Cassazione Civile, Ordinanza n. 22366/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Uno studio associato di dottori commercialisti aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2013, sostenendo che una parte dei compensi era stata percepita da un associato per incarichi di componente di collegi sindacali societari, attività di natura personale e fiduciaria, svolta senza autonoma organizzazione e quindi non imponibile ai fini IRAP. L’Agenzia aveva opposto silenzio-rifiuto e, nei gradi di merito, il ricorso del contribuente era stato accolto. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) la decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973, assumendo tardiva l’istanza presentata nel 2018 rispetto ai versamenti riferiti al 2013; (2) la violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e dell’art. 2696 c.c., sostenendo che lo studio associato fosse di per sé dotato di autonoma organizzazione e che quindi tutti i proventi del professionista dovessero essere assoggettati a IRAP.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso perché il termine quadriennale decorre dalla data dei versamenti IRAP, effettuati nel 2014, e non dall’anno d’imposta 2013; l’istanza dell’11.6.2018 è stata quindi considerata tempestiva. Ha inoltre confermato che i compensi percepiti dal professionista per l’attività di sindaco di società, se svolta in modo individuale e separato rispetto all’attività svolta nello studio associato e senza autonoma organizzazione, non sono soggetti a IRAP e possono essere scorporati dagli altri redditi professionali. Conseguentemente è stato confermato il diritto al rimborso e, per soccombenza, l’Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell’imposta indebitamente corrisposta; nel caso concreto, i versamenti erano del 2014, sicché l’istanza del giugno 2018 è stata tempestiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale indicato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge formulate nel ricorso per cassazione.
art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per il presupposto dell’IRAP, che richiede l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per l’assoggettamento all’IRAP dei professionisti esercenti arti e professioni, nei limiti in cui ricorra il presupposto dell’autonoma organizzazione.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non decisivo l’argomento perché l’onere di provare la non imponibilità risultava assolto con la separazione dei compensi e la mancata contestazione dell’Agenzia.
art. 8 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dalla Corte di cassazione nel riaffermare che i compensi per l’attività di sindaco vanno scorporati dagli altri redditi professionali, ai fini dell’IRAP.
art. 49, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in combinazione con l’art. 3 d.lgs. 446/1997 per delimitare i redditi professionali rilevanti ai fini IRAP.
art. 49, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per escludere dall’imponibilità IRAP i compensi derivanti da incarichi di sindaco svolti separatamente rispetto all’attività di studio associato.
Massime di principio
- In materia di IRAP, il termine per l’istanza di rimborso dell’imposta indebitamente versata decorre dalla data del singolo pagamento e non dall’anno d’imposta cui il versamento si riferisce.
- La mera appartenenza del professionista a uno studio associato non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP di tutti i compensi percepiti: occorre verificare se il singolo reddito derivi da un’attività svolta con autonoma organizzazione oppure da un incarico personale e fiduciario.
- I compensi percepiti dal professionista per l’incarico di sindaco di società, quando l’attività sia svolta individualmente e separatamente rispetto all’attività dello studio associato e senza struttura organizzativa autonoma riferibile a tale incarico, non sono soggetti a IRAP.
- Ai fini del rimborso IRAP, è ammissibile lo scorporo dei compensi riferiti all’attività personale di sindaco dagli altri redditi prodotti nell’ambito dell’associazione professionale, purché tale separazione sia provata e non contestata.
- L’autonoma organizzazione va verificata con riferimento alla specifica attività che produce il compenso, e non può essere affermata in via automatica per il solo fatto che il professionista operi in forma associata.
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