Sentenza del 21/07/2023 n. 21880 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità degli interessi passivi e la conseguente richiesta di rimborso IRES per interessi pagati su un mutuo ipotecario originario e su un successivo finanziamento rinegoziato/nuovo. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che la rinegoziazione fosse avvenuta a condizioni peggiorative e che ciò avrebbe impedito la deducibilità; la contribuente aveva ottenuto un interpello favorevole a condizione che l'importo rinegoziato non fosse superiore all'originario e che le condizioni non fossero peggiorative. In sede giurisdizionale di merito i giudici di primo grado avevano dato ragione all'Ufficio, la CTR invece aveva accolto la domanda della contribuente ritenendo la rinegoziazione legittima e non peggiorativa. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo la violazione della L. n. 244/2007, art. 1, comma 36 per aver riconosciuto il rimborso nonostante presunte condizioni peggiorative del nuovo finanziamento.
La decisione
La Corte suprema ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, confermando la decisione favorevole alla società contribuente. Si è ritenuto che la norma di cui alla L. n. 244/2007, art. 1, comma 36 non imponga limiti alla deducibilità degli interessi passivi in caso di rinegoziazione o rinnovo del mutuo (non è prevista una causa di indeducibilità basata sul peggioramento delle condizioni), e che non sia emersa nel caso specifico alcuna manovra elusiva o manifesta antieconomicità. La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite a favore della contribuente (liquidate in Euro 7.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e c.p.a.).
Norme richiamate
L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 36 (Legge finanziaria 2008)
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione ... ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'art. 96 TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
La Corte ha interpretato la norma in senso ampio: essa non impone limitazioni oggettive o funzionali alla deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti ipotecari relativi ad immobili locati e non prevede un divieto o una causa di indeducibilità basata sul peggioramento delle condizioni del finanziamento in caso di rinegoziazione/rinnovo.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 96
citato nel testo normativo come riferimento di non rilevanza
La disposizione citata viene esclusa (per gli interessi su mutui ipotecari su immobili destinati alla locazione) fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche: pertanto i limiti di cui all'art. 96 non si applicano a tali interessi secondo l'art. 1, comma 36 della L. 244/2007.
Art. 360 c.p.c., n. 3
motivo di impugnazione per violazione di legge
La parte ricorrente ha fondato il ricorso in Cassazione su questo motivo, ma la Corte ha ritenuto infondato il vizio denunciato relativamente all'interpretazione della L. 244/2007.
Massime di principio
- La deducibilità degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari su immobili destinati alla locazione, secondo la L. 244/2007 art. 1 c. 36, non è soggetta ai limiti di cui all'art. 96 TUIR fino a eventuali modifiche legislative: pertanto risultano generalmente deducibili salvo specifici elementi di elusività o antieconomicità.
- Una rinegoziazione, proroga o rifinanziamento del mutuo, anche se comporta condizioni tecniche differenti (es. tasso più alto o più basso), non determina automaticamente l'indeducibilità degli interessi: per negare la deduzione occorre provare comportamenti elusivi o manifesta antieconomicità.
- Le risposte a interpelli non possono estendere o creare limiti oltre quanto previsto dalla legge: se la legge non stabilisce un criterio di 'non peggioramento' dei tassi come condizione di deducibilità, un interpello non può essere usato per imporre tale vincolo come regola generale.
- Nelle operazioni di rifinanziamento/nuovo mutuo è importante documentare la destinazione dell'importo (es. estinzione passività pregresse, lavori di ristrutturazione direttamente inerenti all'attività) e l'assenza di finalità elusive, per difendersi da contestazioni fiscali.
- Per valutare l'eventuale incidenza sul diritto a deduzione/rimborso è preferibile considerare l'intera dinamica del finanziamento (periodo, importi, utilizzi) e, se necessario, confrontare le condizioni con quelle di mercato per dimostrare la correttezza economica dell'operazione.
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