Cassazione Civile, Ordinanza n. 09269/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
A seguito di decreto ingiuntivo, la società creditrice notificava atto di precetto per il pagamento di una somma comprensiva di interessi moratori e spese. I destinatari proponevano opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando la debenza degli interessi moratori e la pretesa violazione delle tariffe professionali nella liquidazione delle competenze di precetto. L'opposizione veniva accolta in primo grado. In appello, il giudice territoriale dichiarava improcedibile il gravame della creditrice perché, alla prima udienza, non risultava provata la notificazione dell'atto di appello: l'appellante non aveva depositato i files telematici della notifica né copie analogiche, e la produzione degli appellati non conteneva elementi idonei a consentire al giudice di verificare la tempestiva costituzione. La ricorrente per cassazione deduceva violazione degli artt. 165 e 347 c.p.c. e dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994, sostenendo che la mancata produzione dell'originale della notifica integrasse solo una nullità sanabile per effetto della costituzione dell'appellata, che aveva depositato l'atto di appello e la relata di notifica in formato pdf senza contestarne la conformità, richiamando la giurisprudenza sulla sanatoria del vizio di costituzione mediante il raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto in astratto il principio secondo cui la mancata produzione dell'originale dell'atto notificato o della copia conforme può determinare una mera nullità sanabile della costituzione dell'appellante, ma ha precisato che tale sanatoria presuppone che dagli atti risulti il momento della notificazione e quindi sia possibile il controllo officioso della tempestività della costituzione. Nel caso concreto, alla data della prima udienza mancava qualsiasi elemento idoneo a comprovare la data di notifica dell'appello: né il file telematico della notificazione, né una copia analogica utile, né ricevute di accettazione e consegna. La relazione di notifica prodotta in pdf non era ritenuta sufficiente, perché in una notifica PEC effettuata da avvocato ai sensi della L. 53/1994 essa non consente di attestare l'effettiva spedizione e consegna. È stata inoltre ritenuta irrilevante la tardiva produzione, dopo la causa già riservata in decisione, dei duplicati informatici. Conseguentemente è stata confermata la declaratoria di improcedibilità dell'appello. Non sono state liquidate spese per la tardività del controricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio di opposizione all'esecuzione proposto contro il precetto.
richiede il deposito della prova della notificazione ai fini del controllo della tempestività della costituzione dell'appellante.
in combinato con l'art. 165 c.p.c. impone il deposito nei termini della costituzione in appello e consente il controllo officioso della tempestività.
il controricorso notificato oltre il termine è inammissibile.
alla prima udienza il giudice deve poter verificare la tempestiva costituzione dell'appellante.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
richiamato per la disciplina della notificazione telematica eseguita dall'avvocato.
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
le opposizioni all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
conferma l'esclusione dalla sospensione feriale per le opposizioni all'esecuzione.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
letto con la disciplina sulla sospensione feriale per individuare le controversie escluse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La sanzione di improcedibilità dell'appello non deriva dall'inosservanza della sola forma del deposito, ma dall'impossibilità per il giudice di verificare, al momento previsto per il controllo officioso, la tempestiva costituzione dell'appellante.
- La nullità della costituzione dell'appellante per deposito della copia dell'atto o per mancanza della prova della notifica può essere sanata dalla costituzione dell'appellato solo se dagli atti risulta comunque la data di perfezionamento della notificazione e quindi la tempestività dell'appello è verificabile.
- Nelle notifiche telematiche eseguite dall'avvocato ai sensi della L. 53/1994, la sola relazione di notifica in formato pdf non è di per sé idonea a dimostrare la data effettiva di spedizione e di consegna; occorrono elementi informatici o documentali che consentano il riscontro della notifica.
- Nelle opposizioni all'esecuzione la sospensione feriale dei termini non opera e tale regola si estende a tutte le fasi e ai gradi del processo, incluse le impugnazioni.
- La mancata tempestiva costituzione del controricorrente comporta l'inammissibilità del controricorso e delle memorie o documenti successivamente depositati nel giudizio camerale.
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