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Sentenza

Sentenza del 21/07/2023 n. 21875 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello per: 1) violazione e falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova (D.P.R. 600/1973 art.39, D.P.R. 633/1972 art.55, art.2697 c.c.), sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente invertito l'onere probatorio; 2) nullità per motivazione apparente e errata valorizzazione del provvedimento di archiviazione penale relativo a A.A. (richiamando D.Lgs. 546/1992 art.36, art.7 e norme processuali civili); 3) vizio motivazionale per apparente motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto le censure inammissibili o infondate: la motivazione della CTR è stata giudicata intellegibile e adeguata al minimo costituzionale; il giudice tributario, pur tenendo conto dell'archiviazione penale, non è vincolato dalle conclusioni del giudice penale e deve valutare autonomamente le prove nel processo tributario; le contestazioni sulla valutazione delle prove costituiscono sindacato di merito inammissibile in Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (importo liquidato).

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d)

    Riferita all'ambito degli accertamenti induttivi; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento degli elementi probatori e l'eventuale inquadramento come accertamento induttivo siano valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo violazione di legge chiaramente rilevabile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    Richiamata nel contesto dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha confermato che l'accertamento tributario richiede una valutazione complessiva degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito.

  • Codice civile, art. 2697

    Riguarda l'onere della prova; la Corte ha ricordato che l'asserita inversione dell'onere probatorio va valutata come censura di merito e non come automatica violazione di legge se l'apprezzamento delle fonti del convincimento è coerente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, art. 36

    Art.7 limita alcuni mezzi di prova nel processo tributario; la Corte ha precisato che il giudice tributario non è vincolato automaticamente dalle decisioni penali e deve comunque confrontare il contenuto del provvedimento penale con gli altri elementi probatori nel processo tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 116, art. 132, comma 2, n.4

    Richiamati in relazione ai poteri e ai limiti della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficientemente intellegibile e adeguata.

  • Disposizioni di attuazione c.p.c., art. 118

    Invoke per i requisiti di motivazione; la Corte ha applicato il consolidato principio secondo cui la motivazione è nulla solo se non rende percepibile il fondamento della decisione, cosa non verificata nel caso.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. U., sent. n.22232/2016; Sez. U. 8053/2014; Sez.5 n.19786/2011; Cass. n.26110/2015; Cass. n.9097/2017)

    La Corte si è conformata ai precedenti: motivazione deve essere intellegibile; il giudizio tributario è autonomo rispetto a quello penale; il sindacato di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito sulle prove.

Massime di principio

  • Il giudice tributario è autonomo rispetto al giudice penale: un'archiviazione o un'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve valutare il contenuto del provvedimento penale insieme agli altri elementi probatori disponibili nel processo tributario.
  • La valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti sono materia di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la correttezza giuridica e la completezza/intellegibilità della motivazione, non la valutazione concreta delle prove.
  • Per dichiarare la motivazione nulla occorre che essa non renda percepibile il fondamento della decisione; argomentazioni sintetiche ma intelligibili possono essere sufficienti.
  • Lamentare una violazione di legge per contestare un'apprezzamento probatorio richiede dimostrare un errore di diritto concreto, non la semplice discrepanza rispetto alla valutazione di merito.
  • In caso di accertamento induttivo, l'amministrazione deve fornire elementi indicativi e il contribuente può contrastarli con prove specifiche (es. disconoscimento firme, prova di inconsapevolezza); la mancata richiesta di verificazione di documenti decisivi può indebolire il caso dell'amministrazione.
  • Quando si impugna una decisione favorevole al contribuente, la strategia utile per l'amministrazione è dimostrare che il giudice di merito ha travisato norme applicabili; viceversa il contribuente deve documentare l'assenza di collegamento operativo con la frode contestata.

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