuridica dei tempi di inattività e senza confrontarsi adeguatamente con le specifiche deduzioni del lavoratore sui tempi e sulle modalità della prestazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo, e ha rinviato alla medesima Corte d’appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione/falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla qualificazione delle allegazioni e della prova del lavoro straordinario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il superamento dell’orario di lavoro non contestato dovesse considerarsi provato; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova e allegazione dei fatti costitutivi del diritto al compenso per straordinario.

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina processuale del lavoro.

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato quale base sostanziale del diritto al compenso per lavoro straordinario.

  • art. 5 R.D.L. 15 marzo 1923

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’orario di lavoro.

  • art. 423 c.p.c.

    Cita l’ordinanza anticipatoria di condanna emessa in primo grado per una somma non contestata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Nel lavoro discontinuo, il diritto al compenso per lavoro straordinario sussiste quando esista un orario convenzionalmente prefissato e la prestazione oltre tale limite sia dimostrata con riferimento alle modalità e ai tempi del servizio reso nell’arco compreso tra inizio e fine attività, così da tenere conto delle pause di inattività.
  • La distinzione tra riposo intermedio e semplice temporanea inattività attiene alla qualificazione giuridica dei tempi di inoperosità e deve essere compiuta sui fatti specificamente allegati e, se del caso, provati; non può essere usata in modo astratto per negare l’esame della sufficienza delle allegazioni stesse.
  • Quando il giudice di merito afferma un difetto di allegazione, deve confrontarsi in modo puntuale con le deduzioni concretamente svolte dalla parte, evitando valutazioni implicite o anticipazioni di merito sulla verosimiglianza della prova.
  • L’eventuale presenza di un accordo sulla forfettizzazione del compenso per straordinario non esonera il giudice dall’esaminare se siano state adeguatamente allegate le circostanze di fatto idonee a fondare la pretesa retributiva.
  • Se il motivo accolto investe il nucleo decisivo della decisione di merito, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro straordinarioImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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