Cassazione Civile, Sentenza n. 12684/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1233/2019 che aveva confermato la nullità, per lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 DPR n. 380/2001, dei contratti con cui Tropicana aveva venduto unità immobiliari (frazionamento di un complesso turistico-alberghiero di 23 unità) e ceduto quote della GRTA s.r.l., ritenendo che l'operazione avesse determinato il mutamento di destinazione d'uso da alberghiera a residenziale mediante assegnazione esclusiva agli acquirenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: la sentenza di appello era stata notificata via PEC al difensore della ricorrente il 17.9.2019 (risultato prodotto e riconosciuto), pertanto il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. era decorso; il ricorso notificato a mezzo posta il 12.3.2020 è quindi oltretermine. La dedotta limitazione dell'uso dell'indirizzo PEC (indicazione nelle costituzioni come utilizzabile solo per comunicazioni di cancelleria) non impedisce la validità della notifica telematica, alla luce dell'istituto del domicilio digitale (art. 16-sexies d.l. n. 179/2012) e delle modifiche all'art. 125 c.p.c.: il PEC risultante dagli elenchi (INI-PEC/registro generale) è l'indirizzo rilevante per le notifiche. Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la società ricorrente condannata alle spese (euro 5.800,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Norma che vieta la lottizzazione abusiva; la Corte territoriale ha ritenuto che il frazionamento di un complesso alberghiero in unità vendute con uso esclusivo integri tale fattispecie, giustificando la nullità dei contratti impugnati
Codice di procedura civile, art. 325
Fissa il termine breve di 60 giorni per il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che tale termine decorra dalla notificazione della sentenza all'indirizzo PEC del difensore risultante dagli elenchi
Codice di procedura civile, art. 125
La soppressione dell'obbligo di indicare la PEC negli atti di parte, resa dalla modifica normativa, va letta insieme all'istituzione del domicilio digitale: l'unico indirizzo PEC rilevante è quello indicato una tantum al Consiglio dell'Ordine e inserito nei registri, per cui il difensore non può limitare l'utilizzabilità di tale indirizzo
Decreto legge n. 179/2012, art. 16-sexies (Domicilio digitale)
"Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia"
Istituisce il domicilio digitale; comporta che le notifiche vadano eseguite all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi (INI-PEC/registro generale) salvo impossibilità di notifica imputabile al destinatario
Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 6-bis
Prevede l'Indice nazionale degli indirizzi di PEC (INI-PEC) dove l'indirizzo PEC è agganciato al codice fiscale; tale registro rende conoscibile e univoco il domicilio digitale del professionista
Prevede la possibilità per gli avvocati di avvalersi della notificazione con modalità telematica; l'ammissibilità è comunque soggetta al limite dell'art. 149-bis c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 149-bis
Pone il limite alla notificazione telematica: la modalità telematica è ammessa salvo che la legge disponga espressamente un divieto
Massime di principio
- La notificazione via PEC all'indirizzo risultante negli elenchi ufficiali (INI-PEC/registro generale degli indirizzi elettronici) fa decorrere i termini processuali (es. 60 giorni per ricorso in Cassazione); non prevalgono indicazioni contrarie contenute negli atti (come limitazioni all'uso della PEC per sole comunicazioni di cancelleria)
- Per contestare la validità di una notificazione telematica occorre dimostrare l'impossibilità della notifica per causa imputabile al destinatario (secondo il dettato dell'art. 16-sexies), non bastano mere dichiarazioni di limitazione dell'uso dell'indirizzo digitale
- In procedimenti relativi a frazionamenti di complessi alberghieri, la qualificazione come lottizzazione abusiva può essere pronunciata se il frazionamento e la vendita determinano un mutamento della destinazione d'uso (da alberghiero a residenziale) e la mancanza di vincoli che impongano l'uso alberghiero o la locazione a terzi
- Per operatori e imprese immobiliari: per ridurre il rischio di ricadere nella fattispecie di lottizzazione abusiva è opportuno prevedere negli atti e negli statuti vincoli che mantengano l'uso alberghiero (gestione unitaria, obblighi di locazione a favore di una generalità di soggetti, divieti di uso esclusivo permanente), e verificare la conformità allo strumento urbanistico
- Tutela processuale: chi intende impugnare una sentenza deve monitorare tempestivamente le notifiche PEC del proprio difensore registrato e rispettare i termini brevi; la mancata tempestività può determinare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese
- La giurisprudenza di legittimità attuale è uniforme nel ritenere prevalente il domicilio digitale registrato; pertanto gli avvocati e le parti devono gestire attivamente l'indirizzo PEC comunicato al Consiglio dell'Ordine per evitare sorprese procedurali
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