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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25648/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)

La controversia

Il 15 marzo 2022 l’agente della riscossione notificò alla contribuente una cartella di pagamento di € 887,16 per contributi consortili relativi alle opere irrigue degli anni 2015-2017. La contribuente impugnò la cartella deducendone l’illegittimità, l’estinzione del precedente agente della riscossione, la carenza di motivazione e l’infondatezza della pretesa; convenne in giudizio il Consorzio di bonifica n. 6 e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, con sentenza n. 1241/2022, accolse il ricorso per insufficiente motivazione della cartella. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, con la sentenza impugnata n. 3671/2024, depositata il 10 maggio 2024, respinse l’appello del Consorzio. Ritenne che la cartella non richiamasse un atto prodromico notificato né indicasse gli estremi di pubblicazione del piano di classifica o le modalità di calcolo; considerò tardiva la spiegazione del Consorzio secondo cui il contributo era calcolato applicando l’aliquota del 2,09 al reddito dominicale. Ritenne inoltre che il Consorzio n. 6 fosse estinto in seguito all’accorpamento nel Consorzio di bonifica Sicilia Orientale e che fosse invalido il mandato senza rappresentanza conferito al Consorzio accorpato. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Primo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 c.p.c., nonché dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, perché il giudice d’appello avrebbe rilevato d’ufficio, senza contraddittorio, una questione di estinzione e legittimazione mai sollevata dalle parti. Secondo: violazione degli artt. 7 della legge 212/2000, 12, comma 3, d.P.R. 602/1973 e 24 Cost., sostenendo che gli elementi riportati nella cartella consentivano alla contribuente di comprendere la pretesa e difendersi, e che non era stato specificamente provato un concreto pregiudizio difensivo. Terzo: violazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e dell’art. 19 del regolamento organizzativo del Consorzio Sicilia Orientale, oltre che di altre disposizioni indicate nel motivo, poiché l’accorpamento non avrebbe estinto immediatamente i consorzi territoriali, rimasti operativi durante il periodo transitorio. Quarto: violazione, tra l’altro, degli artt. 1705 c.c. e 13 della legge regionale n. 5/2014, contestando la valutazione del mandato senza rappresentanza e sostenendo che il Consorzio n. 6 conservasse il potere di emettere l’atto.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il quarto. Sul primo motivo ha stabilito che la questione della perdurante esistenza e legittimazione del Consorzio era rilevabile d’ufficio e di puro diritto, sicché non occorreva assegnare alle parti un termine ai sensi dell’art. 101 c.p.c. Sul secondo ha ritenuto sufficiente la motivazione della cartella: vi erano identificazione catastale dei terreni, superficie, reddito dominicale e imponibile, nonché l’importo di € 290,84 per ciascun anno; benché non fossero esplicitati il calcolo e il coefficiente, il rapporto tra imponibile e importo consentiva di ricavare agevolmente l’applicazione del coefficiente 2,09. La questione dell’eventuale errore di calcolo attiene invece alla fondatezza della pretesa e non alla motivazione dell’atto; nel caso concreto non risultava contestato un errore di calcolo. Sul terzo ha affermato che l’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 non ha disposto l’estinzione immediata dei consorzi accorpati: questi sono rimasti operativi e legittimati a svolgere le attività loro affidate, compresa quella impositiva e di esazione, fino al completamento del processo di riunificazione. La previsione del periodo transitorio e la permanenza degli affidamenti erano compatibili con tale assetto. Quanto al quarto motivo, la Corte ha precisato che il mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. non è esportabile in ambito pubblicistico e non poteva configurarsi neppure una delega interorganica tra enti soggettivamente distinti; tuttavia, tale impropria indicazione non aveva privato il Consorzio n. 6 del potere di adottare l’atto, conservato in ragione della sua perdurante operatività e degli affidamenti in atto. Il motivo è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento del terzo, con tali precisazioni. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    trattandosi comunque di questione: - rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, Rv. 664407 – 02), con conseguente irrilevanza della mancata proposizione d’un motivo specifico di censura; - di puro diritto, basandosi sulla mera interpretazione delle fonti normative, sicché la cassazione della sentenza è imposta solo se tale errore sia stato in concreto consumato

    La questione di puro diritto rilevabile d’ufficio può essere esaminata anche senza una specifica censura di parte; in tale situazione la mancata attivazione del contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. non impone la cassazione se non si è concretamente consumato un errore.

  • art. 7, legge 212/2000

    Ove, come nel caso specifico, gli elementi indicati siano sufficienti per rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, deve ritenersi la validità dell’avviso

    L’obbligo di motivazione è rispettato quando gli elementi esposti nell’atto rendono comprensibili i presupposti della pretesa tributaria; non è necessario che l’atto esponga dettagli ulteriori se il calcolo è agevolmente ricavabile dai dati indicati.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973

    Ove, come nel caso specifico, gli elementi indicati siano sufficienti per rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, deve ritenersi la validità dell’avviso

    La disposizione non rende illegittimo l’atto quando i dati in esso riportati consentono al destinatario di comprendere la pretesa e di ricostruirne agevolmente il calcolo.

  • art. 13, legge regionale Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5

    La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplice costituzione della nuova entità.

    L’istituzione dei nuovi consorzi e la ridefinizione degli ambiti territoriali non determinano, per il solo fatto della costituzione del nuovo ente, l’estinzione immediata dei consorzi accorpati. Questi permangono fino al completamento del processo di riunificazione.

  • art. 19, comma 13, regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale

    Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineata successione tra gli stessi.

    La permanenza degli affidamenti dei consorzi accorpati assicura continuità operativa durante il processo di riorganizzazione e sostiene la prosecuzione delle attività consortili da parte degli enti precedenti.

  • art. 1705 c.c.

    Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deve essere prevista dalla legge.

    Il mandato senza rappresentanza disciplinato dal codice civile non è applicabile per conferire funzioni pubblicistiche; l’affidamento di funzioni tra soggetti pubblici richiede invece una delega intersoggettiva prevista dalla legge. La sua impropria menzione non invalida tuttavia l’atto se il soggetto emanante conserva autonomamente il potere.

Massime di principio

  • L’istituzione di un nuovo ente e l’accorpamento di enti preesistenti non ne determinano l’estinzione immediata in assenza di una previsione normativa espressa; l’estinzione consegue al completamento del processo di accorpamento, durante il quale gli enti precedenti possono continuare a svolgere le attività e gli affidamenti ancora in essere.
  • Un atto impositivo è sufficientemente motivato quando gli elementi in esso indicati rendono comprensibili i presupposti della pretesa e permettono di ricostruire agevolmente il calcolo mediante una semplice operazione aritmetica. La motivazione dell’atto va distinta dalla prova della fondatezza della pretesa e dalle contestazioni sul calcolo dell’imposta.
  • La questione di puro diritto rilevabile d’ufficio può essere esaminata anche in assenza di una specifica censura; la mancata interlocuzione preventiva prevista dall’art. 101, secondo comma, c.p.c. non determina di per sé la cassazione se non si è concretamente verificato un errore.
  • Il mandato senza rappresentanza di diritto privato non costituisce lo strumento per trasferire o affidare funzioni pubblicistiche tra enti soggettivamente distinti; l’eventuale erronea qualificazione del rapporto non invalida l’atto quando l’ente emanante conservi autonomamente la competenza e il potere di adottarlo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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