Sentenza del 09/01/2024 n. 778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria derivante da sanzione amministrativa per imposte dirette e IVA anno 2002; il ricorrente deduceva, tra l'altro, la mancata notifica di alcune cartelle di pagamento e l'omessa notifica dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e annullato la decisione di primo grado ritenendo valide le notifiche delle cartelle prodotte dall'Ufficio. La Corte di Cassazione, però, ha accolto parzialmente il ricorso di A.A.: ha rigettato i primi e terzo motivi, ha dichiarato assorbito il secondo, ma ha ritenuto fondato il quarto motivo (omesso esame circa la mancata notifica di sei delle dieci cartelle presupposte) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, rinviando la causa alla CTR per nuovo esame in diversa composizione; ha altresì disposto la rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, è prescritta per il caso in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; la Corte evidenzia che tale intimazione non è sempre necessaria per l'iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 77
comma 1 e 2 richiamati nel testo
l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 è una procedura alternativa all'espropriazione e può essere effettuata senza la preventiva notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, poiché l'art. 77 richiama solo il primo comma e prevede che il concessionario 'prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca'
Codice di procedura civile, art. 140
richiama la regolarità formale della procedura di notifica (la CTR ha valutato le relate di notifica sulla base delle quali ha ritenuto rispettata la procedura per le cartelle prodotte)
Codice di procedura civile, art. 370
regola il controricorso in cassazione; qui l'Agenzia non ha depositato controricorso
Costituzione, art. 111
richiama la ragionevole durata del processo e giustifica la possibilità per la Cassazione di decidere nel merito su questione di diritto senza rinvio quando non occorrono accertamenti di fatto aggiuntivi
Codice di procedura civile, art. 384
orientamento costituzionalmente interpretato che, se manca una pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può talvolta evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito se la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto
Codice di procedura civile, art. 360
primo comma, nn. 3,4,5 richiamati
norma che disciplina i motivi di cassazione (omessa pronuncia, violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo); qui sono stati invocati per vari profili di censura
richiamato rispetto alla volontà di far valere il passaggio in giudicato di una parte della decisione di primo grado (ma il motivo è stato rigettato)
richiama la necessità di specificità del motivo d'appello; la Corte ha valutato che l'appello dell'Agenzia era congruamente formato rispetto a quanto esaminato
D.P.R. n. 602/1973, artt. 25 e 27
richiamati dal ricorrente nel quarto motivo; la Corte ha invece analiticamente ritenuto che sussistesse un omesso esame circa la mancata notifica di alcune cartelle, comportando nullità derivata e necessità di nuovo esame
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 può essere disposta anche senza la preventiva intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, quando non ricorre il presupposto temporale dell'espropriazione (la mancata notifica dell'intimazione non vale automaticamente a cancellare l'ipoteca).
- Tuttavia, la validità dell'ipoteca dipende dalla regolarità di tutti i titoli presupposti: la mancata notifica anche di alcune delle cartelle su cui si fonda l'iscrizione può configurare una nullità derivata che rende necessaria la verifica e può far venire meno la legittimità dell'iscrizione stessa.
- In sede giudiziale il concessionario/ufficio deve produrre le relative prove di notifica per ciascuna cartella che costituisce presupposto dell'iscrizione ipotecaria; il giudice deve esaminare la regolarità di tutte le notifiche riferite ai titoli presupposti.
- Se la corte d'appello omette di valutare un fatto decisivo (es. mancata notifica di alcune cartelle), la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame; viceversa, su questioni di diritto non richiedenti nuovi accertamenti di fatto la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio.
- Il contribuente dovrebbe indicare con precisione le date e gli atti che ritiene non notificati e sostenere in modo specifico tali profili in appello per costringere il giudice d'appello a pronunciarsi su ciascun titolo presupposto.
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