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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29967/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una contribuente, socia unica di una società già estinta e cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento personale per l’anno d’imposta 2007, recuperando a tassazione un maggiore reddito di capitale in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili realizzati da una società a ristretta base. Il presupposto era un avviso di accertamento societario notificato contestualmente, con cui l’Ufficio aveva rettificato in aumento i corrispettivi di vendita di appartamenti ceduti dalla società. La contribuente aveva impugnato il solo accertamento personale e, dopo la conferma della decisione di merito in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nei primi due, deduceva omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel ritenere provata la presunzione di maggiori ricavi, poiché mancavano agli atti i verbali dei contraddittori con gli acquirenti e gli estratti conto bancari richiamati dall’Ufficio; inoltre, aveva prodotto una relazione tecnica che, a suo dire, dimostrava la congruità dei prezzi dichiarati rispetto ai valori di mercato. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727 e 2697 c.c., contestando che l’esistenza di attività non dichiarate fosse stata tratta da presunzioni gravi, precise e concordanti, in assenza di prova del fatto noto su cui fondare l’inferenza.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la decisione di primo grado e quella di appello erano conformi quanto alle ragioni di fatto poste a base del decisum, integrando una c.d. doppia conforme; in tale ipotesi, il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado, dimostrando che esse non coincidono, onere non assolto nel caso di specie. Conseguentemente, il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché la censura, formalmente proposta come violazione delle regole sulla prova presuntiva, mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a contestare che i documenti richiamati dall’Ufficio fossero effettivamente agli atti, riproponendo la medesima doglianza fattuale preclusa dalla doppia conforme. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile solo se il giudice faccia applicazione di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si controverta sulla ricostruzione del fatto. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di attività difensiva della resistente; è stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado quanto alle ragioni di fatto poste a base della decisione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi dei due gradi di merito e non dimostra che esse divergono.
  • In presenza di c.d. doppia conforme, non è consentito riaprire in cassazione la rivalutazione del materiale istruttorio sotto la veste di omesso esame di fatti decisivi, se la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o fondi l'inferenza su un fatto storico non idoneo; non quando la parte chieda una diversa lettura delle circostanze di fatto o una diversa inferenza probabilistica.
  • Nel contenzioso tributario, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base presuppone l'accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa, ma la critica in cassazione deve investire correttamente il vizio di legge o motivazionale, senza trasformarsi in una mera contestazione del merito.
  • Laddove il ricorso sia rigettato e la resistente non svolga attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, ferma la statuizione sull'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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