Cassazione Civile, Sentenza n. 26051/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Fenice aveva chiesto la declaratoria di nullità del contratto di leasing immobiliare stipulato il 26/10/2006 per clausole ritenute usurarie, con condanna della concedente alla restituzione dei canoni e al risarcimento; la controparte (Banca Italease, poi Banco BPM) aveva promosso separato giudizio per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile per inadempimento. In primo grado e in appello il tribunale e la Corte d'appello di Milano hanno rigettato le domande di La Fenice e accolto quelle della banca, ritenendo provato l'inadempimento (debito per oltre Euro 260.000 nel maggio 2014) e, in base a consulenza contabile, che il TEG corrispettivo fosse 6,14% (sotto la soglia usuraria di 8,97%) mentre il tasso moratorio convenzionale era 9,22%; la Corte territoriale ha però escluso il carattere usurario del tasso di mora applicando il criterio secondo cui al TEGM va sommata la maggiorazione media per interessi di mora (2,1%) e poi aumentata secondo la legge (50%), ottenendo una soglia di mora superiore al 9,22%. La Fenice ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, che gli interessi di mora non dovessero essere valutati con una soglia diversa da quella corrispettiva, che la CTU non avrebbe considerato tutti i costi/commsioni utili al calcolo del TAEG e che la penale per ritardata riconsegna non fosse stata inclusa nel calcolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica della Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) che estende la disciplina antiusura anche agli interessi moratori ma prescrive criteri distinti per il calcolo della soglia di mora. Per i contratti stipulati tra il 10/04/2003 e il 30/06/2011 ha confermato la regola applicativa: soglia di mora = (T.E.G.M. + maggiorazione media degli interessi di mora) x 1,5, utilizzando la maggiorazione 2,1% indicata dalla Banca d'Italia; ne è conseguito che il tasso moratorio convenzionale del 9,22% non era usurario nella fattispecie. Ha inoltre respinto le censure relative a presunti omissioni o errori della CTU ritenendole, in larga parte, mere argomentazioni difensive o non decisive; ha escluso che la penale per ritardata riconsegna dovesse essere computata in quanto collegata alla scadenza naturale del contratto, risoltosi anticipatamente per inadempimento. La Cassazione ha quindi confermato la risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione dell'immobile e ha condannato La Fenice al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (Euro 6.300,00 più il 15% spese forfetarie, esborsi Euro 200,00 e accessori).
Norme richiamate
Norma chiave per la disciplina degli interessi usurari; la Corte la applica anche agli interessi moratori come esteso dalla giurisprudenza di legittimità, richiedendo però criteri specifici per il calcolo della soglia moratoria
Norma penale sull'usura; richiamata insieme alla disciplina civile per confermare che la repressione dell'usura può riguardare anche gli interessi di mora
legge n. 108 del 1996, art.2, comma 4
Prevede la maggiorazione per la determinazione della soglia usuraria (coefficiente di aumento); la Corte ne utilizza la previsione per calcolare la soglia moratoria (incremento del 50%)
decreto-legge n. 394 del 2000, art.1, comma 1, convertito dalla legge n. 24 del 2001
Richiamato nelle argomentazioni sulla rilevazione dei tassi medi e l'ambito di applicazione della disciplina antiusura
Decreti ministeriali / T.E.G.M. (es. D.M. 25 marzo 2003)
I decreti ministeriali forniscono il TEGM e la maggiorazione media per gli interessi di mora (per il periodo 10/04/2003-30/06/2011 la maggiorazione indicata è 2,1%): la Corte applica il criterio stabilito da tali decreti per determinare la soglia moratoria
Richiamato dalla ricorrente come possibile argomento contrario; la Corte rileva che la norma (interessi legali maggiorati dal momento della domanda) non esclude l'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori
Norma sulla clausola risolutiva espressa per inadempimento; la Corte territoriale ha ritenuto l'inadempimento della utilizzatrice (debito > Euro 260.000) idoneo a legittimare la risoluzione
Norme sul motivo di cassazione: la Corte esamina i motivi basati su violazione di legge (n.3), nullità per vizio motivazionale (n.4) e omesso esame di fatto decisivo (n.5), dichiarandoli inammissibili o infondati per i motivi esposti (limiti del sindacato sulla CTU e sulla motivazione)
art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020 (conv. legge n.176/2020)
Disposizione procedurale che ha permesso la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale se non richiesta; la Cassazione ha proceduto ai sensi di tale norma
d.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1-quater
Riferimento procedurale relativo al contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore importo
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma il calcolo della soglia moratoria segue regole specifiche: se i decreti ministeriali indicano una maggiorazione media degli interessi di mora, la soglia si determina sommando tale maggiorazione al T.E.G.M. e applicando la maggiorazione prevista dalla legge (es. formula (T.E.G.M. + maggiorazione_mora) x coefficiente).
- Per i contratti stipulati tra il 10/04/2003 e il 30/06/2011, la maggiorazione media degli interessi di mora indicata dalla Banca d'Italia è stata considerata 2,1% e la soglia di mora va calcolata come (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
- Se i decreti ministeriali non contengono una specifica indicazione della maggiorazione media per interessi di mora, il confronto va fatto tra il TEG del singolo rapporto (comprensivo di mora) e il T.E.G.M. rilevato nei decreti ministeriali.
- In cassazione le censure contro la CTU sono difficili: non basta criticare la perizia; occorre dimostrare l'omesso esame di un fatto storico, oggettivo e decisivo che sia stato effettivamente dedotto e discusso in grado di merito.
- Clausole penali collegate alla scadenza naturale del contratto (es. penale per tardiva riconsegna) possono non essere rilevanti ai fini del calcolo del TAEG se il contratto si è risolto anticipatamente per inadempimento e la penale non è stata effettivamente pretesa.
- L'accreditamento dell'inadempimento dell'utilizzatore (rate scadute e non pagate per somme rilevanti) legittima la banca a far valere la clausola risolutiva espressa e ottenere la restituzione del bene.
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