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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33907/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un imprenditore individuale aveva agito contro la banca chiedendo la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate su più conti correnti e su un mutuo ipotecario, sostenendo in particolare la nullità del mutuo per usura pattizia e, in subordine, la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.; in appello aveva inoltre insistito sull’usurarietà dei conti correnti per l’incidenza della commissione di massimo scoperto, sulla pretesa indeterminatezza delle clausole relative agli interessi e alle CMS, sulla domanda di risarcimento danni per violazione della buona fede e correttezza, e sul difetto di titolarità/legittimazione della banca per intervenute cessioni del credito. In Cassazione ha dedotto sei motivi: 1) omessa pronuncia sul difetto di titolarità e legittimazione processuale della banca cedente/cessionaria; 2) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria autonoma rispetto alla ripetizione dell’indebito; 3) omessa pronuncia sulla nullità/indeterminatezza delle CMS; 4) violazione delle norme sull’usura e dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la censura sull’usura dei conti per carenza di specificità; 5) violazione degli artt. 61, 62 e 2697 c.c. per non avere disposto CTU o chiarimenti; 6) violazione degli artt. 345 c.p.c., 1325, 1346, 1418 c.c. e 117 TUB per avere dichiarato tardiva la domanda di nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso e delle modalità di calcolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili gli altri cinque. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sulla prosecuzione del giudizio tra le parti originarie ex art. 111 c.p.c. in caso di cessione del credito; ha poi affermato che i restanti motivi difettavano di specificità/autosufficienza perché il ricorso non riportava in modo adeguato gli atti e i passaggi rilevanti degli atti di merito. Quanto al quarto motivo, ha anche osservato nel merito che la Corte d’appello aveva correttamente applicato i criteri sulla specificità della censura in tema di CMS e tasso soglia. Quanto al sesto motivo, ha precisato che il rilievo officioso della nullità del mutuo richiede che la nullità emerga dagli atti, circostanza non dimostrata dal ricorrente. Ne è seguita la conferma integrale della sentenza di appello, con soccombenza del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    La cessione del credito determina successione a titolo particolare nel diritto controverso e non esclude la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, con conservazione della legittimazione processuale del cedente fino a eventuale estromissione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia richiede la specifica indicazione del capo di domanda o eccezione asseritamente non esaminato e del relativo passaggio processuale.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative ragioni, con parte argomentativa idonea a confutare la sentenza impugnata, ma senza formalismi sacramentali.

  • art. 345 c.p.c.

    Non è consentita in appello la proposizione di domande nuove; la nullità rilevabile d’ufficio non elide però gli oneri di allegazione e la necessità che emerga dagli atti.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, indicando puntualmente atti, documenti e passaggi rilevanti, senza rinvii generici o ricerca officiosa da parte della Corte.

  • art. 369 c.p.c.

    I riferimenti agli atti e documenti rilevanti devono consentire l’individuazione della fase processuale in cui sono stati prodotti o formati.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come base della domanda subordinata di gratuità del mutuo in caso di usura.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità strutturale del mutuo per indeterminatezza dell’oggetto/costo del denaro.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per la dedotta indeterminatezza dell’oggetto del contratto e delle clausole economiche.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per la dedotta nullità del contratto per contrasto con i requisiti essenziali e la determinatezza dell’oggetto.

  • art. 117 TUB

    Richiamato per sostenere l’esigenza di determinatezza del tasso e delle condizioni economiche del mutuo.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato insieme alla disciplina antiusura per la verifica del superamento della soglia.

  • L. 7 marzo 1996 n. 108

    Richiamata per la disciplina del tasso soglia usurario e dei criteri di calcolo.

  • D.L. n. 185/2008

    Richiamato per la disciplina della commissione di massimo scoperto nel periodo successivo alla sua entrata in vigore.

  • L. 28 gennaio 2009

    Richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 185/2008.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di CTU.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di CTU e chiarimenti al consulente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere l’erronea ripartizione dell’onere probatorio sulla prova dell’usurarietà.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia o di violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicati in modo specifico l’atto di merito, il contenuto della domanda o eccezione e il punto della decisione asseritamente omesso.
  • La successione a titolo particolare nel diritto controverso non determina, di regola, la necessità di interrompere il giudizio né fa venir meno la legittimazione processuale del cedente fino a formale estromissione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: non basta un rinvio generico agli atti di merito, ma occorre trascrivere o almeno indicare specificamente i passaggi rilevanti e consentire il controllo immediato della decisività della censura.
  • La deduzione di nullità contrattuali rilevabili d’ufficio non esonera la parte dall’onere di allegare gli elementi di fatto da cui la nullità risulterebbe ex actis; il giudice non può supplire a lacune istruttorie con proprie indagini di fatto.
  • In tema di usura bancaria e commissione di massimo scoperto, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo concreto perché, secondo i criteri applicabili al periodo considerato, il margine di compensazione tra interessi e CMS sarebbe incapiente e il tasso soglia superato.
  • La richiesta di CTU non può essere utilizzata per colmare un difetto di allegazione o per introdurre questioni di merito non adeguatamente devolute al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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