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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07969/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per cassazione, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi nulla. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un’intimazione di pagamento relativa a più cartelle esattoriali per imposte e crediti non tributari riferiti a diverse annualità. In primo grado il contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale: la CTP aveva ritenuto provata la notifica di tutte le cartelle salvo tre, per le quali mancavano alcuni documenti (ricevuta di ritorno o prova della raccomandata informativa). In appello l’Agenzia delle Entrate ha prodotto ulteriore documentazione e la CTR ha riformato la decisione, ritenendo provata la ritualità e tempestività delle notifiche delle tre cartelle e, per effetto della mancata tempestiva contestazione dei vizi, ha escluso anche la prescrizione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 188 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice posto a base della decisione una prova che il ricorrente assumeva non esistente; 3) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli atti tributari, assumendo che per due cartelle la notifica a irreperibile non fosse stata perfezionata secondo la disciplina applicabile e la sentenza costituzionale n. 258/2012; 4) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che i crediti fossero prescritti perché gli atti successivi non potevano sanare notifiche inesistenti o nulle; 5) violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per non avere la CTR rilevato la decadenza dal potere impositivo in assenza di valida notifica delle cartelle. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR aveva affermato la prova della notifica senza indicare quali documenti avesse valutato e senza permettere di comprendere l’iter logico seguito, specie a fronte di una decisione di primo grado di segno opposto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost. quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; la sua assenza o mera apparenza determina nullità della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione; il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell’anomalia costituzionalmente rilevante.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l’erronea valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare che in appello possono essere prodotti documenti; la Corte rileva però che la loro semplice produzione non esime dal dovere di motivare in modo intellegibile.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente sulla disciplina della notifica della cartella esattoriale.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina applicabile alle notifiche in casi di irreperibilità.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione a destinatario irreperibile e delle formalità richieste.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c. in tema di notifiche.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per le formalità dell’avviso di deposito nella notificazione a irreperibile.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale dei crediti erariali sottesi alle cartelle.

  • art. 2943, quarto comma, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per negare efficacia interruttiva agli atti successivi in assenza di valida notifica delle cartelle.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla decadenza dal potere di riscossione in caso di mancata tempestiva notifica.

  • sentenza Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012

    Richiamata dal ricorrente per la disciplina della notifica della cartella nei casi di irreperibilità relativa.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice afferma un esito probatorio senza indicare in modo comprensibile quali documenti o elementi di fatto lo abbiano sorretto, rendendo impossibile il controllo logico-giuridico della decisione.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale": sono censurabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile, non la mera insufficienza argomentativa.
  • Quando una sentenza di appello riforma una decisione di primo grado che aveva individuato specifiche lacune probatorie, il giudice di secondo grado deve chiarire quali documenti sopravvenuti o ulteriori abbia effettivamente valutato e a quali fatti essi si riferiscano.
  • La produzione di documenti in appello, pur consentita nei limiti di legge, non basta di per sé a rendere valida la decisione se il giudice non esplicita il percorso logico che collega quei documenti alla conclusione sulla ritualità della notifica.
  • Se manca una motivazione idonea a far comprendere l’effettiva base probatoria della decisione sulla notifica, restano assorbite le ulteriori censure relative a validità della notifica, prescrizione e decadenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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