Cassazione Civile, Ordinanza n. 17166/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando il metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, ha rideterminato il reddito complessivo netto di un contribuente per l'anno 2004, assumendo come indice di capacità contributiva alcune spese per incrementi patrimoniali sostenute nel biennio 2004-2005, relative all'acquisto di una quota indivisa di terreno e di serre a servizio dell'azienda agricola. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma CTP e CTR hanno respinto le sue difese. In cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessario provare che le spese fossero state sostenute proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e non con una più ampia disponibilità di risorse; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione perplessa o contraddittoria, assumendo che la CTR avesse respinto l'appello nonostante risultasse la disponibilità di redditi esenti o finanziamenti antecedenti alle spese; con il terzo ha lamentato motivazione apparente ai sensi delle norme processuali richiamate, perché la sentenza avrebbe negato apoditticamente la prova dei finanziamenti in contanti asseritamente ricevuti dal padre. La Corte ha anche rilevato d'ufficio l'inammissibilità del controricorso dell'Agenzia perché tardivamente notificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate, ma ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la CTR si è attenuta al principio secondo cui il contribuente che voglia superare l'accertamento sintetico deve fornire prova documentale non solo dell'esistenza, ma anche dell'entità e della durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta, con elementi idonei a collegarli alle spese contestate o quanto meno a rendere plausibile tale collegamento. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della CTR, letta nel suo complesso, non era perplessa né irriducibilmente contraddittoria: la frase contestata era interpretata dalla Corte come argomentazione ad abundantiam, non come affermazione decisiva di anteriorità dei bonifici rispetto ai pagamenti. Ha respinto anche il terzo motivo, perché la sentenza di merito conteneva un iter logico comprensibile e la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso e assenza di discussione in udienza pubblica. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sesto comma; quarto e quinto comma
Nel procedimento di accertamento sintetico il contribuente può superare la presunzione dimostrando, con idonea documentazione, che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; la prova deve riguardare anche entità e durata del possesso di tali redditi e deve essere documentale e idonea a collegarli alla capacità contributiva contestata.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o omette di considerare fatti non contestati o notori; non si configura quando si censura la valutazione delle prove o si mira a rivalutare il merito.
La violazione attiene solo alla errata distribuzione dell'onere della prova tra le parti; non ricorre quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La motivazione è sufficiente se consente di ricostruire l'iter logico della decisione e non presenta vizi di apparenza o irriducibile contraddittorietà.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per una mera diversa lettura delle prove.
È richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza, che deve rendere percepibile la ratio decidendi.
art. 111, sesto comma, Cost.
cd. minimo costituzionale
Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale; non è consentito censurare la sufficienza o la maggiore o minore persuasività della motivazione se questa è comprensibile.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Il tardivo deposito/notifica del controricorso oltre il termine previsto comporta inammissibilità.
Il controricorso deve essere notificato nel termine previsto; la sua tardività ne determina l'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio contro accertamento sintetico, il contribuente che invoca la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta deve fornire una prova documentale seria e specifica dell'esistenza, entità e durata del possesso di tali redditi; non basta una generica allegazione della loro provenienza.
- Non è necessario dimostrare in modo analitico che quei redditi siano stati effettivamente impiegati per ogni singola spesa contestata, ma occorrono elementi oggettivi che rendano plausibile il nesso tra tali risorse e l'incremento patrimoniale accertato.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se la doglianza investe l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto, la censura è inammissibile o infondata in sede di legittimità.
- Il vizio di motivazione è configurabile soltanto se la sentenza è mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta che il ricorrente proponga una lettura alternativa delle espressioni usate dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
- La tardività del controricorso ne determina l'inammissibilità, senza che ciò impedisca l'esame del ricorso principale.
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