Sentenza del 21/07/2023 n. 533 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accertamento - voluntary disclosure - adesione - euroritenuta - rimborso - spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso dell'"euroritenuta" (ritenute operate da un istituto di credito estero sui rendimenti di attività finanziarie estere) per un importo di € 49.043,62, sostenendo che, alla luce del divieto di doppia imposizione previsto dall'art. 14 della Direttiva 2003/48/CE e dall'art. 9 dell'Accordo tra CE e Svizzera, tale ritenuta non doveva gravare anche dopo l'emersione tramite la procedura di voluntary disclosure. L'Amministrazione ha respinto la richiesta ritenendo che l'adesione alla voluntary disclosure equivalga a pagamento definitivo (richiamando art. 2 d.lgs. 218/1997) e che il contribuente abbia in tal modo acquiescenza; inoltre ha eccepito la decadenza dell'istanza di rimborso per decorso del termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 DPR 602/73, atteso che le ritenute risalgono al 2009-2011.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello del contribuente. Ha ritenuto che, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (richiamando in particolare la sentenza n.1002/2023), le fonti comunitarie e convenzionali che vietano la doppia imposizione impongono il diritto al rimborso dell'euroritenuta anche se il contribuente ha definito la posizione fiscale mediante voluntary disclosure. Ha inoltre escluso l'eccezione di decadenza: il credito d'imposta è sorto solo al momento del pagamento della procedura di collaborazione volontaria (1° ottobre 2018), perciò l'istanza di rimborso del 9 novembre 2018 è tempestiva. Per la novità della questione e il recente consolidamento giurisprudenziale, le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2003/48/CE, art. 14
Il divieto di doppia imposizione previsto dalla direttiva riconosce al beneficiario il diritto a evitare la duplicazione del prelievo fiscale e supporta il rimborso dell'euroritenuta sui redditi emersi con la voluntary disclosure.
Accordo tra la CE e la Confederazione svizzera del 26/10/2004, art. 9
L'accordo conventionale vieta la doppia imposizione e, pertanto, impone il riconoscimento del credito d'imposta o il rimborso dell'imposta versata all'estero anche nell'ambito di procedure nazionali di emersione.
D.Lgs. 28 giugno 1990, n.167, artt. 5-quater - 5-septies (introdotti dalla L. 186/2014)
Disciplina la procedura di voluntary disclosure; tuttavia tale normativa nazionale non può essere interpretata in modo da contraddire le obbligazioni derivanti da fonti comunitarie o convenzionali che impongono il rimborso dell'imposta estera.
D.Lgs. 30 settembre 1997, n.218, art. 2
Secondo l'Amministrazione il pagamento nella procedura costituirebbe definizione definitiva ai sensi di questo articolo; la Corte, invece, ha ritenuto che tale interpretazione non possa precludere il diritto al rimborso imposto dalle fonti sovranazionali.
T.U.I.R., art. 165, commi 1 e 8
Stabilisce la detrazione per imposte pagate all'estero subordinata all'inclusione dei redditi nella dichiarazione; ma le fonti comunitarie e convenzionali possono imporre un riconoscimento del rimborso anche in relazione alla voluntary disclosure.
Prevede il termine di decadenza di 48 mesi per la richiesta di rimborso; la Corte ha chiarito che il termine decorre dalla nascita del credito d'imposta (qui collegata al pagamento della voluntary disclosure) e non dal versamento originario della ritenuta estera.
Sentenza Cass. n. 1002/2023
Consolidato orientamento di legittimità secondo cui il diritto al rimborso dell'euroritenuta sussiste anche dopo la definizione della posizione tramite voluntary disclosure, in applicazione delle norme comunitarie e dell'accordo con la Svizzera.
Massime di principio
- La procedura di voluntary disclosure non esclude automaticamente il diritto al rimborso delle ritenute estere quando sussistono obblighi comunitari o convenzionali che vietano la doppia imposizione.
- Il divieto di doppia imposizione risultante da direttive UE o da convenzioni internazionali pone un limite esterno alla disciplina nazionale della voluntary disclosure: le norme nazionali non possono impedire il ristoro previsto dalle fonti sovranazionali.
- Il termine di decadenza per la richiesta di rimborso (48 mesi) decorre dalla nascita del credito d'imposta: se il credito nasce al momento del pagamento della procedura di emersione, la richiesta presentata successivamente a tale pagamento è tempestiva.
- Il pagamento dovuto per definire la voluntary disclosure non costituisce necessariamente una manifestazione di acquiescenza che impedisca ogni successiva azione per ottenere rimborsi dovuti per effetto di norme sovranazionali.
- In situazioni analoghe conviene proporre istanza di rimborso non appena sia sorto il diritto (es. al pagamento della procedura di emersione) e, se necessario, impugnare il silenzio-rigetto o il diniego dell'Amministrazione davanti alle Commissioni tributarie.
- La giurisprudenza di legittimità gioca ruolo determinante: orientamenti consolidati della Corte di Cassazione possono ribaltare interpretazioni amministrative della disciplina della voluntary disclosure rispetto ai diritti riconosciuti da fonti europee e convenzionali.
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