Sentenza del 21/07/2023 n. 21875 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello per: 1) violazione e falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova (D.P.R. 600/1973 art.39, D.P.R. 633/1972 art.55, art.2697 c.c.), sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente invertito l'onere probatorio; 2) nullità per motivazione apparente e errata valorizzazione del provvedimento di archiviazione penale relativo a A.A. (richiamando D.Lgs. 546/1992 art.36, art.7 e norme processuali civili); 3) vizio motivazionale per apparente motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto le censure inammissibili o infondate: la motivazione della CTR è stata giudicata intellegibile e adeguata al minimo costituzionale; il giudice tributario, pur tenendo conto dell'archiviazione penale, non è vincolato dalle conclusioni del giudice penale e deve valutare autonomamente le prove nel processo tributario; le contestazioni sulla valutazione delle prove costituiscono sindacato di merito inammissibile in Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (importo liquidato).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d)
Riferita all'ambito degli accertamenti induttivi; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento degli elementi probatori e l'eventuale inquadramento come accertamento induttivo siano valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo violazione di legge chiaramente rilevabile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55
Richiamata nel contesto dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha confermato che l'accertamento tributario richiede una valutazione complessiva degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito.
Riguarda l'onere della prova; la Corte ha ricordato che l'asserita inversione dell'onere probatorio va valutata come censura di merito e non come automatica violazione di legge se l'apprezzamento delle fonti del convincimento è coerente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, art. 36
Art.7 limita alcuni mezzi di prova nel processo tributario; la Corte ha precisato che il giudice tributario non è vincolato automaticamente dalle decisioni penali e deve comunque confrontare il contenuto del provvedimento penale con gli altri elementi probatori nel processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 116, art. 132, comma 2, n.4
Richiamati in relazione ai poteri e ai limiti della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficientemente intellegibile e adeguata.
Disposizioni di attuazione c.p.c., art. 118
Invoke per i requisiti di motivazione; la Corte ha applicato il consolidato principio secondo cui la motivazione è nulla solo se non rende percepibile il fondamento della decisione, cosa non verificata nel caso.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. U., sent. n.22232/2016; Sez. U. 8053/2014; Sez.5 n.19786/2011; Cass. n.26110/2015; Cass. n.9097/2017)
La Corte si è conformata ai precedenti: motivazione deve essere intellegibile; il giudizio tributario è autonomo rispetto a quello penale; il sindacato di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito sulle prove.
Massime di principio
- Il giudice tributario è autonomo rispetto al giudice penale: un'archiviazione o un'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve valutare il contenuto del provvedimento penale insieme agli altri elementi probatori disponibili nel processo tributario.
- La valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti sono materia di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la correttezza giuridica e la completezza/intellegibilità della motivazione, non la valutazione concreta delle prove.
- Per dichiarare la motivazione nulla occorre che essa non renda percepibile il fondamento della decisione; argomentazioni sintetiche ma intelligibili possono essere sufficienti.
- Lamentare una violazione di legge per contestare un'apprezzamento probatorio richiede dimostrare un errore di diritto concreto, non la semplice discrepanza rispetto alla valutazione di merito.
- In caso di accertamento induttivo, l'amministrazione deve fornire elementi indicativi e il contribuente può contrastarli con prove specifiche (es. disconoscimento firme, prova di inconsapevolezza); la mancata richiesta di verificazione di documenti decisivi può indebolire il caso dell'amministrazione.
- Quando si impugna una decisione favorevole al contribuente, la strategia utile per l'amministrazione è dimostrare che il giudice di merito ha travisato norme applicabili; viceversa il contribuente deve documentare l'assenza di collegamento operativo con la frode contestata.
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