Sentenza del 21/07/2023 n. 537 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Processo tributario - revocazione - errata valutazione della sussistenza di un giudicato - errore di fatto - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la valutazione o la mancata valutazione sulla sussistenza di un (presunto) giudicato costituisce un errore di diritto e non un errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio per € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha chiesto la revocazione della sentenza di appello (CTR) nella parte in cui è stato annullato il rilievo di primo grado che aveva ritenuto non deducibile il costo per sponsorizzazione relativo alla fattura n. 14/2009 (€ 4.166,00). L'Ufficio deduceva che la CTR non aveva tenuto conto del 'giudicato interno' formatosi in primo grado (per mancata impugnazione dai contribuenti) e dunque aveva erroneamente annullato un punto già definitivo.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
Limita la revocazione ai casi di errore di fatto. La Corte ha ritenuto che la questione sulla esistenza del giudicato non rientra in questa fattispecie perché si tratta di errore di diritto.
Cass. Sez. Un., 16 novembre 2004, n. 21639
Stabilisce che l'erronea presupposizione dell'inesistenza del giudicato è errore di diritto e non può integrare l'errore di fatto necessario per la revocazione.
Cass. n. 23306/2016
Conferma il principio che la valutazione sulla sussistenza di giudicati appartiene alla regula juris; la sua errata applicazione è errore di diritto.
Cass. ord. 17-01-2019, n. 1246
Ribadisce che ogni valutazione o omissione sulla sussistenza di un (presunto) giudicato è esclusa dal novero degli errori di fatto rilevanti ai fini della revocazione, essendo invece errore di diritto.
Massime di principio
- La domanda di revocazione fondata sulla presunta ignoranza o errata valutazione dell'esistenza di un giudicato (interno o esterno) è inammissibile: si tratta di un errore di diritto e non di un errore di fatto rilevante ai sensi di art. 395, n. 4, c.p.c.
- Se si ritiene che il giudice di merito abbia sbagliato sulla sussistenza di un giudicato, il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria (es. ricorso per cassazione) e non la revocazione.
- Per ottenere la revocazione occorre dimostrare un 'errore di fatto' effettivo e incontrovertibile (es. documenti prodotti ma non considerati, identità scambiata, calcolo numerico manifestamente errato), non una diversa interpretazione del diritto o della fattispecie.
- Prima di proporre la revocazione, valutare se il vizio denunciato sia di natura materiale/fattuale o di natura giuridica/valutativa; solo il primo può costituire base per revocazione.
- In sede di difesa, se si invoca il giudicato come limite alla rinnovazione del procedimento o a modifiche della decisione, è necessario fornire prove chiare dell'esistenza e della portata del giudicato (atto definitivo, mancata impugnazione esplicita, ecc.) e, se si ritiene sia stato ignorato, procedere con i rimedi di impugnazione appropriati.
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