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Sentenza

Sentenza del 09/01/2024 n. 238 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Agevolazioni - Imu Tasi - Svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o equiparata - Svolgimento dell'attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - Comunità religiosa - Mancata prova che l'attività sia svolta con modalità non commerciali - Agevolazione - Non compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso contestava avvisi di accertamento IMU e TASI (anno 2015) per mancata presentazione della dichiarazione IMU e chiedeva l'esenzione in quanto gli immobili sarebbero stati destinati esclusivamente ad attività di culto e alloggio della comunità religiosa. La questione centrale è stata se sussistessero i presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992 (richiamata per IMU dall'art. 9, co. 8) che richiede: 1) uso esclusivo per le attività tassativamente indicate (tra cui religione e culto); 2) soggetto non avente per oggetto esclusivo o principale attività commerciali; 3) svolgimento delle attività con modalità non commerciali. Il giudice ha ritenuto che l'onere della prova spettasse al contribuente e che la ricorrente avesse prodotto solo documenti e dichiarazioni aneddotiche (es. documenti d'identità delle monache, dichiarazioni di soggetti ospitati) insufficienti a dimostrare oggettivamente che l'attività svolta fosse esclusivamente istituzionale e non commerciale; inoltre non è stata presentata la dichiarazione IMU prevista dalla legge.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Sono stati confermati gli avvisi di accertamento IMU e TASI per il 2015, nonché l'applicazione delle relative sanzioni. Il giudice ha motivato che gli atti impositivi erano sufficientemente motivati (indicazione elementi catastali, rendita, valore imponibile, aliquota, importo dovuto, versamenti e termini per ricorso) e che non sussistevano condizioni di obiettiva incertezza normativa tali da escludere le sanzioni. Poiché il Comune non si è costituito, nulla è stato disposto sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9, co. 8, d. lgs. 23/2011

    Richiama e conferma l'applicabilità dei criteri di esenzione previsti per l'ICI anche in ambito IMU; l'esenzione è subordinata a requisiti oggettivi e soggettivi e al requisito delle modalità non commerciali.

  • art. 7, d.lgs. 504/1992

    Individua le categorie di immobili esenti (lett. i include attività assistenziali, ricettive, religiose ecc.); l'esenzione è condizionata all'uso esclusivo per tali attività e al soggetto non commerciale.

  • art. 87, co. 1, lett. c) d.P.R. 917/1986

    Richiamato come parametro per la qualifica soggettiva: l'ente non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • art. 73, co. 1, lett. c) d.P.R. 917/1986

    Norma indicata nella sentenza per l'attuale collocazione del richiamo alla natura non commerciale dell'ente ai fini dell'agevolazione fiscale.

  • d.m. 19 novembre 2012, n. 200

    Regolamento che definisce le modalità di dichiarazione IMU, i criteri e i requisiti (generali e di settore) per qualificare lo svolgimento delle attività come effettuato con modalita non commerciali, inclusi obblighi di reinvestimento utili, divieto di distribuzione, destinazione del patrimonio in caso di scioglimento, e modalità di prova e proporzionalità per usi promiscuo.

Massime di principio

  • L'onere della prova circa l'esclusività dell'uso e la non commercialità dell'attività grava sul contribuente: servono elementi oggettivi e documentali (statuto, bilanci, regolamenti interni, rendiconti, contratti, registri ospitalità, prova di reinvestimento utili, divieto di distribuzione ecc.), non solo dichiarazioni di terzi o anagrafiche delle persone alloggiate.
  • Per ottenere l'esenzione IMU/TASI è necessario dimostrare insieme il requisito soggettivo (ente non commerciale) e quello oggettivo (uso esclusivo per attività tassativamente indicate) oltre alla effettiva modalità non commerciale di svolgimento dell'attività; il controllo deve essere fatto sul concreto svolgimento, non sulla mera destinazione formale.
  • In caso di uso promiscuo va operato un frazionamento catastale o, se non possibile, applicata l'agevolazione proporzionalmente all'effettivo utilizzo per attività esenti; la mancata separazione implica l'imposta per la parte non agevolata.
  • La mancata presentazione della dichiarazione IMU costituisce violazione formale rilevante: la dichiarazione è obbligatoria e utile anche a comprovare il possesso dei requisiti per l'esenzione; la sua assenza indebolisce la posizione difensiva del contribuente.
  • Le dichiarazioni testimoniali o la sola qualità soggettiva dei residenti non sono sufficienti a provare la non commercialità; è necessario dimostrare l'assenza di elementi tipici dell'attività commerciale (offerta a terzi a titolo oneroso sistematico, prezzi/fatturazione, utili distribuiti, modalità organizzative analoghe a imprese).
  • Se si vuole prevenire contenziosi in situazioni analoghe, gli enti religiosi o non profit dovrebbero predisporre e conservare documentazione dettagliata sull'attività svolta, la gestione economica (bilanci, ricevute, contratti), le regole statutarie sul reinvestimento degli utili e la destinazione del patrimonio, e presentare sempre la dichiarazione IMU entro i termini.

Testo integrale

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