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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04751/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e su indici di capacità contributiva quali residenza principale, autoveicoli e cavalli da corsa non coerenti con i redditi dichiarati. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Con i primi due deduceva, rispettivamente, violazione delle norme sul deposito di documenti e omessa motivazione sull'eccepita nullità dell'atto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e della questione relativa alla delega di firma. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per mancata prova della delega del sottoscrittore dell'atto impositivo. Con il quarto e il sesto motivo censurava la motivazione dell'accertamento sintetico e la valutazione della prova contraria, sostenendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente motivato l'uso del redditometro e che il contribuente avesse fornito elementi idonei a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme. Con il quinto motivo denunciava omesso esame circa l'indicazione della tipologia di reddito asseritamente evaso e la sua riconducibilità a una delle categorie del TUIR. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva ritenuto legittimo l'accertamento sintetico e insufficiente la prova contraria del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non poteva essere equiparata al deposito di documenti nuovi ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la doglianza sulla delega di firma introduceva una questione nuova, non dedotta ritualmente nei gradi di merito, non rilevabile d'ufficio né proponibile per la prima volta in cassazione. Ha giudicato inammissibili e, comunque, infondati il quarto e il sesto motivo, ricordando che il redditometro configura una presunzione legale relativa: una volta accertati i beni-indice, spetta al contribuente dimostrare con idonea documentazione che il reddito presunto non esiste o è inferiore, oppure che le risorse utilizzate provengono da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo per difetto di specificità e per mancata individuazione di un vero fatto storico omesso. Il ricorso è stato dunque respinto e il contribuente è stato condannato alle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma 6; nel testo vigente ratione temporis anche commi 4 e 5

    L'accertamento sintetico può fondarsi su elementi certi indice di capacità contributiva e sulla disponibilità di beni e spese; l'Ufficio non deve provare altro oltre i fattori-indice, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, ovvero che deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione alla motivazione e alla sottoscrizione dell'atto impositivo; la censura sulla delega di firma è stata ritenuta nuova e quindi non proponibile in cassazione.

  • art. 24, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il deposito di documenti nuovi è cosa diversa dal richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; la mera evocazione di quella decisione non equivale a deposito documentale utile in appello.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme violate e confrontarle con la sentenza impugnata; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma asseritamente violata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per dedurre violazioni di legge, ma la censura deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La dedotta omessa motivazione non può tradursi nella mera prospettazione di una questione nuova o in una critica di merito alla decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza su reddiometro e prova contraria è inammissibile se non specifica nelle norme violate e nel raffronto con la decisione impugnata.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata nel quinto motivo in tema di motivazione dell'atto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata indicazione di un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel quinto motivo insieme alle norme sulla motivazione, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 13, comma 1

    Richiamato solo nel dispositivo sulle spese, ma il testo fornito non consente di determinarne il riferimento normativo completo.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni nuove, come la contestazione della carenza di delega del sottoscrittore dell'atto impositivo, se non ritualmente dedotte nei gradi di merito.
  • L'accertamento sintetico fondato sul redditometro integra una presunzione legale relativa: l'Amministrazione, una volta provata la disponibilità dei beni-indice, è dispensata da ulteriori dimostrazioni sul maggior reddito; il contribuente deve fornire prova documentale contraria della provenienza non reddituale delle somme o dell'inesistenza/entità inferiore del reddito presunto.
  • La prova contraria al redditometro non può risolversi nella mera allegazione di minori spese o nella semplice disponibilità astratta di risorse, ma deve essere corroborata da elementi documentali idonei a dimostrare quantità e durata del possesso di redditi non imponibili o comunque la loro riferibilità alle spese contestate.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge deve essere dedotto in modo specifico, indicando norma, contenuto precettivo e concreto contrasto con la sentenza impugnata; è inammissibile la censura che affidi alla Corte una ricerca esplorativa della disciplina applicabile.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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