Sentenza del 09/01/2024 n. 238 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni - Imu Tasi - Svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o equiparata - Svolgimento dell'attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - Comunità religiosa - Mancata prova che l'attività sia svolta con modalità non commerciali - Agevolazione - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava avvisi di accertamento IMU e TASI (anno 2015) per mancata presentazione della dichiarazione IMU e chiedeva l'esenzione in quanto gli immobili sarebbero stati destinati esclusivamente ad attività di culto e alloggio della comunità religiosa. La questione centrale è stata se sussistessero i presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992 (richiamata per IMU dall'art. 9, co. 8) che richiede: 1) uso esclusivo per le attività tassativamente indicate (tra cui religione e culto); 2) soggetto non avente per oggetto esclusivo o principale attività commerciali; 3) svolgimento delle attività con modalità non commerciali. Il giudice ha ritenuto che l'onere della prova spettasse al contribuente e che la ricorrente avesse prodotto solo documenti e dichiarazioni aneddotiche (es. documenti d'identità delle monache, dichiarazioni di soggetti ospitati) insufficienti a dimostrare oggettivamente che l'attività svolta fosse esclusivamente istituzionale e non commerciale; inoltre non è stata presentata la dichiarazione IMU prevista dalla legge.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Sono stati confermati gli avvisi di accertamento IMU e TASI per il 2015, nonché l'applicazione delle relative sanzioni. Il giudice ha motivato che gli atti impositivi erano sufficientemente motivati (indicazione elementi catastali, rendita, valore imponibile, aliquota, importo dovuto, versamenti e termini per ricorso) e che non sussistevano condizioni di obiettiva incertezza normativa tali da escludere le sanzioni. Poiché il Comune non si è costituito, nulla è stato disposto sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 9, co. 8, d. lgs. 23/2011
Richiama e conferma l'applicabilità dei criteri di esenzione previsti per l'ICI anche in ambito IMU; l'esenzione è subordinata a requisiti oggettivi e soggettivi e al requisito delle modalità non commerciali.
art. 7, d.lgs. 504/1992
Individua le categorie di immobili esenti (lett. i include attività assistenziali, ricettive, religiose ecc.); l'esenzione è condizionata all'uso esclusivo per tali attività e al soggetto non commerciale.
art. 87, co. 1, lett. c) d.P.R. 917/1986
Richiamato come parametro per la qualifica soggettiva: l'ente non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
art. 73, co. 1, lett. c) d.P.R. 917/1986
Norma indicata nella sentenza per l'attuale collocazione del richiamo alla natura non commerciale dell'ente ai fini dell'agevolazione fiscale.
d.m. 19 novembre 2012, n. 200
Regolamento che definisce le modalità di dichiarazione IMU, i criteri e i requisiti (generali e di settore) per qualificare lo svolgimento delle attività come effettuato con modalita non commerciali, inclusi obblighi di reinvestimento utili, divieto di distribuzione, destinazione del patrimonio in caso di scioglimento, e modalità di prova e proporzionalità per usi promiscuo.
Massime di principio
- L'onere della prova circa l'esclusività dell'uso e la non commercialità dell'attività grava sul contribuente: servono elementi oggettivi e documentali (statuto, bilanci, regolamenti interni, rendiconti, contratti, registri ospitalità, prova di reinvestimento utili, divieto di distribuzione ecc.), non solo dichiarazioni di terzi o anagrafiche delle persone alloggiate.
- Per ottenere l'esenzione IMU/TASI è necessario dimostrare insieme il requisito soggettivo (ente non commerciale) e quello oggettivo (uso esclusivo per attività tassativamente indicate) oltre alla effettiva modalità non commerciale di svolgimento dell'attività; il controllo deve essere fatto sul concreto svolgimento, non sulla mera destinazione formale.
- In caso di uso promiscuo va operato un frazionamento catastale o, se non possibile, applicata l'agevolazione proporzionalmente all'effettivo utilizzo per attività esenti; la mancata separazione implica l'imposta per la parte non agevolata.
- La mancata presentazione della dichiarazione IMU costituisce violazione formale rilevante: la dichiarazione è obbligatoria e utile anche a comprovare il possesso dei requisiti per l'esenzione; la sua assenza indebolisce la posizione difensiva del contribuente.
- Le dichiarazioni testimoniali o la sola qualità soggettiva dei residenti non sono sufficienti a provare la non commercialità; è necessario dimostrare l'assenza di elementi tipici dell'attività commerciale (offerta a terzi a titolo oneroso sistematico, prezzi/fatturazione, utili distribuiti, modalità organizzative analoghe a imprese).
- Se si vuole prevenire contenziosi in situazioni analoghe, gli enti religiosi o non profit dovrebbero predisporre e conservare documentazione dettagliata sull'attività svolta, la gestione economica (bilanci, ricevute, contratti), le regole statutarie sul reinvestimento degli utili e la destinazione del patrimonio, e presentare sempre la dichiarazione IMU entro i termini.
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