Sentenza del 09/01/2024 n. 898 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A2A aveva venduto nel 2010 una partecipazione del 6,55% in AlpiqH (holding svizzera) realizzando una minusvalenza fiscalmente rilevante. Per prudenza non dedusse la minusvalenza e versò Ires per l'importo chiesto a rimborso. La controversia verteva sull'applicabilità del regime della participation exemption (art. 87 TUIR) e, in particolare, su quale valore dovesse essere preso a riferimento dall'art. 87 comma 5 TUIR per verificare se le società partecipate rappresentassero la maggior parte del valore del patrimonio sociale della holding: A2A sosteneva che dovesse valere il valore contabile iscritto in bilancio; l'Agenzia e l'interpretazione amministrativa sostenevano che dovesse valersi il valore corrente/di mercato. La questione decideva se la minusvalenza fosse deducibile ai sensi dell'art. 101 TUIR (solo se non opera la pex) e quindi se fosse dovuto il rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A2A. Ha confermato il principio che, ai fini dell'art. 87 comma 5 TUIR, il riferimento al 'valore del patrimonio sociale' va inteso come valore corrente/di mercato e non come valore contabile di bilancio. Ha altresì stabilito che l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della pex (e quindi per negare la deducibilità della minusvalenza) grava sul contribuente che chiede il rimborso. Ha escluso l'applicabilità della definizione di società di partecipazione contenuta nell'art. 162-bis TUIR (introdotto dal d.lgs. n.142/2018) alla disciplina speciale della pex di cui all'art. 87, per effetto del principio lex specialis e del fatto che l'art. 162-bis non è inserito nell'elenco di norme cui applicarsi. Ha respinto le censure di incostituzionalità e di contrasto con principi UE. Ha condannato A2A alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 87 TUIR
art. 87, commi 1 e 5, Testo Unico delle Imposte sui Redditi
La pex (participation exemption) richiede, per le holding, che i requisiti di residenza e commercialità sussistano nelle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio della partecipante; il termine "valore" va interpretato come valore corrente/di mercato e non come valore contabile di bilancio.
art. 101 TUIR
art. 101, comma 1, Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Le minusvalenze sono deducibili solo se non sono coinvolte operazioni che beneficiano dell'esenzione pex; se la pex si applica, le minusvalenze non sono deducibili.
art. 162-bis TUIR
art. 162-bis, introdotto dal D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
Definisce la nozione di società di partecipazione/holding sulla base di valori di bilancio (valori contabili) per l'asset test; tuttavia, questa definizione non si applica alla disciplina speciale della pex (art. 87) per effetto della specialità normativa e della specifica elencazione delle norme a cui si applica l'art.162-bis.
D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (art. 12)
art. 12, D.Lgs. n. 142/2018
Ha introdotto la definizione sistematica delle holding ai fini tributari (art.162-bis), ma non ha esteso tale definizione alla disciplina dell'art.87; non opera retroattività e non deroga alla norma speciale.
Circolare Agenzia delle Entrate n.36/E
Circolare n. 36/E, 4 agosto 2004
Prassi amministrativa che interpreta il riferimento al valore del patrimonio come valore di mercato/corrente.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Regola la compensazione delle spese di lite per 'gravi ed eccezionali ragioni'; la Corte sottolinea che la facoltà di compensare è discrezionale del giudice di merito e la Cassazione non sindaca liberamente tale discrezionalità.
Relazione al d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344
relazione illustrativa allo schema di d.lgs. n. 344/2003
La relazione parlamentare supporta l'interpretazione per la quale il riferimento al 'valore del patrimonio' deve intendersi come valore corrente e non come valore contabile.
Massime di principio
- Quando si applica l'art. 87 comma 5 TUIR per valutare se una holding è tale ai fini della pex, il 'valore del patrimonio sociale' va valutato con riferimento al valore corrente/di mercato delle partecipazioni, non al valore contabile iscritto in bilancio.
- Se un contribuente chiede un rimborso basato sulla deducibilità di una minusvalenza (art. 101 TUIR) opponendosi all'applicazione della pex, l'onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti che escludono la pex grava sul contribuente stesso.
- La definizione generale e successiva di holding fondata su criteri contabili (art. 162-bis TUIR) non prevale né si applica automaticamente alla disciplina speciale e anitelusiva della pex di cui all'art. 87; opera il principio lex specialis.
- La ratio antielusiva dell'art. 87 supporta un'interpretazione che ricostruisca i valori effettivi della struttura partecipativa (valore di mercato) per evitare elusioni tramite holding schermanti.
- La difficoltà pratica nel reperire valori di mercato delle partecipate (es. molte partecipate o norme estere che limitano l'accesso a informazioni) non rende la norma irragionevole né invalida l'obbligo probatorio del contribuente.
- Le questioni di compensazione delle spese di lite e la valutazione di 'gravi ed eccezionali ragioni' rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono facilmente sindacabili in Cassazione salvo motivazioni manifestamente illogiche o illegittime.
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