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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14721/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un comune aveva emesso nei confronti di una società proprietaria di un immobile un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2015, con imposta, sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, la nullità dell'avviso perché sottoscritto con firma a stampa e asseritamente non proveniente da un sistema automatizzato, e, dall'altro, il diritto all'esenzione d'imposta per l'immobile, in quanto destinato ad attività socio-assistenziali tramite locazione a una cooperativa sociale ONLUS e, secondo la sua prospettazione, rileverebbe il solo utilizzo oggettivo del bene, non la gestione diretta da parte del proprietario. La CTR aveva respinto l'appello della società, ritenendo legittima la sottoscrizione a stampa dell'avviso emesso con sistema automatizzato e negando l'esenzione, perché l'attività agevolata era svolta da un soggetto diverso dalla proprietaria in forza di locazione, con finalità lucrative/speculative estranee alla ratio della norma. In cassazione la società ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, assumendo che, in difetto di atto automatizzato, era necessaria la sottoscrizione autografa; e la violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l'esenzione spetta in base alla destinazione dell'immobile ad attività assistenziali, indipendentemente dal soggetto che le svolge, e comunque senza richiedere che il fabbricato sia inagibile nel periodo d'imposta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso si risolvesse in una mera contrapposizione alla ricostruzione fattuale operata dalla CTR, la quale aveva accertato che l'avviso era stato emesso tramite sistema automatizzato con indicazione a stampa del funzionario responsabile; quindi non era consentito in cassazione chiedere una rivalutazione del fatto. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che l'esenzione IMU/ICI invocata richiede, per le fattispecie considerate, sia un requisito soggettivo sia un requisito oggettivo, e che in particolare l'agevolazione non spetta quando l'immobile è concesso in locazione a terzi e l'attività agevolata non è svolta direttamente dal soggetto che invoca il beneficio. La Corte ha inoltre ribadito che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 87, l. n. 549/1995

    Per gli atti dei tributi regionali e locali prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile individuato con apposita determina; la norma è speciale e conserva efficacia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro evocato per dedurre la violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione ICI/IMU è norma agevolativa di stretta interpretazione; richiede la coesistenza di presupposti soggettivi e oggettivi e non è applicabile quando l'immobile è concesso in locazione a terzi o non è destinato direttamente allo svolgimento dell'attività agevolata.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011

    Opera il rinvio alla disciplina ICI per l'applicazione dell'esenzione anche all'IMU nel periodo considerato.

  • art. 13 d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    Richiamato insieme al rinvio del d.lgs. n. 23/2011 per l'applicazione della disciplina IMU.

  • art. 14 preleggi

    Le norme agevolative non sono suscettibili di applicazione analogica né di interpretazione estensiva.

  • art. 87, comma 1, lett. c), TUIR

    Individua il requisito soggettivo dell'ente non commerciale, necessario per l'esenzione in esame.

  • art. 16, lett. a), l. n. 222/1985

    È richiamato tra le attività per le quali può operare l'esenzione fiscale in presenza degli altri requisiti richiesti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito censurare, sotto la veste della violazione di legge, un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: il motivo è inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La sottoscrizione a stampa dell'avviso di accertamento è legittima quando l'atto sia stato emesso mediante sistema automatizzato ai sensi della normativa speciale sui tributi locali; in tal caso non è necessaria la sottoscrizione autografa.
  • Le agevolazioni fiscali di esenzione devono essere interpretate restrittivamente: il contribuente deve dimostrare la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma, senza possibilità di estensione analogica o interpretativa.
  • Per l'esenzione ICI/IMU relativa a immobili destinati ad attività assistenziali o analoghe occorre, di regola, un concorso di requisito soggettivo dell'ente non commerciale e requisito oggettivo della destinazione diretta dell'immobile all'attività prevista dalla legge; non basta la mera finalità sociale perseguita dall'utilizzatore o dal proprietario.
  • La concessione dell'immobile in locazione a terzi è incompatibile con l'esenzione quando la norma richiede l'utilizzazione diretta del bene per lo svolgimento dell'attività agevolata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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