Cassazione Civile, Ordinanza n. 37340/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2008, recuperando IVA su cessioni che il contribuente aveva indicato come intracomunitarie ex art. 41 del d.l. n. 331/1993, contestando la mancanza di prova del requisito intracomunitario e altre violazioni collegate a quattro rilievi. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, anche sulla base di una consulenza contabile-fiscale. La CTR, invece, aveva accolto l'appello della società, ritenendo che, pur non potendosi qualificare quelle vendite come intracomunitarie ai fini dell'art. 41, la documentazione prodotta (nominativi dei clienti esteri, modelli Intrastat, bonifici, dichiarazioni dei clienti, altra documentazione) rendesse comunque certa l'effettuazione di cessioni verso soggetti comunitari e che le irregolarità riscontrate fossero solo formali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 41 e 50 d.l. n. 331/1993, perché la CTR avrebbe illegittimamente riconosciuto il regime di non imponibilità pur avendo escluso la natura intracomunitaria delle vendite; 2) violazione degli artt. 41 e 50 d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2729 c.c., perché gli elementi valorizzati dalla CTR non sarebbero stati idonei a provare l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato UE; 3) violazione degli artt. 41 e 50 d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR invertito l'onere probatorio, ponendo a carico dell'Ufficio la dimostrazione dei presupposti della non imponibilità IVA.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario: nel giudizio non avevano partecipato i soci della società di persone, nonostante l'unitarietà dell'accertamento e la possibile incidenza della decisione anche sulle loro posizioni. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di primo grado, che dovrà rinnovare il processo a contraddittorio integro e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina le cessioni intracomunitarie non imponibili; per applicarla occorre l'effettiva movimentazione dei beni dall'Italia a un altro Stato membro e la prova dei relativi presupposti non può essere sostituita da mere irregolarità formali.
richiamato insieme all'art. 41 nel ricorso per cassazione come norma rilevante nella disciplina delle operazioni intracomunitarie e dei relativi adempimenti documentali.
la prova presuntiva deve poggiare su elementi dotati di idoneità dimostrativa del fatto da provare; gli elementi indicati dalla CTR non sarebbero, secondo la ricorrente, sufficienti a dimostrare il trasferimento intracomunitario della merce.
richiama il principio di riparto dell'onere della prova: spetta al contribuente che invoca la non imponibilità IVA fornire la prova dei presupposti della cessione intracomunitaria, non all'Ufficio dimostrare l'assenza di tali presupposti.
nei giudizi tributari impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda inscindibilmente società e soci e ricorre litisconsorzio necessario originario.
consente la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992
il giudice d'appello, rilevata la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
in presenza di litisconsorzio necessario non integro rilevato in cassazione, la Corte dispone la cassazione della sentenza e il rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
nelle società di persone fonda l'unitarietà dell'accertamento e l'automatica imputazione dei redditi ai soci, ragione del litisconsorzio necessario nei giudizi relativi agli accertamenti comuni.
art. 446/1997
art. 17, comma 1, e art. 44
richiamato in tema di IRAP per evidenziare il carattere reale dell'imposta e il suo meccanismo di imputazione, rilevante ai fini del litisconsorzio con i soci.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo ad accertamenti fondati su elementi comuni alla società di persone e ai soci, la controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- Quando il giudizio è celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, la Corte di cassazione deve cassare la decisione e rinviare al primo giudice affinché il processo sia rinnovato a contraddittorio integro, salvo i casi eccezionali in cui sia possibile una ricomposizione completa del contraddittorio in sede di legittimità secondo i rigorosi presupposti indicati dalla giurisprudenza.
- In materia di cessioni intracomunitarie, il regime di non imponibilità richiede la prova effettiva dei presupposti sostanziali dell'operazione; la mera presenza di documentazione formale o di anomalie meramente documentali non basta, se non dimostra il trasferimento dei beni in altro Stato membro.
- Il soggetto che intende beneficiare della non imponibilità IVA deve provare i fatti costitutivi del regime agevolato; non può essere invertito l'onere probatorio ponendo a carico dell'Ufficio la dimostrazione dell'inesistenza dei requisiti di legge.
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