Cassazione Civile, Sentenza n. 12713/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. che aveva annullato l'avviso di accertamento notificato alla Metal Power Group s.r.l. per solidarietà ex art.14, comma 4, d.lgs. n.472/1997. I motivi di ricorso in Cassazione erano tre: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972 in combinato con art.14, comma 4, d.lgs. 472/1997, per avere la C.T.R. ritenuto che, ai fini della validità dell'avviso nei confronti del coobbligato solidale, fosse necessaria la notifica dell'avviso originario alla cessionaria e la preventiva escussione del cedente, mentre la solidarietà in caso di cessione in frode è paritetica e non comporta il beneficium excussionis; (2) errore nel ritenere rilevante la circostanza che l'Ufficio fosse consapevole dell'esistenza della Metal Power al momento della notifica dell'atto originario, posto che tale notifica non è necessaria per la validità dell'atto verso il cessionario quando opera la solidarietà paritetica; (3) violazione dell'art.43 DPR 600/1973 perché la C.T.R. aveva dichiarato la decadenza del potere accertativo dell'Ufficio sulla base del termine quadriennale, mentre doveva applicarsi il termine quinquennale previsto per le ipotesi di omessa dichiarazione del debitore principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia sul primo e sul terzo motivo (i primi due esaminati congiuntamente, essendo connessi) ritenendoli fondati. Ha precisato che la responsabilità del cessionario ex art.14, comma 4, d.lgs. 472/1997, quando deriva da cessione in frode, è di tipo paritetico (non sussidiario), per cui non è necessario notificare all'acquirente l'avviso già notificato al cedente né spetta all'Amministrazione il beneficio della preventiva escussione del cedente. Quanto al termine decadenziale, la Corte ha stabilito che, trattandosi di responsabilità fondata sul debito del cedente, il termine per l'accertamento si determina sulla posizione del cedente: nel caso di omessa dichiarazione del debitore principale si applica il termine quinquennale ex art.43, comma 2, DPR 600/1973. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia per un nuovo giudizio, in diversa composizione, disponendo la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 43)
art. 43, comma 1, comma 2 e comma 3
La Corte ha chiarito che il termine decadenziale per l'accertamento nei confronti del cessionario va determinato in riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente: in caso di omessa dichiarazione del debitore principale si applica il termine quinquennale (comma 2).
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 57)
Richiamato congiuntamente all'art.43 DPR 600/1973 in relazione alla notifica e alla determinazione della responsabilità del cessionario; la Corte ha ritenuto irrilevante, nelle ipotesi di solidarietà paritetica, la mancata notifica dell'originario atto al cessionario.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 14)
La norma distingue la responsabilità del cessionario nelle cessioni conformi a legge (solidarietà sussidiaria con beneficium excussionis e limiti) e nelle cessioni attuate in frode (solidarietà paritetica, diretta e senza i limiti della responsabilità sussidiaria). La Corte ha applicato questa distinzione per escludere obblighi di preventiva escussione o di notifica dell'originario avviso al cessionario quando si assume la frode.
codice di procedura civile (art. 360)
art. 360, comma 1, n. 3 (motivazioni di cassazione)
Gli articoli sono stati invocati come norme di riferimento per i motivi di cassazione (violazione di legge), e la Corte ha ritenuto fondati i motivi che denunciavano errata applicazione delle norme tributarie e della disciplina dei termini.
Cass. civ., sent. n. 29722/2020
Cass. 29 dicembre 2020, n. 29722
Giurisprudenza richiamata che esclude la necessità di notificare alla cessionaria l'avviso già notificato alla cedente sia nelle ipotesi di cessione lecita sia in quella in frode; ha sostenuto la diversità tra responsabilità sussidiaria e responsabilità paritetica.
Cass. civ., sent. n. 5979/2014
Cass. 14 marzo 2014, n. 5979
Richiamata in relazione ai limiti della responsabilità del cessionario nelle cessioni lecite (obbligo limitato al valore dell'azienda e al debito risultante dagli atti degli uffici alla data del trasferimento).
Cass. civ., sent. n. 26480/2020
Cass. 20 novembre 2020, n. 26480
Richiama la presunzione iuris tantum di responsabilità del cessionario quando il trasferimento è effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante; utilizzata per delineare i confini della responsabilità in ipotesi fraudolente.
Massime di principio
- Nel caso di cessione d'azienda 'in frode' ai crediti tributari (art.14, comma 4, d.lgs. 472/1997) la responsabilità del cessionario è paritetica: non opera il beneficium excussionis e non è necessaria la preventiva escussione del cedente.
- Quando la solidarietà nasce da cessione in frode non è richiesta la notifica all'acquirente dell'avviso originario emesso nei confronti del cedente per rendere valido l'atto nei confronti del cessionario.
- Se la responsabilità del cessionario è fondata sul debito del cedente (obbligazione accessoria), il termine decadenziale per l'accertamento deve essere valutato in relazione alla posizione dichiarativa del cedente: in caso di omessa dichiarazione si applica il termine quinquennale previsto dall'art.43 DPR 600/1973.
- Nelle cessioni conformi a legge la responsabilità del cessionario è sussidiaria e limitata (quantitativamente e per oggetto): va valutata la diligenza del cessionario e il debito risultante dagli atti dell'Amministrazione alla data del trasferimento.
- Per contestare la responsabilità del cessionario come paritetica occorre che l'Amministrazione provi elementi che facciano ritenere la cessione attuata in frode (es. trasferimenti vicini nel tempo a constatazione di violazioni, sintomi di smobilizzo patrimoniale, ecc.).
- In una situazione similare è fondamentale verificare (i) la natura della cessione (lecita o fraudolenta), (ii) le modalità e i tempi della notifica degli atti, e (iii) la sussistenza di omissione dichiarativa del cedente per determinare correttamente il termine decadenziale applicabile.
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