Cassazione Civile, Ordinanza n. 06745/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2012 nei confronti di un contribuente, assumendo che questi avesse percepito utili occulti distribuiti da una società a ristretta base partecipativa, emersi a seguito di accertamenti svolti in sede penale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe affermato apoditticamente che l’Ufficio non aveva dimostrato alcun vincolo o colleganza tra i soci né presunzioni di distribuzione di ricavi in nero. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 38, 41 e 47 TUIR, sostenendo che, una volta accertati utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa, opera la presunzione di distribuzione ai soci e non può gravare sull’Ufficio l’onere di provare ulteriormente il vincolo fra i partecipi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salvo prova contraria del contribuente. Ha osservato che la CTR non ha indicato in modo adeguato quali elementi probatori avessero dimostrato l’estraneità del contribuente alla gestione societaria e ha erroneamente addossato all’Erario la prova di un vincolo o di una presunzione di distribuzione, in contrasto con il criterio presuntivo applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro della nullità per motivazione mancante o apparente della sentenza.
È richiamato quale norma che impone il contenuto motivazionale della sentenza tributaria.
Richiamato in relazione alla disciplina delle presunzioni semplici applicate all’accertamento fiscale.
Richiamato per la valutazione della presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova, che non può essere invertito ponendo a carico dell’Erario la dimostrazione del vincolo tra soci.
È indicato come base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società a ristretta base partecipativa.
Richiamato tra le norme del TUIR rilevanti per la tassazione del reddito accertato.
Richiamato tra le norme del TUIR rilevanti per la tassazione dei dividendi/utili.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima una presunzione semplice di loro attribuzione ai soci, senza necessità di ulteriori prove da parte dell’Amministrazione sul concreto patto di distribuzione.
- La prova contraria grava sul socio, che deve dimostrare in modo preciso e rigoroso la propria estraneità assoluta alla gestione e alla vita sociale, oppure che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.
- Il giudice di merito che escluda la presunzione di distribuzione deve indicare in modo puntuale gli elementi probatori che fondano l’estraneità del socio; una motivazione generica o apodittica integra vizio censurabile in cassazione.
- Non è corretto invertire l’onere della prova pretendendo dall’Erario la dimostrazione di un vincolo o di una colleganza tra soci quale presupposto della presunzione, poiché tale vincolo è insito nella nozione di società a ristretta base partecipativa e nel relativo meccanismo presuntivo.
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