Cassazione Civile, Sentenza n. 12683/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Libardi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto) che aveva confermato la sentenza di primo grado: il Tribunale aveva dichiarato nullo per indeterminatezza il contratto preliminare tra Nacci e Libardi/Di Giacomo e aveva dichiarato inefficace il preliminare tra Nacci e Pennacchiotti, condannando Libardi alla restituzione della caparra ricevuta (parte a Nacci e parte a Pennacchiotti). In cassazione Libardi denunciava, tra l'altro, violazione delle norme sul contraddittorio (art. 102 c.p.c.) per non aver chiamato in causa Di Giacomo Teresa, vizio di extrapetizione, errori di diritto e di fatto sulla qualificazione delle somme versate (esistenza della delegazione di pagamento e prova del versamento), illegittimità della liquidazione delle spese eccessiva ai sensi del d.m. 55/2014 e altre censure processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Libardi e ha confermato la sentenza di merito. Motivi della decisione: (i) l'azione di nullità è di natura dichiarativa e non determina l'obbligo di chiamare in giudizio tutti i contraenti, sicché l'assenza di Di Giacomo non ha invalidato il giudizio; (ii) la condanna alla restituzione della caparra al ricorrente è conseguenza della dichiarata nullità del preliminare; (iii) le doglianze sono in gran parte inammissibili perché sollevano questioni di fatto non riassumibili in sede di legittimità o non confutano le ragioni della decisione; (iv) la liquidazione delle spese è stata correttamente calcolata tenendo conto del valore dei contratti contestati nel giudizio di appello. In conclusione il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.700,00 (più accessori) in favore di Nacci e dello stesso importo in favore di Pennacchiotti; è altresì rilevata la sussistenza dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
Riferito alla presunta nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio: la Corte ha interpretato che l'azione di nullità, essendo dichiarativa, non impone la chiamata in giudizio di tutti gli stipulanti salvo i casi di litisconsorzio necessario; quindi l'omissione di Di Giacomo non ha reso il giudizio nulla.
Richiamato nelle censure sul processo civile; la Corte ha ritenuto inammissibili censure nuove o basate su fatti non esaminabili in sede di legittimità.
Invocato nel motivo relativo alla presunta mancanza di interesse di Nacci quale agente; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché non sollevato in appello e connesso a fatti non sindacabili in Cassazione.
Richiamato relativamente alla delegazione di pagamento e alla qualificazione dei rapporti obbligatori; la Corte ha ritenuto che il versamento di Pennacchiotti a Libardi fosse avvenuto per delegazione indicata da Nacci e che ciò non escludesse l'obbligo di restituzione in caso di nullità del preliminare.
Presunzione di solidarietà tra più soggetti passivi del rapporto obbligatorio: la Corte ha osservato che l'obbligazione di restituzione delle somme ricevute in virtù del contratto nullo grava su entrambi i promittenti venditori per intero, senza che ciò imponga il litisconsorzio necessario.
Principio che il creditore può agire contro uno solo dei debitori solidali: utilizzato dalla Corte per spiegare perché la presenza di più promittenti venditori non richiede il loro coinvolgimento in giudizio per l'azione di restituzione.
Richiamato nelle censure relative al principio della domanda; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sull'extrapetizione e sulla mancata indicazione della causa di nullità, considerandole non compatibili con i fatti e le domande effettivamente svolte.
Invocato nelle doglianze processuali; la Corte ha sottolineato che molte censure attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
Richiamato con riferimento alla condanna alle spese: la Corte ha ritenuto legittima la condanna del ricorrente alle spese per la sua totale soccombenza sull'appello.
Menzi ono all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata in primo grado da Pennacchiotti: la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione nel computo della soccombenza complessiva valutata in appello.
Richiamato nella sentenza di merito in relazione alle deduzioni di parte: utilizzato per evidenziare che Pennacchiotti aveva dedotto che la nullità del contratto tra Libardi e Nacci comportava la perdita di efficacia del suo contratto con Nacci.
Citato rispetto alla possibilità per il promittente venditore non chiamato in giudizio di agire per l'esecuzione del preliminare: la Corte ha osservato che le facoltà dei non evocati non incidono sulla determinazione della sussistenza di un litisconsorzio necessario.
Richiamato nella censura sulla liquidazione delle spese di giudizio: la Corte ha ritenuto corretta la determinazione dello scaglione tariffario, considerando il valore complessivo dei contratti e delle contestazioni presenti nell'appello.
Massime di principio
- L'azione di nullità di un contratto ha natura dichiarativa: non sempre impone la chiamata in giudizio di tutti gli stipulanti; il litisconsorzio necessario sussiste solo quando la situazione sostanziale richiede una decisione unitaria che produca utilità solo se resa nei confronti di tutti i partecipanti.
- Quando più soggetti sono debitori in solido (o si presume tale per la legge o il titolo), il creditore può agire contro uno solo di essi per l'intero; ciò non crea di per sé l'obbligo di chiamare in giudizio tutti i coobbligati nell'azione per la restituzione.
- Le questioni di fatto e le nuove ricostruzioni negoziali non possono essere esaminate in Cassazione se non sono state dedotte e valutate in sede di merito: molte censure vengono dichiarate inammissibili se richiedono accertamenti istruttori o revisioni della prova.
- La qualificazione di versamenti come delegazione di pagamento può incidere sui rapporti interni ma non esclude, in caso di nullità del titolo, l'obbligo di restituzione da parte di chi ha incassato le somme; la titolarità della pretesa dipende dalla natura giuridica del rapporto accertata dal giudice.
- Nella liquidazione delle spese di giudizio la Corte territoriale può tener conto del valore complessivo delle questioni e dei contratti effettivamente contestati in appello, non solo della singola richiesta di somma accessoria.
- Per valutare la necessità del contraddittorio (litisconsorzio necessario) occorre guardare alla finalità concreta dell'azione e se l'utilità giudiziale perseguita può essere soddisfatta solo con una sentenza opponibile a tutti i contraenti; se no, la declaratoria di nullità può essere efficacemente pronunciata anche limitatamente alle parti in giudizio.
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