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Sentenza

Sentenza del 09/01/2024 n. 859 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa ad avviso di liquidazione INVIM notificato a D.D. e poi trasferito agli eredi per mancata impugnazione; la CTR aveva dichiarato estinto l'appello perché uno degli eredi (I.I.) aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite e aveva effettuato un versamento, ritenendo la procedura perfezionata. L'Agenzia ha invece sostenuto che l'ufficio aveva tempestivamente adottato un provvedimento di diniego della definizione agevolata e che, siccome il procedimento non si era perfezionato, non poteva dirsi chiusa la lite né estinto il giudizio; ha quindi proposto reclamo e poi ricorso per cassazione quando il reclamo era stato respinto

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR abbia erroneamente confermato l'estinzione del giudizio nonostante il provvedimento di diniego della definizione agevolata regolarmente notificato. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rimessa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per la prosecuzione dell'appello e per la regolamentazione delle spese. Il ricorso incidentale condizionato proposto dagli eredi è stato dichiarato inammissibile

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 (conv. con l. n. 111/2011)

    Prevede la procedura di definizione agevolata e la trasmissione alle commissioni tributarie dell'elenco delle liti per cui è stata presentata domanda; la Corte ha ritenuto che la definizione si perfeziona solo se l'ufficio non rileva irregolarità o non adotta un diniego: la comunicazione di diniego interrompe l'effetto estintivo automatica

  • art. 16, comma 8, l. n. 289 del 2002

    Consente all'Ufficio di adottare provvedimenti amministrativi sulla definizione: nel caso di specie l'Ufficio ha emesso formale diniego della definizione agevolata, impedendo il perfezionamento della stessa e l'effetto estintivo del processo

  • art. 28, d.lgs. n. 546 del 1992

    Prevede il reclamo contro il decreto di estinzione del giudizio; la Corte ha ritenuto che l'Agenzia poteva avvalersi del reclamo per ottenere la revoca del decreto di estinzione

  • art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992

    Stabilisce gli effetti della chiusura della lite (estinzione del giudizio) e che le spese restano a carico di chi le ha anticipate; la Corte ricorda che l'estinzione ha effetti processuali e spese deviate

  • art. 52, D.P.R. n. 131 del 1986

    Norma sulla decadenza dell'Ufficio (richiamata dai resistenti): la Corte osserva che tali eccezioni attengono al merito e devono essere riproposte nel giudizio ritornato in decisione, non nel reclamo avverso il decreto di estinzione

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di pronuncia su tutte le questioni dedotte dalle parti: la Corte ha precisato che le eccezioni che i contribuenti hanno voluto proporre rientrano nel thema decidendum del giudizio che è stato impropriamente estinto e devono essere riproposte nella prosecuzione del processo

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Grounds di cassazione richiamati dalle parti (violazione di norme e vizio di motivazione): la Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia basato sull'errata statuizione di estinzione nonostante il diniego amministrativo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Rinvio in merito all'eventuale obbligo dei ricorrenti incidentali al versamento di un importo aggiuntivo per il deposito del ricorso; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione della norma

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati non produce automaticamente l'effetto estintivo della controversia: l'effetto estintivo si verifica solo se la procedura si perfeziona (regolarità della domanda e pagamento integrale) e non sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell'Ufficio
  • Se l'Ufficio emette e notifica un provvedimento di diniego della definizione agevolata, la procedura non è perfezionata e il giudizio non può essere dichiarato estinto sulla base della sola domanda presentata dal contribuente
  • Il decreto presidenziale che dichiara estinto un giudizio per definizione agevolata può essere impugnato dall'Ufficio tramite reclamo ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 546/1992: l'amministrazione deve utilizzare tale rimedio se ritiene illegittima l'estinzione
  • Questioni sostanziali della controversia (nullità dell'atto impugnato, decadenze dell'Ufficio, etc.) che non sono state decise per estinzione del processo devono essere riproposte nel giudizio quando questo venga riassunto; non possono essere adeguatamente trattate tramite ricorsi incidentali in Cassazione se il merito non è stato deciso
  • Quando l'Ufficio notifica un diniego della definizione agevolata, il contribuente deve impugnare il diniego nei termini processuali previsti se intende contestarlo; altrimenti il diniego resta efficace e impedisce il perfezionamento della definizione

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