Sentenza del 09/01/2024 n. 724 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 2809/2021 della Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte avesse errato nel dichiarare inammissibile il suo ricorso contro il diniego di definizione agevolata per tardività, non avendo considerato la sospensione feriale dei termini processuali; il ricorso di revocazione era fondato su presunto errore di fatto nella valutazione dei termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di revocazione (con assorbimento dei motivi terzo e quarto), ritenendo che l'errore denunciato da A.A. non fosse un errore di fatto ma un errore di diritto connesso all'interpretazione e all'applicabilità della sospensione feriale dei termini; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 500,00 più spese di prenotazione a debito) e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato previsto per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013. Conseguentemente resta ferma l'ordinanza della Cassazione n. 2809/2021.
Norme richiamate
art. 395 cod. proc. civ., primo comma, n. 4
Richiamata come base normativa per il ricorso per revocazione; la Corte rileva che il rimedio di revocazione ammette errori di fatto ricorribili solo in presenza di specifici presupposti, mentre l'errore sulla portata applicativa di una norma (qui la sospensione feriale) integra un errore di diritto non sanabile con la revocazione.
art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale dei termini processuali)
La questione sulla applicabilità della sospensione feriale ai termini di impugnazione è trattata come problema di diritto: la Corte ritiene che la decisione impugnata abbia effettuato una valutazione di diritto sulla inapplicabilità della sospensione, sicché l'asserito errore non è errore di fatto.
art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (comma 1‑quater introdotto)
Richiamati in relazione alla statuizione circa l'assoggettamento della ricorrente all'ulteriore versamento del contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013; la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per l'eventuale applicazione di tale contributo.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. è ammesso per alcuni specifici errori di fatto, ma non può essere usato per correggere valutazioni o interpretazioni di diritto: se l'errore riguarda l'applicazione o la portata di una norma giuridica (es. sospensione feriale), si tratta di errore di diritto e la revocazione è inammissibile.
- Quando si contesta la tardività di un impugnazione facendo leva sulla sospensione feriale dei termini, è essenziale dedurne e documentarne correttamente i criteri di calcolo nel primo grado o nell'impugnazione, non potendo la mancata considerazione essere recuperata con la revocazione se si tratta di questione giuridica.
- Un errore materiale di calcolo del termine può essere eccezione: se nella pronuncia impugnata risultano chiaramente tutti gli elementi e il criterio di calcolo, un effettivo errore di computo può essere oggetto di revocazione secondo la giurisprudenza; occorre quindi verificare se il caso rientra in questa fattispecie.
- Chi propone revocazione deve considerare il rischio delle spese e dell'ulteriore contributo unificato: se il ricorso è presentato dopo il 30/01/2013 e viene rigettato, può essere dovuto un contributo unificato aggiuntivo pari a quello previsto per l'impugnazione.
- In dispute fiscali dove l'Amministrazione pubblica e il contribuente si contendono diritti (es. compensazione IVA), la conferma di una pronuncia di Cassazione favorevole all'Agenzia mantiene il vantaggio procedurale ed economico dell'Amministrazione, salvo che il contribuente non eserciti rimedi ordinari tempestivi e ben motivati.
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